96.1107 · Interrogazione ordinaria · 1996-10-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella primavera del 1987, una commissione peritale era stata incaricata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di rivedere la Parte generale del Codice penale, e di fondarsi, a tale scopo sull'avamprogetto, elaborato dal professor Hans Schultz. Il lavori erano già a buon punto quando, il 14 marzo 1990, è stata trasmessa la mozione Béguin in forma di postulato. E' verosimilmente questa la ragione per cui la commissione ha certo preso conoscenza del postulato, ma senza purtroppo trattarlo e commentarlo nei particolari. L'avamprogetto della commissione peritale prospettava tuttavia un primo inasprimento mantenendo la reclusione a vita, mentre l'avamprogetto Schultz, - auspicandone l'abolizione - aveva mantenuto una pena massima di 20 anni soltanto. La commissione ha inoltre proposto l'internamento (cfr. art. 68 dell'avamprogetto), riconoscendo così la necessità impellente di un provvedimento, a tutela della collettività dai criminali molto pericolosi.
Attualmente si può pronunciare soltanto una pena privativa della libertà personale contro i delinquenti pericolosi che non adempiono alle condizioni né per l'internamento dei delinquenti abituali né per quello dei delinquenti anormali. Anche se tali criminali non possono beneficiare della liberazione condizionale, devono, tuttavia essere rilasciati, al più tardi, dopo l'espiazione dell'intera pena. L'articolo 68 dell'avamprogetto prevedeva per il nuovo internamento proposto un campo d'applicazione più vasto, nella misura in cui dovesse poter essere ordinato contro tutti gli autori sofferenti di disturbi seri della personalità o aventi causato o voluto causare altrui un importante danno fisico, psichico o materiale. L'innovazione più rilevante era che tale internamento avrebbe dovuto essere eseguito immediatamente e successivamente all'espiazione, da parte dell'autore, di una pena privativa della libertà personale, limitata nel tempo. La durata dell'internamento sarebbe stata fissata in modo da evitare la recidività dell'autore, una volta liberato.
2. L'avamprogetto della commissione peritale è presentemente riveduto in seno al DFGP, alla luce dei risultati della procedura di consultazione. Il potenziamento della sicurezza pubblica, uno dei criteri preponderanti in sede di rielaborazione dell'avamprogetto, dovrebbe scaturire dall'introduzione di norme decisamente più severe di quelle dell'avamprogetto. La durata dei provvedimenti e il periodo di prova dovrebbero essere sensibilmente prolungati, segnatamente nei confronti dei delinquenti pericolosi. Il campo d'applicazione del nuovo internamento, proposto dall'articolo 68 dell'avamprogetto, dovrebbe parimenti essere esteso ulteriormente; inoltre, allo scopo di ridurre quanto possibile i rischi in caso di liberazione condizionale, una nuova autorità composta di psichiatri, giudici, rappresentanti del Ministero pubblico e del settore dell'esecuzione delle pene dovrà pronunciarsi in merito alla concessione o al diniego della liberazione condizionale.
E' per contro improbabile che la "pena incompressibile" sia introdotta nel progetto che il Consiglio federale trasmetterà al Parlamento; i motivi sono menzionati nella risposta alle mozioni Scherrer Jürg (carcerazione di maniaci sessuali) e Keller Rudolf (condanna a perpetuità effettiva). In virtù del diritto vigente, la decisione concernente un'eventuale liberazione spetta alle autorità preposte all'esecuzione delle pene; queste ultime tengono conto della durata dell'esecuzione e dell'evoluzione del condannato. L'innovazione, voluta dai mozionanti, esigerebbe che il giudice valutasse, già al momento del giudizio, se il delinquente debba essere posto in detenzione o internato sino alla morte. Ora, il Consiglio federale è del parere che a questo stadio non è, in generale, possibile prevedere l'evoluzione di una persona durante 15 anni - od oltre - di privazione della libertà personale; il che indurrebbe un certo numero di giudici ad applicare con massimo riserbo una disposizione legale che vada nel senso delle mozioni anzidette. Il Consiglio federale è quindi del parere di mantenere la regolamentazione attuale, con le previste modifiche dell'istituzione dell'autorità incaricata di decidere la concessione o il diniego della liberazione condizionale. Dalla procedura di consultazione non traspariva inoltre la necessità d'introdurre questo genere di pena; un solo partecipante alla procedura di consultazione aveva richiesto la pena di trenta anni, ma con soppressione, nel contempo, della reclusione a vita. Segnaliamo per inciso che secondo i dati dell'Ufficio federale della statistica, soltanto cinque delle persone condannate, a partire dal 1982, alla reclusione a vita (dopo l'inizio dell'allestimento della statistica relativa all'esecuzione delle pene) hanno beneficiato della liberazione condizionale e nessuna d'esse è stata oggetto di una nuova condanna.
Occorre parimenti mettere in rilievo gli sforzi fatti dai Cantoni in questo settore. Un certo numero di essi ha già inasprito la prassi, segnatamente in materia di liberazione condizionale e di concessione di congedi; il Cantone di Zurigo sta vagliando la possibilità di istituire un stabilimento penitenziario riservato ai criminali autori di reati sessuali. I Cantoni di Zurigo, Berna e Vaud cercano presentemente di creare negli stabilimenti già esistenti 50 posti circa riservati ai delinquenti pericolosi, sofferenti di turbe psichiche.
Infine, il Consiglio federale tiene a ribadire che condivide del tutto sia la preoccupazione sottintesa dal postulato Béguin, sia quella di una tutela efficace della popolazione, e soprattutto dei minori, contro determinati criminali particolarmente pericolosi; egli è più che mai convinto della necessità di proteggere la società dal pericolo rappresentato dall'interruzione prematura dell'esecuzione di una pena o di una misura. Il Consiglio federale è del parere che gli obiettivi del postulato Béguin potranno essere attuati nel quadro del progetto di revisione della Parte generale del Codice penale.