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92.3456 · Postulato · 1992-11-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il postulante richiamando il medesimo atto parlamentare e la sua motivazione presentata il 2 marzo 1983, presenta al lodevole Consiglio federale la proposta di studiare l'introduzione di una amnistia fiscale generale tenendo conto, oggi, dei seguenti rilievi:

a. grave degrado della congiuntura economica nel Paese;

b. aumento allarmante della disoccupazione;

c. opportunità, di rimettere nel circuito attivo dell'economia del Paese, quella porzione di capitali finanziari, verosimilmente sommersi perché sottratti al fisco, allo scopo di permettere un apporto nuovo di forza d'investimenti, soprattutto nel quadro dei pubblici interessi.

Begründung

Rifacendomi alle motivazioni esposte nel mio postulato del 2 marzo 1983, al quale il Consiglio federale si oppose, considerando che l'ultima amnistia fiscale federale fu decretata nel 1969, con effetto per le imposte federali, cantonali e comunali, ritengo opportuno riproporre al Consiglio federale il quesito.

Il postulato attuale tiene conto, come già detto nel testo, del progressivo degrado della nostra congiuntura nazionale, dell'aumento della disoccupazione e della relativa diminuzione della forza fiscale dei contibuenti.

Purtroppo, nell'arco di più di vent'anni, il malvezzo speculativo e l'abuso fiscale hanno determinato situazioni, finalmente, di debolezza finanziaria generale i cui effetti non possono essere oggi sottovalutati da parte del Consiglio federale.

Pur considerando che un'amnistia fiscale federale non si giustifica se non in occasioni straordinarie, il postulante ritiene che quest'ultima sia oggi palesemente presente nel quadro economico ed anche fiscale nel Paese.

Il postulante riconosce gli aspetti non solo positivi ma anche negativi del proposto provvedimento.

Tuttavia chiedendo al Consiglio federale di studiare la possibilità di decretare una nuova amnistia fiscale generale, il postulante è convinto che in questi periodi di "magra" a livello dell'investimento finanziario in Svizzera, si possa ottenere un apporto nuovo di ossigeno finanziario, finora verosimilmente occultato da mancate dichiarazioni fiscali.

Risposta del Consiglio federale del 1° settembre 1993

1. La situazione finanziaria della Confederazione e della maggioranza dei Cantoni è in breve tempo peggiorata drasticamente. E' quindi stato indispensabile adottare contromisure. Il 9 ottobre 1992 il Parlamento ha varato un primo pacchetto di provvedimenti di risanamento con cinque atti legislativi, in parte già attuati nel 1993. Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento ulteriori proposte di risanamento. Anche i provvedimenti a sostegno di una migliore applicazione delle leggi fiscali contribuiscono ad incrementare gli introiti. Per contro, l'attuazione di un'amnistia fiscale generale non sarebbe un mezzo appropriato per aumentare le entrate in quanto:

a. Per ragioni di opportunità, con un'amnistia fiscale lo Stato rinuncia a perseguire e a punire la sottrazione d'imposta e la frode fiscale. Una simile "abrogazione" temporanea della legge costituisce un attacco al vigente ordinamento giuridico che esige la repressione dei delitti fiscali e protegge solo gli evasori fiscali. I cittadini onesti che pagano regolarmente le imposte - e sono pur sempre la gran parte dei contribuenti - si sentirebbero per contro gabbati e potrebbero essere perfino indotti a non rispettare più alla lettera le leggi fiscali. Una simile tendenza potrebbe delinearsi se ogni 25 a 30 anni venisse decretata un'amnistia fiscale.

b. Come già asserito dal Consiglio federale nelle sue risposte al postulato Pini del 2 marzo 1983 e all'interpellanza Reimann Maximilian del 7 ottobre 1988, l'amnistia fiscale deve rimanere un avvenimento unico nel tempo o, almento, costituire una ben rara eccezione. Infatti, con un'amnistia fiscale, lo Stato riconosce la sua incapacità di scoprire infrazioni fiscali e di reprimerle efficacemente. Il Consiglio federale non ritiene comunque necessario operare né ora, né in un prossimo futuro una simile ammissione.

