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96.1043 · Interrogazione ordinaria urgente · 1996-06-06

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Considerazioni generali

Il 3 aprile 1996 il consiglio d'amministrazione della Swissair ha deciso di trasferire la maggior parte dei voli intercontinentali dell'impresa da Ginevra a Zurigo. Nonostante il Consiglio federale in linea di massima non interferisca nelle decisioni imprenditoriali della Swissair, in questo caso, considerata l'importanza politica della decisione, si è visto costretto ad intervenire. Dopo intense trattative con tutte le parti interessate, ha deciso l'8 maggio 1996 di liberalizzare ulteriormente la politica aeronautica svizzera e di far cadere contemporaneamente il monopolio della Swissair per tutti i collegamenti aerei interne, continentali e intercontinentali di interesse generale, stabilito nell'articolo 103 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA). Caduto il monopolio della Swissair, anche altre compagnie aeree svizzere potranno assicurare il traffico di linea da e verso la Svizzera. Ciò esige tuttavia un nuovo sistema di distribuzione dei diritti di traffico. Perciò in futuro, il fabbisogno di diritti di traffico e di capacità in Svizzera tenderà ad aumentare. La Svizzera, considerata tale situazione di partenza, non potrà dunque permettersi di regalare i diritti di traffico, bensì dovrà impostare la prevista liberalizzazione sulla base della reciprocità.

2. Risposta alle singole domande

1. Il Consiglio federale è disposto ad effettuare la revisione dell'articolo 103 della legge sulla navigazione aerea il più rapidamente possibile. Una tale revisione sarà indispensabile dopo la stipulazione di un accordo internazionale relativo al traffico aereo con la CE. Per ottenere la maggior trasparenza possibile e per evitare costi amministrativi superflui, sarebbe adeguato elaborare il progetto di revisione unitamente all'accordo internazionale relativo al traffico aereo con la CE. Dovessero tardare ulteriormente i negoziati, verrà tuttavia presentato al Parlamento un pacchetto separato di misure di revisione relative all'articolo 103 della legge federale sulla navigazione aerea. Sono intanto già stati avviati i lavori preliminari per la revisione.

2. L'8 maggio 1996 il Consiglio federale ha deciso, come già menzionato, di liberalizzare ulteriormente la politica aeronautica svizzera. Il Consiglio federale si attiene alle sue decisioni e ha garantito l'applicazione della politica di liberalizzazione nell'ambito dei negoziati bilaterali in materia di navigazione aerea. Non si può definire in modo astratto la contropartita per l'apertura di mercato effettuata. Le trattative saranno diverse a seconda della situazione. Quanto più i diritti di traffico sono già utilizzati da una compagnia aerea svizzera, tanto più elevata dovrà essere la contropartita richiesta. Per principio, tutte le regioni della Svizzera vengono integrate nel processo di liberalizzazione.

3. L'attuale concessione della Swissair scade nell'anno 2008. La questione se modificare o sostituire l'attuale concessione dovrà essere esaminata nel quadro della revisione dell'articolo 103 della legge sulla navigazione aerea.

Dopo la stipulazione dell'accordo internazionale relativo al traffico aereo con la CE va rivisto il sistema di concessioni della Svizzera. In futuro sarà importante garantire in primo luogo l'accesso a nuove compagnie aeree svizzere

Per quanto riguarda il rapporto tra Swissair e Crossair, va precisato che le due compagnie aeree appartengono allo stesso gruppo. Il Consiglio federale non intende interferire in decisioni interne al gruppo.

4. Nel quadro della liberalizzazione della politica aeronautica verranno considerate maggiormente le esigenze degli aeroporti. I rappresentanti degli aeroporti nazionali verranno regolarmente informati sul calendario delle trattative dei negoziatori svizzeri. In base alle informazioni ottenute potranno manifestare il loro interesse per determinate trattative e a seconda delle esigenze anche essere coinvolti.