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96.3429 · Interpellanza · 1996-09-25

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. In occasione dell'elaborazione del disegno relativo alla revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali, gli aspetti della protezione degli animali previsti all'articolo 20 della legge sulla protezione degli animali hanno svolto un ruolo essenziale. Le comunità religiose non sono state invitate alla consultazione in quanto l'amministrazione e gli esperti non sono state erano sufficientemente a conoscenza delle dimensioni e dell'importanza della macellazione rituale di pollame in Svizzera, sia per gli ambienti ebraici che per quelli musulmani. L'Ufficio federale di veterinaria, responsabile del progetto di revisione e della stesura della lista dei partecipanti alla consultazione, ha presentato nel frattempo le proprie scuse alla Federazione svizzera delle comunità israelitiche per non averla invitata in occasione della consultazione.

2. Corrisponde al vero il fatto che, in caso di eventuali crisi di approvvigionamento, potrebbero insorgere problemi per procurarsi la carne; una tale situazione non corrisponde tuttavia alla realtà e non è neppure probabile. Per quanto concerne la BSE, non si può assolutamente parlare di una situazione di emergenza dovuta a motivi di polizia epizootica.

3. Dal punto di vista della protezione degli animali non vi sono motivi che depongono in favore della macellazione rituale di pollame invece della mattazione di animali precedentemente storditi. L'autorizzazione della macellazione rituale del pollame ha lo scopo di permettere l'approvvigionamento in pollame indigeno delle comunità religiose ebraiche e musulmane del nostro Paese e quindi di ridurre la dipendenza del nostro Paese in materia di importazioni.

4. L'obbligo di stordimento, proposto in occasione de disegno di revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali, non determina forzatamente lunghe distanze fra il luogo in cui essi vengono storditi e quello in cui vengono dissanguati: il disciplinamento previsto mira anzi ad ottenere ulteriori miglioramenti rispetto alla situazione attuale. Esistono parimenti impianti de macellazione a catena in cui le distanze tra le varie fasi all'inizio del processo di macellazione (consegna, stordimento, dissanguamento) sono brevi. In un impianto adeguato e in un'azienda specializzata si può supporre che gli animali vengano storditi in modo efficace.

5. Nel messaggio del 1977 relativo alla legge sulla protezione degli animali, il Consiglio federale si è espresso in merito alla macellazione rituale in generale come segue: "In considerazione dei dibatti alle Camere federali e del risultato inequivocabile della votazione popolare concernente il nuovo articolo 25bis della Costituzione federale (articolo sulla protezione degli animali), manteniamo lo stretto divieto di mattare animali senza previo stordimento. Ammettiamo che il divieto costituisce una certa qual limitazione della libertà di religione, di opinione e di culto per una minoranza religiosa. Orbene, ogni diritto alla libertà soggiace però ai limiti imposti da costituzioni e leggi e ciò vale analogamente per la libertà soggiace però ai limiti imposti da costituzioni e leggi e ciò vale analogamente per la libertà di credenza, coscienza e culto." Per quanto concerne le mattazioni di pollame, il Consiglio federale, nel messaggio in questione, ha affermato quanto segue: "Il disegno di legge deve conseguentemente conferire al Consiglio federale facoltà di disciplinare, nel momento in cui saranno riunite le condizioni richieste, lo stordimento nel caso di mattazioni di pollame.

Il Consiglio federale non ha fatto uso di tale competenza quando ha emanato l'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali. Considerata l'importanza particolare che la sgozzatura riveste per certe comunità religiose, il Consiglio federale non intende, nemmeno ora, vietare la macellazione rituale del pollame.

Risposta del Consiglio federale.