Già nel rapporto del 19 dicembre 1983 concernente i provvedimenti intesi a lottare contro la frode fiscale, il Consiglio federale aveva evidenziato che la Svizzera non è un Paese di evasori fiscali. Questa constatazione mantiene tutta la sua vallidità anche ai nostri giorni. Dall'ultima amnistia fiscale i mezzi legislativi sono stati potenziati. In particolare sono stati sensibilmente estesi gli obblighi dei contribuenti e di terzi di dare informazioni nella procedura di tassazione e si sono rese più rigorose le disposizioni penali, sicché pure la frode fiscale può ora essere perseguita penalmente; inoltre sono stati istituiti organi federali speciali che conducono inchieste su gravi infrazioni fiscali ed è parimenti stato ampliato il sistema di informazioni intercantonale. Con l'entrata in vigore della legge sull'imposta federale diretta il 1° gennaio 1995, gli organi speciali d'inchiesta potranno agire non solo su richiesta di un Cantone, bensì anche mediante semplice autorizzazione del Capo del Dipartimento federale delle finanze. Le considerazioni contenute nel suddetto rapporto sui provvedimenti a sostegno della lotta contro la frode fiscale secondo cui le possibilità offerte dalla legge sono abbondantemente sufficienti per combattere con efficacia la sottrazione d'imposta sono perciò ancora più pertinenti. Per contro, già nel rapporto del 19 dicembre 1983 il Consiglio federale evidenziava come alle Amministrazioni delle contribuzioni mancasse a tutti i livelli il personale necessario. Da allora, la situazione del personale è ulteriormente peggiorata. Soltanto un sensibile incremento dell'effettivo di personale consentirebbe di effettuare nuovamente controlli a intervalli periodici che un tempo erano possibili a seguito del minor numero di contribuenti. Anche a questo proposito un'amnistia fiscale non permetterebbe di migliorare la situazione.

2. Con l'amnistia fiscale del 1° gennaio 1969 s'intendevano perseguire due obiettivi prioritari, vale a dire un miglioramento generale dell'etica fiscale e un incremento degli introiti fiscali. Come già rilevato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 1° giugno 1972 sul risultato dell'amnistia fiscale 1969 è molto difficile, per la natura stessa del problema, valutare in quale misura il primo obiettivo sia stato raggiunto. D'altra parte non è stato neppure possibile valutare l'entità del reddito amnistiato, per cui il gettito fiscale prodotto dall'amnistia 1969 non ha potuto essere accertato numericamente né valutato adeguatamente. In questo suo rapporto il Consiglio federale giungeva alla conclusione che il risultato fiscale non doveva essere sopravvalutato.

Nemmeno ora sarebbe possibile valutare anticipatamente il risultato finanziario di una nuova amnistia fiscale, per cui sono possibili solo considerazioni d'ordine generale. L'imposta preventiva dovrebbe registrare un certo calo dei suoi proventi cui farebbe riscontro un aumento del gettito dell'imposta federale diretta, in quanto verrebbero segnatamente tassati i redditi in capitale finora non dichiarati. Grazie a questa estensione del sostrato fiscale, i Cantoni e i Comuni potrebbero conseguire maggiori entrate fiscali.

3. Sarebbe errato ritenere che i fondi sommersi siano impiegati fuori del circuito economico. Secondo un'ipotesi più realistica, gran parte della sostanza sottratta sarebbe attualmente collocata in investimenti, per cui è già a disposizione dell'economia. Questi investimenti producono normalmente redditi che, di regola, sfuggono all'imposizione, ma non alla loro riutilizzazione economica. Non si può quindi concludere che un'amnistia stimoli gli investimenti.

