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26.3412 · Interpellanza · 2026-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

1. Quali misure prevede di adottare il Consiglio federale per proteggere gli agenti esposti al contatto con fluidi corporei nell’ambito dei loro interventi?

2. È ipotizzabile una deroga al segreto medico, in particolare quando gli autori di questo tipo di esposizioni negano il loro consenso?

3. Non occorrerebbe istituire un protocollo medico specifico dopo ogni esposizione a fluidi corporei?

4. L'esposizione biologica non dovrebbe essere riconosciuta come rischio professionale nella legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni con una copertura estesa, tra le altre cose, alle cure mediche immediate, alla profilassi preventiva, al monitoraggio a lungo termine e al sostegno psicologico?

5. Le persone interpellate o arrestate che espongono gli agenti al contatto con fluidi biologici non dovrebbero essere soggette a obblighi quali il prelievo di sangue e, in determinati casi, la responsabilità penale aggravata e l’obbligo di indennizzo?

Begründung

Diversi agenti, in primis le guardie di confine e i poliziotti, sono quotidianamente esposti a rischi biologici quali morsi, sputi o altre forme di esposizione a fluidi corporei. In assenza di qualsivoglia informazione sanitaria sugli autori di questi atti e quindi di una diagnosi, a causa delle restrizioni legali in vigore (protezione dei dati, segreto medico), in applicazione del principio di prevenzione questi agenti sono sottoposti a profilassi preventive talvolta molto gravose, misure eccessivamente invasive, costose, non mirate, spesso inutili ma talvolta rischiose per la loro salute. È giunta l’ora di riflettere sui mezzi per migliorare la loro protezione.

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. La protezione dei lavoratori sul posto di lavoro è compito del datore di lavoro. A tutela della salute dei lavoratori (art. 6 cpv. 1 della legge sul lavoro [RS 822.11]) e per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali (art. 82 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF; RS 832.20]) il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) ha pubblicato una serie di raccomandazioni su misure di protezione specifiche volte a prevenire le malattie infettive trasmesse per via ematica per categorie professionali fuori dal settore sanitario. In caso di contatto con sangue, vanno inoltre applicate le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in materia di vaccinazioni e trattamenti post-esposizione, attualmente in fase di rielaborazione. Prima di un’esposizione è fondamentale utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Il datore di lavoro deve fornire gratuitamente i DPI necessari e il personale d’intervento deve utilizzarli conformemente allo scopo previsto. Dopo un’esposizione, il comportamento da adottare si basa sugli standard di medicina del lavoro, sulle linee guida infettivologiche, sulle direttive della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro e sulle raccomandazioni dell’UFSP. Le basi legali e le misure per proteggere adeguatamente il personale d’intervento sono quindi sufficienti. 2. Una deroga al segreto medico non sarebbe efficace, in quanto i dati che potrebbe fornire il medico non sarebbero per forza aggiornati e quindi sarebbero poco indicativi. Inoltre, soltanto un esame medico del collaboratore delle forze d’intervento coinvolto permette di dimostrare in maniera attendibile la trasmissione di una malattia infettiva (cfr. mozione 26.3418 Schmid «Migliorare la protezione degli agenti di polizia, dei soccorritori e dei pompieri. Accertare rapidamente eventuali contagi da malattie pericolose a seguito di aggressioni fisiche»). 4. Sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attività professionale (art. 9 cpv. 1 LAINF). Le malattie professionali sono elencate in maniera esaustiva nell’allegato 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202). Le malattie infettive causate da lavori in ospedali, laboratori, istituti sperimentali e simili sono riconosciute come malattie professionali, poiché tali lavori comportano un’esposizione sistematicamente elevata. Secondo il Consiglio federale, le infezioni che possono contrarre le forze d’intervento in caso di eventi imprevisti non sono equiparabili. Tali infezioni possono tuttavia essere riconosciute come malattie professionali in virtù della clausola generale di cui all’articolo 9 capoverso 2 LAINF se è dimostrato che sono state causate perlomeno in modo preponderante dall’esercizio dell’attività professionale. In caso di riconoscimento come infortunio o malattia professionale, le prestazioni menzionate nella domanda 4 sarebbero coperte dell’assicurazione contro gli infortuni. 5. Per quanto riguarda il prelievo coattivo di sangue, si rinvia alla mozione 26.3418 Schmid «Migliorare la protezione degli agenti di polizia, dei soccorritori e dei pompieri. Accertare rapidamente eventuali contagi da malattie pericolose a seguito di aggressioni fisiche». Questo tipo di aggressioni comporta pene severe secondo il diritto vigente, poiché le condizioni di cui all’articolo 285 del Codice penale (CP; RS 311.0 [violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari]) sono di norma adempiute. Il Parlamento ha di recente inasprito le pene previste da questo articolo (RU 2023 259). Vi è inoltre concorso di reati tra gli articoli 285, 122 (lesioni gravi), 123 (lesioni semplici) e 231 CP (propagazione di malattie dell’essere umano). In caso di concorso di reati, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (art. 49 cpv. 1 CP). Per quanto riguarda l’obbligo di indennizzo, si applicano le norme generali del diritto civile. La persona lesa può far valere le proprie pretese civili alle condizioni di cui agli articoli 122 e seguenti del Codice di procedura civile (CPP; RS 312.0) tramite un’azione in via adesiva nel procedimento penale.