95.3213 · Interpellanza · 1995-06-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 18 dicembre 1992 il Consiglio nazionale votò un postulato della sua Commissione dell'economia e dei tributi, per l'imposizione delle filiali e succursali. In questo postulato si chiedeva al Consiglio federale, in stretta collaborazione con i cantoni, di studiare nuove direttive in materia di imposizione delle filiali e succursali. Ciò allo scopo di ottenere una più equa suddivisione delle imposte tra cantoni, dando un peso maggiore all'impiego del metodo diretto, all'abbandono del precipuo ecc. Inoltre si chiedeva come disciplinare il diritto dei cantoni di tassare le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva in uno o più cantoni. Dato che sono passati più di due anni, chiedo al Consiglio federale:
1. È stato avviato, dopo il voto del 18 dicembre 1992, l'esame dei punti indicati dal postulato?
2. I temi e le soluzioni proposte sono stati discussi con i cantoni?
3. Le nuove direttive nel senso richiesto dal postulato, potranno entrare in vigore entro quale data?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In principio
Per quanto concerne l'imposizione intercantonale delle filiali e succursali, in primo piano non figura la determinazione degli utili, bensì la ripartizione dell'utile globale (cosiddetta suddivisione delle imposte) fra il cantone sede di un'impresa ed i cantoni in cui l'impresa in questione opera attraverso basi fisse (cosiddetti stabilimenti d'impresa). A questo proposito è necessario rispettare il divieto della doppia imposizione ancorato nella Costituzione federale. La tematica rientra nell'ambito del diritto di doppia imposizione, che è poi diritto giurisprudenziale. Infatti, riguardo al divieto della doppia imposizione, la giurisprudenza del Tribunale federale si fonda da oltre 120 anni sull'articolo 46 capoverso 2 della costituzione.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, per quel che concerne gli utili di una società vale il principio della ripartizione per quote. In base a questo sistema ogni cantone interessato può tassare soltanto una quota percentuale dell'utile netto totale imponibile; la somma delle singole quote deve concordare con il risultato globale. Ne consegue che nessun singolo cantone può riscuotere imposte sull'utile quando il risultato globale dell'impresa è negativo. In quasi tutti i casi le quote dei cantoni interessati vengono calcolate indirettamente, vale a dire sulla base di specifici fattori tratti dalla contabilità finanziaria (ad esempio fattori produttivi o cifra d'affari). L'importanza e le funzioni della sede sono valutate mediante una quota anticipata (il cosiddetto precipuo), solitamente compresa fra il 10 e il 20 per cento dell'utile complessivo. Soltanto in pochi casi (come ad esempio per le banche) le quote cantonali vengono determinate direttamente sulla base dei risultati netti conseguiti da ogni stabilimento d'impresa e dalla sede, di modo che si tende a considerare ogni stabilimento d'impresa come un'impresa indipendente. Una quota anticipata del 10 per cento al massimo entra invece in linea di conto anche per l'applicazione del metodo diretto, il che lascia supporre che i singoli risultati degli stabilimenti d'impresa non siano stati gravati di tutti i costi inerenti alle funzioni centrali di cui hanno beneficiato.
Se malgrado diversi tentativi la prevista legge federale non è stata ancora attuata ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 della costituzione, ciò è indubbiamente da ricondurre alla complessità e alla molteplicità dei problemi da risolvere. Nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) sono codificati taluni singoli principi della prassi riguardante la doppia imposizione in vigore finora; altri principi sono invece stati puntualmente modificati. Comunque sia, non è il caso di parlare di una riconsiderazione fondamentale della metodologia applicabile nei singoli casi di suddivisione delle imposte intercantonali. Si tratta ovviamente di una tematica strettamente legata alla prassi, di un compito subordinato alla dinamica della vita economica nonché agli interessi dei cantoni e dei contribuenti direttamente toccati. D'altronde il Dipartimento federale delle finanze e l'Amministrazione federale delle contribuzioni non sono autorizzati a emanare istruzioni in questo campo.