E' altrettanto avventato credere che nell'attuale situazione economica l'amnistia ravvivi il consumo, poiché, da un lato, le economie private avrebbero in generale meno (e non più) mezzi a disposizione, dato che per coloro che beneficiano dell'amnistia questa si ripercuote tendenzialmente come un aumento delle imposte. D'altro lato, le finanze pubbliche conseguirebbero maggiori entrate che, comunque, a causa del forte disavanzo, non consentirebbero maggiori spese.

Pertanto, l'amnistia fiscale non dovrebbe generare impulsi positivi per il mercato del lavoro.

4. L'intervallo di tempo trascorso dall'ultima amnistia non può essere un argomento convincente per decretarne una nuova. In realtà talune maggiori entrate, come unico effetto positivo di un'amnistia fiscale, e il fatto che dell'ultima amnistia sono trascorsi 24 anni, non giustificano di per sé l'esecuzione una nuova amnistia. Le ragioni a favore di un'amnistia fiscale compenserebbero almeno in parte i rilevanti svantaggi solo se sopravvenissero circostanze straordinarie come, in particolare, il potenziamento sostanziale dell'attività di controllo. Tuttavia fino a quando non potrà essere adottato un simile provvedimento, non è opportuno decretare un'amnistia.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

1. La situazione finanziaria della Confederazione e della maggioranza dei Cantoni è in breve tempo peggiorata drasticamente. E' quindi stato indispensabile adottare contromisure. Il 9 ottobre 1992 il Parlamento ha varato un primo pacchetto di provvedimenti di risanamento con cinque atti legislativi, in parte già attuati nel 1993. Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento ulteriori proposte di risanamento. Anche i provvedimenti a sostegno di una migliore applicazione delle leggi fiscali contribuiscono ad incrementare gli introiti. Per contro, l'attuazione di un'amnistia fiscale generale non sarebbe un mezzo appropriato per aumentare le entrate in quanto:

a. Per ragioni di opportunità, con un'amnistia fiscale lo Stato rinuncia a perseguire e a punire la sottrazione d'imposta e la frode fiscale. Una simile "abrogazione" temporanea della legge costituisce un attacco al vigente ordinamento giuridico che esige la repressione dei delitti fiscali e protegge solo gli evasori fiscali. I cittadini onesti che pagano regolarmente le imposte - e sono pur sempre la gran parte dei contribuenti - si sentirebbero per contro gabbati e potrebbero essere perfino indotti a non rispettare più alla lettera le leggi fiscali. Una simile tendenza potrebbe delinearsi se ogni 25 a 30 anni venisse decretata un'amnistia fiscale.

b. Come già asserito dal Consiglio federale nelle sue risposte al postulato Pini del 2 marzo 1983 e all'interpellanza Reimann Maximilian del 7 ottobre 1988, l'amnistia fiscale deve rimanere un avvenimento unico nel tempo o, almento, costituire una ben rara eccezione. Infatti, con un'amnistia fiscale, lo Stato riconosce la sua incapacità di scoprire infrazioni fiscali e di reprimerle efficacemente. Il Consiglio federale non ritiene comunque necessario operare né ora, né in un prossimo futuro una simile ammissione.

Già nel rapporto del 19 dicembre 1983 concernente i provvedimenti intesi a lottare contro la frode fiscale, il Consiglio federale aveva evidenziato che la Svizzera non è un Paese di evasori fiscali. Questa constatazione mantiene tutta la sua vallidità anche ai nostri giorni. Dall'ultima amnistia fiscale i mezzi legislativi sono stati potenziati. In particolare sono stati sensibilmente estesi gli obblighi dei contribuenti e di terzi di dare informazioni nella procedura di tassazione e si sono rese più rigorose le disposizioni penali, sicché pure la frode fiscale può ora essere perseguita penalmente; inoltre sono stati istituiti organi federali speciali che conducono inchieste su gravi infrazioni fiscali ed è parimenti stato ampliato il sistema di informazioni intercantonale. Con l'entrata in vigore della legge sull'imposta federale diretta il 1° gennaio 1995, gli organi speciali d'inchiesta potranno agire non solo su richiesta di un Cantone, bensì anche mediante semplice autorizzazione del Capo del Dipartimento federale delle finanze. Le considerazioni contenute nel suddetto rapporto sui provvedimenti a sostegno della lotta contro la frode fiscale secondo cui le possibilità offerte dalla legge sono abbondantemente sufficienti per combattere con efficacia la sottrazione d'imposta sono perciò ancora più pertinenti. Per contro, già nel rapporto del 19 dicembre 1983 il Consiglio federale evidenziava come alle Amministrazioni delle contribuzioni mancasse a tutti i livelli il personale necessario. Da allora, la situazione del personale è ulteriormente peggiorata. Soltanto un sensibile incremento dell'effettivo di personale consentirebbe di effettuare nuovamente controlli a intervalli periodici che un tempo erano possibili a seguito del minor numero di contribuenti. Anche a questo proposito un'amnistia fiscale non permetterebbe di migliorare la situazione.

