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96.3062 · Mozione · 1996-03-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Riporto per il miglioramento ecologico del fondo di un lago o per il ripristino dello stato originario di un lago (lett. d della modificazione proposta).

La legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) permette già attualmente di effettuare riporti nei laghi se servono a migliorare sotto il profilo ecologico la terrazza ripuale oppure a ripristinarla. L'aspetto positivo del miglioramento di questa zona ripuale, biologicamente molto importante, deve prevalere sugli effetti negativi come intorbidimento delle acque, presenza di olio idraulico nel materiale di riporto, ricoprimento dei posti in cui i pesci depongono le uova, ecc. A titolo di esempio, due casi.

Lago di Uri: nel corso degli ultimi decenni, nella regione del delta della Reuss, la riva del Lago di Uri è stata erosa per alcune centinaia di metri. Grazie a isolotti creati davanti alla riva mediante materiale di riporto è stato possibile arrestare il processo di erosione e rivalorizzare la terrazza ripuale. Ulteriori riporti sono previsti nella zona del nuovo delta della Reuss per impedire che il nuovo delta si sposti verso la zona in cui a suo tempo si era estratto ghiaia. Entrambi i riporti, sia quello già effettuato sulla terrazza ripuale nei pressi degli isolotti, sia quello previsto in acque più profonde nei pressi del nuovo delta della Reuss, sono compatibili con la LPAc (art. 39 cpv. 2 lett. b). I controlli effettuati sul materiale di riporto utilizzato nei pressi degli isolotti hanno tuttavia evidenziato che detto materiale non sempre aveva la qualità necessaria per il deposito in un lago; in avvenire occorrerà pertanto prestare la dovuta attenzione per garantire la qualità del materiale di riporto.

Lago di Neuchâtel: anche in questo lago i riporti sono da collegare a precedenti attività di estrazione di ghiaia. Questa attività ha prodotto nella terrazza ripuale profonde fosse a forma di imbuto, sul fondo delle quali si è accumulato fango e l'acqua circola male. Grazie al riporto, dette fosse sono state colmate e in seguito ricoperte con uno strato di ghiaia. In tal modo si è ripristinato lo stato originario della terrazza ripuale. Anche in questo caso non c'è incompatibilità con la LPAc. Tuttavia si sono incontrati notevoli problemi tecnici perché si è assolutamente voluto che i riporti avvenissero senza creare un intorbidimento eccessivo delle acque.

2. Riporto per il deposito provvisorio di materiale roccioso riutilizzabile (lett. c della modificazione proposta).

La LPAc non autorizza riporti nei laghi a titolo di deposito provvisorio. Tali discariche non sarebbero visibili (scarsa opposizione della popolazione); sarebbero di competenza dei Cantoni (nessun conflitto di competenze con la Confederazione o i Comuni); nelle casse dell'erario affluirebbero dapprima tasse per il deposito, in seguito, al momento del recupero del materiale, tasse per lo sfruttamento. Le discariche nei laghi potrebbero dunque essere una soluzione auspicabile, se si potesse dimostrare che non creano problemi sotto il profilo ecologico. A questo proposito, nella motivazione della mozione si fa riferimento a studi dell'lFADPA, secondo i quali oggi non esisterebbero più motivi tecnici o ecologici per opporsi al deposito di materiali di scavo rocciosi nei laghi.

Già verso la fine del 1995, quando si parlò di una perizia dell'lFADPA, I'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) si informò direttamente presso tale Istituto sulle conclusioni della perizia. La risposta fu che l'IFADPA non ricevette mai incarichi ufficiali in proposito e che non esisteva alcuna perizia o studio. La dichiarazione cui si allude nella mozione corrisponde al parere di un ufficio d'ingegneria che si occupò nel 1993 della questione della gestione del materiale di scavo del progetto NFTA. Se è pur vero che detto ufficio d'ingegneria ebbe contatti verbali con collaboratori dell'lFADPA, la dichiarazione non può coinvolgere la responsabilità dell'lstituto poiché fu fatta unilateralmente dall'ufficio d'ingegneria, senza tener conto dei numerosi problemi sollevati.

Invece dell'ipotesi della mancanza di effetti negativi sembra molto più probabile che il deposito provvisorio di materiale di scavo nel settore della terrazza ripuale abbia ripercussioni sulle popolazioni di pesci. Un tale deposito in acque più profonde potrebbe invece pregiudicare i posti in cui i pesci depongono le uova, sia perché detti posti potrebbero essere coperti direttamente dal materiale scaricato nel lago, sia perché le nubi di fango sollevate da tali depositi potrebbero ricoprire con fini particelle di materiale i posti di deposizione delle uova siti in prossimità.

3. Conclusioni

I riporti che migliorano in modo duraturo un lago sono già oggi possibili. Una modificazione in tal senso della LPAc non è dunque necessaria.

In merito alla proposta modificazione della LPAc al fine di permettere il deposito provvisorio del materiale di scavo, mancano indagini scientifiche dettagliate sui possibili effetti. L'esperienza conferma invece che le nuvole di fango sollevate e le impurità contenute nel materiale di scavo possono creare problemi. Una prevenzione responsabile che mira alla tutela delle acque come biotopo e come riserva di acqua potabile non può ammettere che i laghi vengano utilizzati come discarica provvisoria del materiale di scavo proveniente dalla costruzione di gallerie. Un tale convincimento fu condiviso anche dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati in occasione della revisione della LPAc.

Dichiarazione del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.