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96.1045 · Interrogazione ordinaria urgente · 1996-06-06

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Considerazioni generali

Il 3 aprile 1996 il consiglio d'amministrazione della Swissair ha deciso di trasferire la maggior parte dei voli intercontinentali dell'impresa da Ginevra a Zurigo. Nonostante il Consiglio federale in linea di massima non interferisca nelle decisioni imprenditoriali della Swissair, in questo caso, considerata l'importanza politica della decisione, si è visto costretto ad intervenire. Dopo intense trattative con tutte le parti interessate, ha deciso l'8 maggio 1996 di liberalizzare ulteriormente la politica aeronautica svizzera e di far cadere contemporaneamente il monopolio della Swissair per tutti i collegamenti aerei interni, continentali e intercontinentali di interesse generale, sancito nell'articolo 103 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA). Caduto il monopolio della Swissair, anche altre compagnie aeree svizzere potranno assicurare il traffico di linea da e verso la Svizzera. Tale situazione esige tuttavia un nuovo sistema di distribuzione dei diritti di traffico. In futuro, il fabbisogno di diritti di traffico e di capacità in Svizzera tenderà perciò ad aumentare. La Svizzera, considerata tale situazione di partenza, non potrà dunque permettersi di regalare i diritti di traffico, bensì dovrà impostare la prevista liberalizzazione sulla base della reciprocità.

2. Risposte alle singole domande

1. Il Consiglio federale è disposto ad effettuare la revisione dell'articolo 103 della legge sulla navigazione aerea il più rapidamente possibile. Una tale revisione sarà indispensabile dopo la stipulazione di un accordo internazionale relativo al traffico aereo con la CE. Per ottenere la maggior trasparenza possibile e per evitare costi amministrativi superflui, sarebbe adeguato elaborare il progetto di revisione unitamente all'accordo internazionale relativo al traffico aereo con la CE. Dovessero tardare ulteriormente le trattative, verrà tuttavia presentato al Parlamento un pacchetto separato di misure di revisione relative all'articolo 103 della legge federale sulla navigazione aerea. Sono intanto già stati avviati i lavori preliminari per la revisione.

2. Secondo l'articolo 37 della costituzione federale la legislazione sulla navigazione aerea rientra nelle competenze della Confederazione. Non s'impone un emendamento di tale disposizione costituzionale. La garanzia della sicurezza è un punto centrale della politica aeronautica svizzera e non può essere oggetto di trattative tra le autorità locali e le imprese di trasporto aereo. Le disposizioni sulla sicurezza aerea, inoltre, sono concordate a livello internazionale per evitare distorsioni della concorrenza a scapito della sicurezza.

3. Nel quadro degli accordi internazionali relativi al traffico aereo attualmente in vigore (fino ad oggi ne sono stati stipulati 122), ogni compagnia aerea è libera di offrire un servizio di linea da e verso la Svizzera. Se una compagnia aerea estera non dovesse essere in possesso dei diritti di traffico necessari, il Consiglio federale è disposto, secondo i principi summenzionati, a negoziarne la concessione.

4. Le facilitazioni di trasporto concesse ai rappresentanti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) si basano su un decreto del Consiglio federale, il cui contenuto è stato reso noto già in diverse occasioni. Il consiglio federale non ha alcun indizio per dubitare dell'obiettività dei rappresentanti dell'UFAC nei confronti della Swissair.