26.3433 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di aumentare l’imposta sulle bevande distillate nel quadro delle disposizioni legali vigenti. In questo ambito, occorre mantenere l’attuale agevolazione fiscale accordata ai piccoli produttori nonché la regolamentazione speciale per le specialità e le miscele di bevande alcoliche.
Begründung
L’attuale aliquota d’imposta sulle bevande spiritose non viene adeguata da oltre 25 anni. In questo lasso di tempo numerose altre tasse sono aumentate, mentre l’imposizione dell’alcol ad alta gradazione è rimasta praticamente invariata.
Il bilancio della Confederazione è sottoposto a una notevole pressione. Per stabilizzare le finanze federali, oltre a una disciplina in materia di uscite sono necessarie anche maggiori entrate mirate. A tal fine occorre intervenire laddove un adeguamento moderato sia oggettivamente giustificabile, facilmente attuabile dal punto di vista amministrativo ed efficace sul piano fiscale.
L’imposizione di bevande spiritose rappresenta un approccio ragionevole in tal senso. L’aliquota dell’imposta è rimasta invariata da molto tempo. Un aumento moderato risulta pertanto giustificato: migliorerebbe la situazione delle entrate della Confederazione senza che sia necessario introdurre nuove tasse o nuovi sistemi complessi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’aliquota unica di 29 franchi per litro di alcol puro, introdotta con gli impegni assunti nel quadro dell’OMC e del GATT, ha portato nel 1999 a un’armonizzazione dell’imposizione tra le bevande spiritose importate e quelle svizzere. In questo contesto, l’onere fiscale sulle bevande spiritose importate è diminuito in modo significativo (da fr. 34.50 a fr. 29), mentre per i prodotti indigeni è aumentato (da fr. 26 a fr. 29). Ciò ha comportato un sensibile indebolimento della competitività dei produttori svizzeri, con una conseguente diminuzione significativa (oltre il 70 %) della quota di mercato delle bevande spiritose indigene, che si è attestata all’11 per cento circa.Nel confronto europeo, l’imposizione di bevande spiritose in Svizzera è già a un livello elevato e in alcuni casi supera nettamente quella applicata nei Paesi limitrofi (Italia: circa € 10 per litro di alcol puro, Austria: € 12, Germania: € 13, Francia: € 20). Al contempo, vi sono delle differenze nel trattamento fiscale delle diverse bevande spiritose: sul vino, ad esempio, non viene riscossa alcuna imposta mentre l’imposta sulla birra è significativamente inferiore a quella sulle bevande spiritose. Un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose aumenterebbe il divario rispetto al prezzo dei prodotti importati, poiché in particolare le piccole e medie distillerie e le aziende agricole che commercializzano i propri prodotti a livello regionale sarebbero probabilmente costrette a trasferire interamente tale aumento ai consumatori. Utilizzando frutta indigena per la lavorazione, queste aziende contribuiscono alla conservazione di specie autoctone e indirettamente alla tutela del paesaggio e della biodiversità.L’esperienza dimostra che importanti differenze di prezzo nel settore dell’alcol incoraggiano il turismo degli acquisti e favoriscono il contrabbando. Si può quindi ipotizzare che una parte consistente della domanda si rivolgerebbe all’estero. Di conseguenza, invece delle previste maggiori entrate si potrebbero persino registrare minori entrate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.