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96.1069 · Interrogazione ordinaria · 1996-09-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole di aver aperto nuove vie privatizzando le competenze esecutive in un settore che appartiene all'obbligo militare generale. La situazione delle finanze federali e il fatto che non sempre siano disponibili sufficienti nuovi mezzi finanziari per l'esecuzione di ulteriori compiti lo obbligano a scegliere nuovi modi di procedere. La base legale per la privatizzazione di quattro degli otto servizi esterni del servizio civile è costituita dall'ordinanza del 22 maggio 1996 sulla delega a terzi di competenze esecutive del servizio civile (ODSCi). Questa si fonda sull'articolo 79 capoverso 2 della legge sul servizio civile, che ha il seguente tenore: "L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione". Questa disposizione non è stata contestata in seno alle Camere federali.

Per quanto riguarda la delega alla MANPOWER SA di competenze esecutive dell'organo regionale di Ginevra, Vaud e Basso Vallese, si tratta di un progetto pilota limitato a tre anni e tre mesi. L'obiettivo di questo progetto pilota è l'aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'esecuzione mediante la creazione di una situazione concorrenziale tra gli organi statali e gli organi privati. Nel corso del 1999 verrà effettuata una valutazione dettagliata della fase pilota. In base a tale valutazione si dovrà decidere se e in quale modo si dovrà continuare a privatizzare l'esecuzione.

In merito alle singole domande, il Consiglio federale prende posizione come segue:

1 La messa a concorso delle competenze esecutive è stata effettuata in base alla legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici. Nella prima fase dell'offerta erano determinanti soprattutto i seguenti criteri di scelta:

- la sede dell'offerente in una località facilmente raggiungibile all'interno della

- regione in cui ha luogo l'offerta;

la messa a disposizione di tutti i prodotti che costituiscono l'oggetto dell'offerta;

- una sufficiente qualifica professionale, conoscenze del mercato del lavoro della regione in cui ha luogo l'offerta ed esperienza in un'attività comparabile;

- l'età dell'istituzione e l'andamento degli affari dell'offerente;

- la disponibilità aziendale su tutto l'arco dell'anno e la flessibilità in materia di personale allo scopo di poter compensare le oscillazioni nel volume di lavoro;

- l'esistenza di un'infrastruttura adeguata e dei locali necessari;

- una sufficiente contabilità commerciale;

- delle buone referenze;

- una fatturazione coerente e i prezzi dei prodotti.

Nella seconda fase dell'offerta si è inoltre tenuto conto dei criteri seguenti:

- la praticabilità e l'efficienza dell'organizzazione interna dell'offerente;

- le qualifiche dei collaboratori responsabili e di quelli incaricati dell'esecuzione;

- la motivazione e l'affinità culturale nei confronti dei compiti previsti;

- la garanzia della necessaria sicurezza della sede.

Nessuna istituzione di pubblica utilità ha partecipato alla messa a concorso nel comprensorio dell'organo regionale di Ginevra, Vaud e Basso Vallese. Nell'ambito di tale messa a concorso non si è rivelato necessario contattare i sindacati.

2. L'indennità della MANPOWER SA b oggetto di un complesso contratto tra l'organo d'esecuzione del servizio civile e la ditta menzionata. Vista l'intenzione di creare una situazione di concorrenza nel campo dell'esecuzione del servizio civile, il Consiglio federale non ritiene opportune pubblicare attualmente cifre dettagliate. Nondimeno, i risultati della valutazione summenzionata verranno comunicati alle cerchie interessate.

3. La ditta MANPOWER ha ricevuto mandati di prestazioni ben precisi ed è vincolata dallo stesso dettagliato elenco degli oneri previsto per i servizi regionali della Confederazione. I collaboratori della ditta che saranno incaricati dell'esecuzione del servizio civile vengono introdotti in modo approfondito nello svolgimento dei loro compiti e partecipano regolarmente al colloqui che hanno luogo con l'organo federale d'esecuzione. Nell'adempimento dei propri compiti la MANPOWER SA usufruisce dell'applicazione informatica della Confederazione che permette un rilevamento statistico delle sue attività. A ciò si aggiungono obblighi di rapporto indipendenti da questa statistica e, per quanto concerne la qualità dello svolgimento dei compiti, un sistema di controlling dell'organo federale d'esecuzione.

4. Finora non è stato riconosciuto alcun istituto d'impiego previsto dalla nuova legge sul servizio civile. L'organo d'esecuzione del servizio civile dispone però di una lista comprendente più di 600 aziende, con cui sono stati conclusi contratti quadro nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni di lavoro per obiettori di coscienza (riforma Barras). Entro la fine del mese di settembre 1998 tali aziende dovranno essere soggette a un esame al fine di sapere se potranno essere riconosciute quali istituti d'impiego del servizio civile. L'organo d'esecuzione del servizio civile mette volentieri tale lista a disposizione dell'autrice dell'interrogazione, se essa lo desidera.

5. Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile possono interporre ricorso contro tutte le decisioni di un organo regionale. Se esse hanno critiche da muovere riguardo al procedimenti di esecuzione di un organo regionale, dovrebbero comunicarle all'organo d'esecuzione centrale della Confederazione. Se necessario, queste possono inoltrare un ricorso all'autorità di vigilanza, vale a dire alla Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia pubblica, se l'organo d'esecuzione non prende misure contro le lacune che gli sono state segnalate.

Il Consiglio federale ritiene ingiustificati i timori espressi nell'interrogazione ordinaria. Esso si aspetta che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile vengano trattate in tutta la Svizzera secondo criteri uniformi, che tali persone incontrino dovunque la medesima cultura in materia d'esecuzione, corrispondente alle peculiarità specifiche del servizio civile, e che a livello nazionale gli atti esecutivi soddisfino le stesse esigenze dal profilo qualitativo. I provvedimenti necessari sono stati adottati allo scopo di rispondere a tali attese rispettivamente di individuare ed eliminare tempestivamente le relative lacune.

Risposta del Consiglio federale.

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