96.1053 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione del dibattito parlamentare sul messaggio concernente i necessari adeguamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC, il legislatore ha inasprito le disposizioni della legge sull'agricoltura riguardanti la ripartizione dei contingenti doganali (art. 23b cpv. 5). La versione rivista prevede che l'assegnazione dei contingenti doganali sia subordinata ad una prestazione all'interno del paese. La prestazione all'interno del paese rappresenta indubbiamente uno strumento che consente di ripartire i contingenti doganali secondo criteri economici ai sensi dell'articolo 23b capoverso 5 della legge sull'agricoltura. Essa garantisce lo smercio di prodotti indigeni simili.
Già prima della concretizzazione dei risultati del GATT/OMC, il sistema delle prestazioni all'interno del paese rappresentava un elemento chiave della normativa concernente la limitazione delle importazioni dal profilo quantitative. L'applicazione degli accordi dell'OMC non ha comportato l'introduzione di nuove prestazioni. Su un totale di 28 contingenti doganali giusta l'OMC, 14 prevedono, come criterio di ripartizione, la prestazione all'interno del paese.
Risposta alle singole domande
1. Il sistema delle prestazioni all'interno del paese non rappresenta uno svantaggio per le ditte che si dedicano esclusivamente all'importazione. L'obbligo di fornire una prestazione all'interno del paese può infatti essere adempiuto da una ditta associata.
Vista la necessità di garantire una parità di trattamento per tutti gli importatori nonché lo smercio dei prodotti indigeni non sono, di regola, ammesse deroghe al principio della fornitura di prestazioni all'interno del paese. Dalle considerazioni seguenti scaturisce che l'obbligo di fornire una prestazione all'interno del paese non ostacola la normale attività commerciale degli importatori:
- le restrizioni, di ordine tariffario, previste per le importazioni di fiori recisi vigono soltanto da maggio a ottobre; durante il resto dell'anno, l'importazione è completamente libera;
- nel 1995 è stato registrato un ulteriore incremento delle importazioni;
- le quote di contingente assegnate agli importatori vengono fissate annualmente nella misura del 70 per cento in funzione delle importazioni globali dell'anno precedente e del 30 per cento secondo la prestazione fornita all'interno del paese;
- vista la situazione che caratterizzava la produzione indigena, nel mese di maggio 1996 l'importazione è stata addirittura liberalizzata;
- le ditte che intendono dedicarsi esclusivamente all'importazione hanno la possibilità di creare i presupposti per l'acquisizione della loro quota di contingente soprattutto nel periodo non amministrato (ottobre - maggio);
- il fatto di tenere in considerazione la prestazione fornita all'interno del paese rappresenta un incentivo per la commercializzazione anche dei prodotti svizzeri.
2. A questa domanda può essere data una risposta affermativa. E' doveroso menzionare che la ripartizione dei contingenti sulla base della cosiddetta procedura progressive non costituisce una soluzione ottimale per tutte le merci. Tale procedura non è opportune soprattutto nei casi in cui la quota delle importazioni rispetto al consumo totale è proporzionalmente esigua e se mediante la ripartizione dei contingenti doganali s'intende garantire anche una determinata protezione della produzione indigena.
Conformemente alla nuova ordinanza concernente il mercato delle uova e l'approvvigionamento con uova (disciplinamento del mercato delle uova; RS 916.371) che entrerà in vigore il 1. settembre 1996, l'importazione di uova in guscio rimarrà, di massima, subordinata all'obbligo di fornire una prestazione all'interno del paese. Potranno derogare a tale principio le importazioni di uova in guscio destinate alla trasformazione (35 per cento delle importazioni effettuate nel 1994). Le quote del contingente doganale parziale "Uova destinate alla trasformazione" verranno assegnate in base all'ordine d'entrata delle domande.
Dal 1. settembre 1996, il Consiglio federale non fisserà più un prezzo mirato per la quota di produzione indigena di circa un terzo attualmente protetta. Il prezzo delle uova svizzere verrà determinato dalle leggi dell'offerta e della domanda.
Il fatto di subordinare le importazioni di uova di consumo all'obbligo di fornire anticipatamente una prestazione all'interno del paese rappresenta una rete minima di sicurezza per lo smercio delle uova indigene. Considerata l'elevata differenza di prezzo tra le uova di consumo indigene e quelle importate, questa rete di sicurezza è indispensabile per evitare che il prezzo alla produzione delle uova di consumo indigene sia sottoposto ad una pressione ancora maggiore.
3. Attualmente, il diritto internazionale non consente di rispondere in modo chiaro alla domanda circa la compatibilità del sistema della fornitura di prestazioni all'interno del paese con il trattamento nazionale. Dato che dal profilo giuridico dell'OMC, la situazione può presentarsi diversamente a dipendenza del modo in cui vengono concepiti gli impegni in materia di ritiro obbligatorio, questo punto è tuttora controverso.
I paesi dell'UE e diversi membri dell'OMC nutrono dubbi circa la compatibilità del sistema delle prestazioni all'interno del paese con il principio del trattamento nazionale previsto nel quadro dell'OMC. Temono inoltre che vengano compromessi i loro interessi nel settore delle esportazioni. I nostri partner commerciali ritengono che anche le ripercussioni pratiche di questo sistema sulle singole categorie di prodotti rivestano un significato notevole.
La prestazione all'interno del paese rientra nello strumentario applicato all'atto della ripartizione dei contingenti doganali in virtù del diritto interno. Dal profilo quantitative, tale misura non rappresenta un peggioramento delle condizioni d'accesso al mercato rispetto al periodo di base 1996 - 1988, determinante per gli impegni della Svizzera in seno all'OMC. Grazie ad altre norme nel quadro del sistema di prestazioni applicato dalla Svizzera, la possibilità di accesso al mercato richiesta dall'OMC si traduce, in effetti, in una garanzia di accesso al mercato. Trattasi segnatamente delle norme seguenti:
a) non deve essere fornita alcuna prestazione all'interno del paese per le importazioni effettuate all'aliquota di dazio fuori contingente (poiché tariffate);
b) la proporzione del ritiro deve sempre consentire l'esaurimento dei contingenti doganali;
c) l'adempimento dell'obbligo di fornire una prestazione all'interno del paese offre automaticamente la possibilità di superare il contingente doganale corrispondente,
Nel 1995 (l'adesione della Svizzera all'OMC risale soltanto al 1. luglio 1995), la maggior parte dei contingenti doganali sono risultati esauriti o superati.