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96.3522 · Interpellanza · 1996-10-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'autrice dell'interpellanza critica che i redditi dell'anno in cui nasce il diritto alla rendita non vengono considerati nella rendita penalizzando le persone che non usufruiscono della rendita massima.

Il Consiglio federale intende mantenere questa regola che avrà validità, con una forma leggermente modificata, anche dopo l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS (art. 29bis, cpv. 1 LAVS, valida dal 1.1.1997). Qui di seguito spieghiamo i motivi.

Le rendite ordinarie dell'AVS e dell'AI vengono stabilite in base al reddito medio annuo determinante. La somma rivalutata dei redditi viene poi divisa per l'intera durata dei contributi (in anni e mesi). A partire dal 1 gennaio 1997, a questa media sarà aggiunta la media degli accrediti per compiti educativi e/o per compiti assistenziali. Questa media degli accrediti si ottiene dividendo la somma annuale degli accrediti per la durata dei contributi (in anni e mesi). Al cospetto di tali principi, il computo dei redditi percepiti nell'anno in cui iniziano le prestazioni assicurative provocherebbe, da un lato, un incremento della somma percepita, ma, dall'altro, un aumento del coefficiente die divisione per stabilire il reddito medio annuo. Siccome tale coefficiente vale anche per gli accrediti, la media degli accrediti per compiti educativi e/o per compiti assistenziali sarebbe nelle rendite di vecchiaia in ogni caso più bassa, in quanto è assai raro che una persona in età AVS abbia ancora figli inferiori ai 16 anni e, quindi, che abbia diritto al computo di accrediti per compiti educativi (nel 1994, su 1000 donne in età di 45 anni e oltre, sono nati appena 0,2 bambini viventi. Ufficio federale di statistica: Annuario statistico della Svizzera, 1996, p. 49). Affinché i redditi dell'anno in cui nasce il diritto alle prestazioni assicurative producano un stanziale miglioramento della rendita di vecchiaia, l'incremento di reddito nell'anno in questione dovrebbe risultare superiore alla media. Visto che inoltre il prolungamento della durata dei contributi verrebbe applicato anche alle persone che non esercitano un'attività lucrativa, quest'ultime persone subirebbero delle perdite nella loro rendita.

Va comunque ammesso che la presa in considerazione del reddito dell'anno in cui subentra l'assicurazione di persone decedute relativamente giovani può risultare più conveniente nel caso delle rendite per i superstiti rispetto alle rendite di vecchiaia, in quanto le prestazioni iniziano prima, mentre la durata dei contributi si accorcia. La 10a revisione dell'AVS prevede però per queste prestazioni un supplemento percentuale sul reddito qualora il caso d'assicurazione dovesse verificarsi prima che l'assicurato abbia compiuto il 45 anno di età. La regolamentazione proposta risulterebbe invece alquanto sfavorevole per le persone che hanno diritto a una rendita. AI. Infatti, nella maggior parte dei casi, il diritto alla rendita subentra quando una persona è rimasta inabile al lavoro per almeno il 40 per cento e per un anno intero. La non considerazione di questa perdita di reddito impedisce che il reddito medio determinante per la rendita subisca una flessione.

Esistono poi casi in cui il periodo contribuzione dell'anno in cui subentra il caso d'assicurazione ha ripercussioni positive sulla rendita. Ciò è il caso per le persone con un periodo contributivo incompleto. In tali casi i periodi di contribuzione possono essere impiegati per colmare le lacune. La rendita viene così influenzata positivamente quando questi mesi ci contribuzione danno, sommati a precedenti mesi di contribuzione già iniziati, un intero anno contributivo.

Nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS, il Consiglio federale intende rivedere il sistema attualmente in vigore della rivalutazione del reddito che penalizza le persone con interruzioni di reddito (soprattutto donne). Esso è dell'avviso che in tal modo si potrà considerare più facilmente la richiesta inoltrata dall'autrice dell'interpellanza.

Risposta del Consiglio federale.