2. Con l'amnistia fiscale del 1° gennaio 1969 s'intendevano perseguire due obiettivi prioritari, vale a dire un miglioramento generale dell'etica fiscale e un incremento degli introiti fiscali. Come già rilevato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 1° giugno 1972 sul risultato dell'amnistia fiscale 1969 è molto difficile, per la natura stessa del problema, valutare in quale misura il primo obiettivo sia stato raggiunto. D'altra parte non è stato neppure possibile valutare l'entità del reddito amnistiato, per cui il gettito fiscale prodotto dall'amnistia 1969 non ha potuto essere accertato numericamente né valutato adeguatamente. In questo suo rapporto il Consiglio federale giungeva alla conclusione che il risultato fiscale non doveva essere sopravvalutato.

Nemmeno ora sarebbe possibile valutare anticipatamente il risultato finanziario di una nuova amnistia fiscale, per cui sono possibili solo considerazioni d'ordine generale. L'imposta preventiva dovrebbe registrare un certo calo dei suoi proventi cui farebbe riscontro un aumento del gettito dell'imposta federale diretta, in quanto verrebbero segnatamente tassati i redditi in capitale finora non dichiarati. Grazie a questa estensione del sostrato fiscale, i Cantoni e i Comuni potrebbero conseguire maggiori entrate fiscali.

3. Sarebbe errato ritenere che i fondi sommersi siano impiegati fuori del circuito economico. Secondo un'ipotesi più realistica, gran parte della sostanza sottratta sarebbe attualmente collocata in investimenti, per cui è già a disposizione dell'economia. Questi investimenti producono normalmente redditi che, di regola, sfuggono all'imposizione, ma non alla loro riutilizzazione economica. Non si può quindi concludere che un'amnistia stimoli gli investimenti.

E' altrettanto avventato credere che nell'attuale situazione economica l'amnistia ravvivi il consumo, poiché, da un lato, le economie private avrebbero in generale meno (e non più) mezzi a disposizione, dato che per coloro che beneficiano dell'amnistia questa si ripercuote tendenzialmente come un aumento delle imposte. D'altro lato, le finanze pubbliche conseguirebbero maggiori entrate che, comunque, a causa del forte disavanzo, non consentirebbero maggiori spese.

Pertanto, l'amnistia fiscale non dovrebbe generare impulsi positivi per il mercato del lavoro.

4. L'intervallo di tempo trascorso dall'ultima amnistia non può essere un argomento convincente per decretarne una nuova. In realtà talune maggiori entrate, come unico effetto positivo di un'amnistia fiscale, e il fatto che dell'ultima amnistia sono trascorsi 24 anni, non giustificano di per sé l'esecuzione una nuova amnistia. Le ragioni a favore di un'amnistia fiscale compenserebbero almeno in parte i rilevanti svantaggi solo se sopravvenissero circostanze straordinarie come, in particolare, il potenziamento sostanziale dell'attività di controllo. Tuttavia fino a quando non potrà essere adottato un simile provvedimento, non è opportuno decretare un'amnistia.