2. Parere riguardo alle singole domande dell'interpellanza
Le domande rivolte nel postulato "Imposizione delle filiali e succursali" della Commissione dell'economia e dei tributi (93.3010, accolto il 18 dicembre 1992) sono state discusse dal Comitato della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato in relazione al riesame della suddivisione intercantonale delle imposte nel settore bancario. Considerata la crescente modernizzazione delle tecniche di gestione in campo finanziario, non è più possibile chiedere a un istituto bancario di allestire per ogni stabile organizzazione un conto annuale conforme ai principi del diritto commerciale.
Un allestimento di conti di questo tipo sarebbe sensato unicamente per quegli stabilimenti d'impresa che, in una regione economica che può anche comprendere più di un cantone, formano una cerchia contabile autonoma. Le quote di riparto in campo bancario potrebbero così venir sempre più stabilite sulla base di importanti indicatori grazie al sistema d'informazione interno (contabilità aziendale). In questo modo, ai fini della suddivisione delle imposte, la contabilità aziendale costituirà perlomeno un complemento dei conti economici commerciali individuali. Alla luce dell'alto valore informativo delle contabilità aziendali in campo bancario, il metodo adottato rimarrà comunque quello diretto. In ogni caso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni presteranno grande attenzione all'evoluzione che si sta delineando nel settore bancario, ossia al campo di applicazione tradizionale.
Il Comitato della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato rimane tuttora dell'opinione che il metodo diretto sia da preferire a quello indiretto, anche se difficile da imporre all'interno del paese, in quanto per la scelta del metodo di riparto sono determinanti il genere e l'importanza dell'impresa nonché il valore informativo dei singoli conti economici o delle contabilità aziendali. Con l'avvento dell'informatica non è per altro più evidente localizzare e valutare le singole attività aziendali, il che accresce inevitabilmente l'importanza dei risultati conseguiti in comune.
Il Comitato della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato è inoltre consapevole del fatto che l'ammontare del precipuo possa essere determinato soltanto dopo aver accuratamente esaminato se e come sono state valutate e computate le funzioni interne di un'impresa. E' inoltre fuori dubbio che sulla base del metodo indiretto il valore di queste attività interne possa esser considerato unicamente accettando anche imprecisioni e che di conseguenza il precipuo costituisca un fattore correttivo. D'altro canto, qualora la sede avesse fatturato integralmente le sue funzioni a prezzo di mercato (applicazione coerente del metodo diretto), un precipuo a favore del cantone sede non sarebbe più giustificato.
Considerati gli ostacoli di natura tecnica che comporta una suddivisione delle imposte e alla luce dei molteplici casi concreti, l'elaborazione di concetti di ripartizione fondamentalmente ineccepibili risulta possibile soltanto con la collaborazione dei contribuenti e dei cantoni interessati. In caso di mancato accordo, la questione può essere sottoposta al Tribunale federale.
Dall'entrata in vigore della LAID e della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) non sono state emanate nuove disposizioni inerenti alla suddivisione intercantonale delle imposte e alla competenza territoriale in caso di appartenenza personale o economica. Nella misura in cui il postulato della Commissione dell'economia e dei tributi, accettato il 18 novembre 1992, si riferiva effettivamente anche all'imposizione delle filiali, si può affermare che esso abbia raggiunto il suo obiettivo. Infatti, gli articoli 58 LIFD e 24 LAID disciplinano la questione della determinazione dell'utile per le filiali (ad esempio in caso di imprese miste di interesse pubblico che producono energia elettrica). Per quel che riguarda infine la questione dell'applicazione pratica dell'articolo 105 capoverso 3 LIFD (competenza territoriale in caso di appartenenza personale), il Consiglio federale assicura che per le persone giuridiche, che al termine del periodo fiscale hanno la sede e l'amministrazione (direzione effettiva) in diversi cantoni, sarà prioritario il criterio della direzione effettiva. Tale criterio è decisivo per la determinazione del luogo della tassazione, ma non ha alcun influsso sulla scelta del metodo di ripartizione e i suoi risultati.
Risposta del Consiglio federale.