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96.3389 · Interpellanza · 1996-09-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In primo luogo, è necessario chiarire che la maggior parte dei cittadini stranieri residenti in Svizzera non danno adito a critica ma, al contrario, contribuiscono in modo non indifferente al nostro benessere. Questa componente della popolazione assume, tra l'altro, una parte considerevole del gettito fiscale, incide sulla domanda di beni ci consumo in Svizzera e fornisce un contributo notevole alle opere sociali nel nostro Paese. Dal profilo politico-economico, è inoltre importante osservare che alla fine di dicembre 1995 la percentuale di stranieri rispetto al totale della popolazione che esercita attività lucrativa era pari al 25% circa. Ne consegue che l'economia svizzera dipende tuttora dalla manodopera straniera. Senza il contributo degli stranieri, la nostra economia subirebbe gravi perdite; in ultima analisi, quindi, la cooperazione degli stranieri assicura posti di lavoro anche per gli Svizzeri. E' spiccatamente il caso degli esperti e specialisti stranieri, senza i quali l'elevato livello dell'economia svizzera sarebbe impensabile.

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera d della legge federale, del 26 marzo 1931, concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20), uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone quando egli stesso, o una personal a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Conformemente al capoverso 2 della stessa disposizione, l'espulsione a causa della continua e rilevante dipendenza dall'assistenza può essere pronunciata solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine sia possibile e possa essere ragionevolmente richiesto. L'articolo 11 capoverso 3 LDDS prevede inoltre che l'espulsione debba essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembri adeguata. S devono parimenti evitare rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera d LDDS. Per giudicare dell'equità di un'espulsione sono particolarmente rilevanti; la gravità della colpa commessa dallo straniero, la durata del suo soggiorno in Svizzera e il pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in seguito all'espulsione (art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri - ODDS, RS 142.201).

Le condizioni poste dalla legge per ordinare l'espulsione a causa della continua e rilevante dipendenza dall'assistenza sono severe. Un'espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera d LDDS non può essere pronunciata con leggerezza dalle autorità. Il Tribunale federale ha ritenuto, ad esempio, che un sostegno di Fr. 80'000.-- sull'arco di circa 5 1/2 anni fosse elevato, ma che - in considerazione della capacità di rendimento dell'intera famiglia - occorreva tener conto dell'evoluzione della situazione finanziaria dello straniero indigente. E' dunque impossibile stabilire con certezza se l'assistenza pubblica dovrà sobbarcarsi in futuro ad un onere considerevole (DTF 119 1b 6). Un ordine di espulsione si può giustificare qualora non si prospetti un miglioramento della situazione finanziaria, e si noti, invece, una continuata dipendenza dall'assistenza. Grande importanza è generalmente attribuita ai motivi che hanno determinato il bisogno d'assistenza.

Poiché l'esecuzione dell'espulsione spetta ai Cantoni (cfr. 16 cpv. 7 ODDS) e, secondo la prassi, sono le stesse autorità cantonali che regolarmente espellono gli stranieri colpiti da tale provvedimento, la Confederazione non dispone di dati statistici relativi alla frequenza con la quale si applica l'articolo 10 capoverso 1 lettera d ODDS. Sulla scorta dell'esperienza, i Cantoni ricorrono alle espulsioni soltanto come ultima ratio; si deve tuttavia ritenere che il persistere della pessima situazione economica e l'alta percentuale di disoccupati stranieri determinano una tendenza all'aumento delle espulsioni. Va spesso rilevato che, in pratica, nel caso dei dimoranti annuali, si procede all'espulsione per mancato prolungamento del permesso di dimora limitato (cfr. art. 5 cpv. 1 LDDS) - il che obbliga gli interessati a lasciare la Svizzera - e non perché gli stessi cadano in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Un'espulsione, in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 lettera d LDDS, è inevitabile per le persone titolari di un permesso di domicilio di durata illimitata ai sensi dell'articolo 6 LDDS. Un'altra conferma in tal senso è giunta dalle indagini informali condotte presso le competenti autorità cantonali di polizia degli stranieri, le quali hanno dimostrato che, in base alle esperienze fatte finora, circa 200 dimoranti annuali o domiciliati sono stati espulsi o allontanati perché dipendenti dall'assistenza pubblica.

Considerato quanto precede, non si può dunque concludere che si sia trascurata l'esecuzione di un mandato legislativo. Per le autorità esecutive competenti si tratta invero di applicare il diritto vigente nel rispetto del principio di proporzionalità e della moderata giurisprudenza del Tribunale federale. Se la pessima situazione economica e la disoccupazione proporzionalmente elevata tra gli stranieri dovessero perdurare, il Consiglio federale non esclude tuttavia un futuro aumento sia delle partenze spontanee die stranierei domiciliati, sia dei casi passibili di espulsione giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LDDS. D'altro canto, nell'ambito dell'attuale revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD), si cerca inoltre - attraverso l'istituzione di centri regionali di collocamento - di migliorare efficacemente il collocamento e quindi la reintegrazione nel mercato del lavoro degli stranieri disoccupati, titolari di un permesso di domicilio.

Stante la situazione qui esposta, il Consiglio federale non ritiene motivata l'assunzione di provvedimenti legislativi o di altra natura.

Risposta del Consiglio federale.