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94.3188 · Postulato · 1994-05-31

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Tenuto conto dell'attuale situazione congiunturale nel paese, lo scrivente postulante ritiene opportuno rivedere la citata ordinanza federale affinché:

a. si tenga conto maggiormente della forza reale di occupazione di manodopera attiva presso una ditta concorrente;

b. si dia facoltà agli Enti deliberanti di valutare non solo a livello tecnico-finanziario le offerte, ma anche del grado effettivo occupazionale già citato al punto a.;

c. l'Ente deliberante ha la possibilità, riempite le condizioni del punto a., di non necessariamente deliberare al miglior offerente, allo scopo, prioritario, di soddisfare le condizioni occupazionali effettive, evitando così possibili licenziamenti.

Begründung

Il postulante, sapendo che è attualmente in corso una consultazione relativa ad un nuovo progetto di ordinanza che, sostanzialmente, tende a modificare quella citata del 31 marzo 1971, aggiunge queste brevi argomentazioni:

1. La situazione congiunturale e occupazionale in Svizzera tende a peggiorare, appesantendo sempre di più le strutture portanti i problemi diretti e indiretti, a livello legislativo e finanziario, della disoccupazione.

2. Ritenuto che la Confederazione è e rimane una potenziale forza di appalto per l'economia imprenditoriale nazionale, mi sembra opportuno considerare e valutare non solo la fattispecie prettamente finanziaria (miglior prezzo offerente) di una ditta concorrente ma il suo reale ed effettivo livello occupazionale.

In verità, seguendo il criterio prettamente finanziario del miglior offerente, cresce vieppiù il rischio di appaltare lavori a ditte "fatiscenti" e non tutte verificabili nella loro reale potenzialità occupazionale.

Ciò avviene non solo nel mio cantone d'origine ma in tutti i cantoni svizzeri dove imprese o ditte sono direttamente interessate agli appalti della Confederazione.

Rimettendomi al precedente postulato concernente la politica anticiclica della Confederazione: "diminuzione del costo della vita in Svizzera", ritengo che la modifica dell'ordinanza federale, in corso di consultazione, del 31 marzo 1971, possa contenere anche le valutazioni di merito rilevate nel presente postulato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Con decisione del 20 gennaio 1993 il Consiglio federale conferiva l'incarico, nell'ambito delle prime misure di rivitalizzazione, di rivedere l'ordinanza sugli acquisti e l'ordinanza sugli appalti (RS 172.056.13; 172.056.12). Obiettivi della revisione erano il rafforzamento della concorrenza, l'inclusione dei servizi e la trasparenza della procedura d'aggiudicazione. In tal modo si intendeva aumentare l'efficienza nell'impiego di mezzi pubblici. I disegni di ordinanza sono stati in procedura di consultazione dalla fine di ottobre 1993 fino alla fine di gennaio 1994.

Con la conclusione coronata da successo delle trattative del Gatt, il 15 dicembre 1993, la situazione per la revisione dell'ordinanza sugli acquisti e dell'ordinanza sugli appalti si è modificata. L'Accordo del Gatt sugli appalti pubblici (Accordo Gatt) rendeva tra l'altro necessaria, a causa dell'introduzione di una procedura di ricorso, una trasposizione a livello di legge. Il Consiglio federale ha quindi sospeso i lavori di revisione delle ordinanze con decisione del 14 marzo 1994. I disegni di ordinanza verranno adeguati alla nuova legge federale sugli acquisti pubblici e strutturati come ordinanza d'esecuzione. E' previsto di mettere in vigore la legge e l'ordinanza d'esecuzione congiuntamente il 1° gennaio 1996.

Unitamente ad altri disegni di legge relativi al Gatt, il progetto della nuova legge federale verrà trattato nella sessione del mese di dicembre 1994. La legge ha per scopo la trasposizione dell'Accordo Gatt, che si prefigge di liberalizzare tra di loro i mercati pubblici delle parti contraenti. I cardini della trasposizione erano la norma della parità di trattamento di tutti gli offerenti, la creazione di procedure trasparenti di aggiudicazione e l'istituzione di rimedi giuridici. L'Accordo Gatt conosce in parte disposizioni molto dettagliate sulla procedura di aggiudicazione di una commessa. Ciò si verifica anche nel disciplinamento della decisione di attribuzione in merito a un'offerta. Nell'articolo XIII numero 4, l'Accordo Gatt recita che l'attribuzine spetta all'offerta di prezzo più basso o all'offerta economicamente più favorevole. Nel caso dell'offerta di prezzo più basso soltanto il prezzo vale come criterio di attribuzione; nel caso dell'offerta economicamente più favorevole l'organo preposto agli acquisiti nella messa a concorso può rendere noti i criteri di attribuzione che saranno determinanti. I criteri di attribuzione devono conformarsi all'utilità economica dell'offerta da valutare per il committente e non devono contenere condizioni estranee alla commessa, che potrebbero portare a una disparità di trattamento degli offerenti. Nel caso dell'offerta più favorevole economicamente non vi è soltanto il prezzo in primo piano, bensì vi sono anche altri criteri come la qualità, il termine, l'economicità, i costi d'esercizio, il servizio clientela, la compatibilità con l'ambiente ecc. Questi criteri devono però essere oggettivi, essere vincolati alla commessa e valere nella stessa misura per tutte le offerte. Naturalmente prima dell'ordinazione può essere esaminata l'idoneità dell'offerente. Così si può esaminare se dal punto di vista finanziario, organizzativo o tecnico egli sia in grado di eseguire la commessa. Alla luce di quanto suesposto, il grado di occupazione di una ditta deve essere ritenuto come criterio evidentemente estraneo alla commessa. Esso non pone in effetti esigenze a un'offerta in modo obiettivo e vincolato alla commessa, bensì persegue un obiettivo politico e serve così come mezzo della politica del mercato del lavoro. In tal modo offerenti esteri, che hanno diritto all'uguaglianza di trattamento in base all'Accordo Gatt, verrebbero discriminati. Un simile criterio contraddirebbe quindi chiaramente le disposizioni dell'Accordo Gatt e non può essere inserito nella legge federale sugli acquisti pubblici o nell'ordinanza di esecuzione.

Anche riflessioni fondamentali sono contrarie a una strumentalizzazione degli acquisti pubblici: nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse uno scostamento dal principio della concorrenza quale mezzo per raggiungere scopi politici non appare opportuno. A questo fine sono regolarmente a disposizione - anche nella politica del mercato del lavoro - altri mezzi più idonei, che possono essere usati in modo mirato. Il perseguimento di obiettivi politici per mezzo di aggiudicazioni di commesse non è inoltre trasparente.