96.3224 · Interpellanza · 1996-06-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia è un importante obiettivo della politica dei trasporti del Consiglio federale. Numerosi progetti sui quali si dovrà decidere prossimamente sono volti a questo fine. Tra questi vanno ricordate tra l'altro l'imposta sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, l'attuazione dell'articolo per la tutela delle Alpi, la riforma delle ferrovie e la realizzazione ed il finanziamento dei grandi progetti dei trasporti pubblici.
Nel 1977, il Parlamento ha deciso di revocare l'obbligo di trasporto nell'ambito del trasporto a collettame: tale disposizione è entrata in vigore il 1. gennaio 1978. Inoltre, il mandato di prestazioni alle Ferrovie federali del 1987 ha assegnato le prestazioni di economia di mercato al servizio Cargo Domicilio. Il mandato definisce tali prestazioni nel modo seguente:
a. il trasporto di viaggiatori su lunga distanza e dei loro bagagli;
b. il trasporto in carro completo (compreso il trasporto di contenitori);
c. il traffico di dettaglio (art. 2 cpv. 1 mandato di prestazioni 87).
La Confederazione rinuncia ad intervenire nello svolgimento delle operazioni in tale ambito dei trasporti. Invece, in virtù dell'art. 2 cpv. 3 del mandato di prestazioni 87, il Consiglio federale fissa i contributi infrastrutturali che le Ferrovie federali devono fornire in questo settore con "il massimo sforzo imprenditoriale". Tuttavia, l'alta vigilanza del Consiglio federale si limita a far sì che lo svolgimento delle operazioni da parte delle FFS avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e valuta solamente il loro risultato globale.
Negli ultimi anni la Confederazione ha però preteso dalle ferrovie risultati nettamente migliori per quanto concerne la copertura dei costi. La conseguenza di ciò è stata la privatizzazione della Cargo Domicilio. Nell'esercizio dell'alta vigilanza, il capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie è intervenuto due volte presso il Consiglio di amministrazione delle FFS, a garanzia di uno svolgimento dell'operazione di vendita della CDS conforme alla legge.
2. La collaborazione tra le FFS e le PTT sussiste nei settori in cui essa risulta opportuna, per es. nel trasporto del materiale postale. Le PTT non hanno scorto nel servizio della Cargo Domicilio alcuna prospettiva per una costruttiva prosecuzione della collaborazione ed hanno pertanto rinunciato al diritto di prelazione sulla Cargo Domicilio.
Alla domanda circa il corretto impiego del denaro dei contribuenti sia detto questo: nel periodo antecedente la sua vendita, la CDS registrava una perdita mensile da 2 a 3 milioni di franchi; era pertanto indispensabile la tempestiva eliminazione di questa fonte di passive.
Risposta del Consiglio federale.