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96.3161 · Mozione · 1996-03-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'adeguamento delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei salari e dei prezzi è regolato all'articolo 33ter LAVS. Siccome tale disposizione, introdotta dalla 9a revisione dell'AVS nel 1979, si era rivelata troppo rigida in caso di forte inflazione, essa è stata modificata nel 1992. Anche se la versione originaria conteneva già il principio di un adeguamento biennale, il Consiglio federale aveva comunque la facoltà di procedere ad un adeguamento annuale nel caso in cui il rincaro fosse aumentato dell'8 per cento o più all'anno. Negli anni 1990 - 1991, essendo l'indice svizzero dei prezzi al consumo aumentato tra il 5 e il 6 per cento all'anno, ci si è resi conto che la disposizione summenzionata era inadeguata e che, a meno di non costringere i beneficiari di rendite a subire una perdita considerevole di potere d'acquisto, occorreva essere in grado di procedere ad adeguamenti annuali delle rendite. Pertanto il Parlamento decise di ridurre al 4 per cento il limite al di sotto del quale occorre procedere ad un adeguamento annuale. Il legislatore rifiutò tuttavia di introdurre il principio di un adeguamento annuale obbligatorio, qualsiasi fosse il tasso d'inflazione, come speravano taluni. Le rendite AVS/AI furono adeguate all'evoluzione dei salari e dei prezzi nel 1992, nel 1993 e nel 1995. L'adeguamento del 1993 è stato rinforzato dall'introduzione della nuova formula delle rendite prevista dal decreto federale del 19 giugno 1992 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e Al e il loro finanziamento. Tale formula delle rendite comporta un sensibile aumento delle rendite situate tra il minimo e il massimo, quindi delle rendite versate alle persone di condizione economica modesta. Siccome il tasso d'inflazione non ha raggiunto la soglia del 4 per cento all'anno né nel 1995 né nel 1996, per rispettare il ritmo biennale è previsto un adeguamento per il 1997. A partire da questa data, gli aumenti delle rendite dovuti all'adeguamento all'evoluzione dei salari e dei prezzi saranno cumulati con gli aumenti di prestazioni previsti dalla 10a revisione dell'AVS che entrerà parimenti in vigore nel 1997 e i cui miglioramenti saranno percettibili immediatamente per i nuovi beneficiari di rendite e per talune categorie di beneficiari di prestazioni, nel 2001 o alla fine del periodo transitorio per gli altri beneficiari di rendite.

I tempi non ci sembrano propizi per una revisione dell'articolo 33ter come l'intende l'autore della mozione, neppure nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS. Come già dimostrato dai lavori parlamentari sulla revisione dell'articolo 33ter, nel 1991, un adeguamento annuale cagiona costi supplementari. Pertanto, per il periodo 1997 - 2000, si dovrebbe procedere a due adeguamenti aggiuntivi, nel 1998 e nel 2000i cui costi supplementari sono stimati a complessivamente 1,44 miliardi di franchi, vale a dire in media a 360 milioni di franchi all'anno (per l'AVS e l'Al). Se si mantiene il metodo di finanziamento attuale, per coprire tali costi supplementari occorrerebbe aumentare il tasso di contribuzione degli assicurati e degli impiegati nella misura dell'1,2 per mille e chiedere ai poteri pubblici di partecipare in media con 78 milioni di franchi supplementari all'anno. Tenuto conto da un lato degli oneri finanziari a carico dell'AVS/AI e dall'altro dei benefici della 10a revisione dell'AVS di cui possono godere gli assicurati di condizione economica modesta, il Consiglio federale ritiene che la mozione debba essere respinta.

Dichiarazione del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.