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96.3510 · Interpellanza · 1996-10-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Trattandosi di un progetto epocale, alla concezione e alla preparazione dei contratti d'appalto va attribuito un peso particolare, tenendo anche conto delle esperienze all'estero. Si chiede al Consiglio federale:

1. La Delegazione delle finanze delle Camere federali ha fatto rilevare al Consiglio federale, con scritto del 10 ottobre 1995, la particolare importanza della preparazione dei contratti d'appalto e ha formulato alcune raccomandazioni al riguardo. In particolare, ha invitato il Consiglio federale a presentare, entro la fine del 1995, un rapporto sui provvedimenti adottati o ancora da adottare per dare seguito a tali raccomandazioni. Il Consiglio federale può informare il Parlamento sullo stato attuale delle cose, prima che vengano assegnati i prossimi grandi appalti?

2. Per essere più precisi, il Consiglio federale può dire al Parlamento se la preparazione dei contratti è stata affidata alle persone adatte all'interno e all'esterno dell'amministrazione, al fine di scongiurare spiacevoli sorprese in relazione al rispetto dei termini e dei costi? Sono stati fatti confronti con la prassi seguita per la realizzazione di grandi progetti all'estero?

Stellungnahme des Bundesrates

Dopo la risposta del Consiglio federale del 18 dicembre 1995 allo scritto della delegazione delle finanze del 10 ottobre 1995 citato dall'autore dell'interpellanza, sono entrate in vigore, il 1o gennaio 1996, la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) e l'ordinanza del 15 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Sono state così create le premesse indispensabili per garantire la libera concorrenza ed una procedura trasparente. Le ferrovie devono attenersi alle disposizioni dei due testi di legge, sia ai sensi dell'articolo 13 del decreto del 4 ottobre 1991 sul transito alpino (RS 742.104), sia in virtù delle convenzioni tra le ferrovie e la Confederazione elvetica.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande nel modo seguente:

1. Della necessità di un'integrazione o di una maggiore precisazione delle disposizioni della legge e dell'ordinanza sugli acquisti pubblici per quanto riguarda gli appalti della NFTA si tiene conto nella direttiva del DFTCE concernente il controlling della NFTA (seconda parte). Ad essa si aggiungono le norme per il controllo della prassi di concessione di appalti e contratti delle ferrovie.

Gli organi federali competenti (SMCC, UFT) vigilano sul rispetto di queste disposizioni da parte delle ferrovie attraverso un sistema di controlling esterno alle imprese ferroviarie applicato ad ogni parte dei progetti Alptransit e per l'integrazione della Svizzera orientale. Esso comprende direttive e obiettivi rivolti alle autorità e concernenti la formulazione degli appalti e dei contratti. Inoltre, il controllo federale delle finanze assume la funzione di supervisione attribuitagli per legge.

Per il controllo degli appalti bisogna soprattutto verificare il rispetto del diritto federale in materia di appalti e delle relative direttive ricorrendo a controlli svolti su un campione o su una base regolare. In campo contrattuale, va accertata l'idoneità dei contratti alla realizzazione del progetto entro i limiti temporali e finanziari fissati nonché al livello di qualità convenuto.

2. Le esperienze acquisite negli ultimi decenni nella realizzazione sia di opere autostradali sia delle FFS vengono messe a frutto nella stesura e nel controllo dei contratti della NFTA. Inoltre, il controlling viene approfondito ulteriormente con la collaborazione di uno specialista esterno di diritto contrattuale e degli appalti. A ciò si aggiungono le esperienze più recenti di grandi progetti esteri, come la galleria franco-britannica della Manica e le grandi opere scandinave presso il Gran Belt/Öresund, che possono essere ugualmente utili, pur avendo basi giuridiche in parte completamente differenti.

La determinazione di norme generali per la presentazione di rapporti e per il controllo delle scadenze garantisce un aggiornamento costante del Consiglio federale e del Parlamento sullo stato del progetto, conformemente alla direttiva del DFTCE concernente il controlling della NFTA. La presentazione di un rapporto particolareggiato è prevista soprattutto per la vigilanza sui costi. Con la prima parte della direttiva sul controlling della NFTA, emanata il 7 luglio 1995, sono entrati in vigore i parametri che si applicano alla presentazione di rapporti, al controllo dei costi, alle scadenze e al rincaro. Queste norme sono in vigore dal 1o gennaio 1996. Il controllo dei contratti avviene secondo i principi della Conferenza degli organi di costruzione della Confederazione (CSFC) e quello del rincaro degli indici è oggetto di una convenzione speciale tra l'Amministrazione federale delle finanze e l'Ufficio federale dei trasporti del dicembre 1994 (regolamento del 28 dicembre 1994 concernente il rincaro degli indici di Alptransit e dell'integrazione della Svizzera orientale concordato dall'Ufficio federale dei trasporti e dall'Amministrazione federale delle finanze).

Inoltre va ricordato che non la forma, ma il contenuto dei contratti consente di attenuare le conseguenze qui discusse. Le FFS raggiungono lo scopo mediante un accurato esame delle basi contrattuali operato dall'organo di controllo istituito dai committenti, dall'UFT e dall'UFS, con il nuovo modulo impiegato dalle FFS per i contratti e attraverso la gestione dei contratti introdotta per Alptransit San Gottardo.

Per queste opere si è fatto sempre riferimento, ove possibile, alle esperienze di altre ferrovie europee (in particolare al progetto "Deutsche Einheit" e alle opere edilizie della SNCF), tenendo però conto delle particolarità del diritto svizzero.

Il Consiglio federale ritiene che questi provvedimenti consentano di individuare tempestivamente un eventuale superamento dei tempi e dei costi e di adottare rapidamente misure correttive.

Risposta del Consiglio federale.