96.3011 · Interpellanza · 1996-03-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad questione 1:
Le autorità cantonali preposte alla polizia degli stranieri provvedono a chiarire l'identità dei richiedenti l'asilo respinti o espulsi, unicamente tramite le ambasciate e i consolati competenti in merito alla Svizzera. Questo procedimento amministrativo serve a procacciare i documenti di viaggio e. quindi, all'esecuzione delle decisioni d'allontanamento. Sulla base. dell'articolo 18c della legge sull'asilo (RS 142.31), i Cantoni possono essere sostenuti dall'Ufficio federale dei rifugiati.
Non corrisponde al vero che le richieste della polizia cantonale degli stranieri, inoltrate nell'intento di chiarire l'identità dei richiedenti l'asilo allontanati o espulsi, passano di norma e per pratica usuale attraverso Interpol. Chiarimenti amministrativi dell'identità degli stranieri via Interpol non sono ammessi, tanto recitano gli statuti di Interpol. Le richieste rivolte a Interpol concernenti le identificazioni sono accolte soltanto se sono in relazione a una procedura d'indagini di polizia nel contesto di un crimine o un delitto. Dietro richiesta della polizia cantonale - non della polizia cantonale degli stranieri - I'Ufficio federale di polizia avvia richieste tramite Interpol unicamente nell'ambito di un comportamento avente rilievo penale. Un delitto ai sensi del diritto penale costituisce, ad esempio, anche il fatto di risiedere illegalmente in Svizzera (art. 23 cpv. 1 legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [LDDS]. RS 142.20).
Le richieste tramite Interpol possono in principio essere dirette a ogni Stato, nell'ambito de quale siano dati punti di riferimento utili all'accertamento di un comportamento delittuoso e dell'identità della persona. Si tratta di norme di possibili Stati d'origine o di Stati terzi nei qual potrebbe avere risieduto lo straniero di cui si tratta. Non esiste una lista di Stati con i quali la Svizzera in principio non collabora. Per contro, in determinati casi, non sono rivolte richieste agli Stati che prevedono sanzioni corporali o addirittura la pena di morte anche per i reati compiuti all'estero.
Analoga valutazione avviene anche nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale.
Nell'anno 1995 sono state dirette tramite l'Ufficio federale di polizia complessivamente 1'055 richieste d'identificazione. Non sono noti i dati che indichino quante richieste concernevano richiedenti l'asilo respinti.
Ad questione 2:
II Consiglio federale è consapevole della problematica inerente alla comunicazione dei dati relativi alle persone nell'ambito dell'asilo alle autorità del Paese d'origine o di provenienza Nell'intento di escludere un'esposizione a pericolo degli interessati, e anche di evitare che s abbia a tenere conto di motivi insorti dopo la fuga, è vietato, giusta l'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo (RS 142.311), prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine in pendenza della procedura d'asilo. Per tale motivo è possibile procedere ai passi necessari all'accertamento dell'identità e alla ricerca dei documenti soltanto dopo la decisione negativa, cresciuta in giudicato, sull'asilo. In altri Stati europei, quali ad esempio Repubblica federale di Germania, Austria o Belgio, la ricerca dei documenti avviene già direttamente dopo la presentazione della domanda d'asilo o dopo una decisione negativa sull'asilo pronunciata dalla prima istanza. La Svizzera segue quindi, in questa materia, una regolamentazione restrittiva per rapporto ad altri Stati europei.
Occorre inoltre rilevare che nel disegno di revisione totale della legge sull'asilo e di revisione parziale della LDDS, del 4 dicembre 1995, sono previste chiare disposizioni di diritto sulla protezione dei dati concernenti la comunicazione di dati personali. II Consiglio federale propone fra l'altro la trasposizione a livello di legge del principio del divieto di contatti con il Paese d'origine o di provenienza durante la pendenza della procedura d'asilo: tale divieto era finora sancito dall'ordinanza. Saranno inoltre disciplinate a livello di legge le modalità applicate oggi nella comunicazione dei dati personali dopo la conclusione della procedura relativa all'esecuzione della decisione d'allontanamento.
Ad questioni 3 e 5:
Come già osservato, i chiarimenti tramite Interpol avvengono unicamente nei quadro di una procedura d'indagini di polizia.
Ad questione 4:
Con le richieste tramite Interpol possono essere trasmessi un foglio con dattiloscopie, una fotografia nonché le generalità disponibili. Sono inoltre resi noti i reati, oggetto delle indagini.
Ad questione 6:
II Consiglio federale osserva come non corrisponda a realtà la circostanza affermata che l'Ufficio federale di polizia rinunci, per i chiarimenti effettuati tramite Interpol, all'esame d legalità delle richieste inoltrate dai Cantoni. Ogni richiesta cantonale viene esaminata in merito alla concordanza con g i statuti di Interpol.
Risposta del Consiglio federale.