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96.3532 · Postulato · 1996-10-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Prima dell'entrata in vigore della legge sul servizio civile, l'UFIAML aveva avuto, durante quattro anni, l'occasione di accumulare esperienze nell'ambito dell'esecuzione della prestazione di lavoro di pubblico interesse da parte degli obiettori di coscienza per motivi etici fondamentali ("riforma Barras"), una tappa preliminare del servizio civile. La valutazione dell'esecuzione della prestazione di lavoro ha portato a due conclusioni: da un canto, l'esecuzione deve avvenire in modo decentralizzato, considerato che il contatto con le persone soggette alla prestazione di lavoro e con gli istituti de assegnazione presuppone conoscenze dettagliate delle condizioni locali e, dall'altro, l'esecuzione della prestazione di lavoro da parte delle autorità cantonali non dà ovunque gli stessi buoni risultati: alcuni Cantoni, oberati da altri compiti, non sono stati in grado di mettere a disposizione personale sufficiente, nonostante la Confederazione avesse previsto di indennizzarli per tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione. Queste esperienze si sono riflesse come segue nella legge sul servizio civile e nella relativa ordinanza: il servizio civile viene eseguito direttamente dalla Confederazione. A tale riguardo, essa istituisce organi regionali nelle varie regioni del Paese.

L'articolo 79 della legge sul servizio civile prevede che l'organo federale preposto all'esecuzione del servizio civile possa delegate alcune competenze del servizio civile a terzi indennizzandoli per la loro collaborazione. Sulla base di questo articolo, il Consiglio federale ha emanato, il 22 maggio 1996, un'ordinanza sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile (ODSC, RS 824.091). Su questo fondamento, la Divisione del servizio civile dell'UFIAML ha concluso, nel luglio 1996, con quattro istituzioni private contratti concementi l'assunzione dei compiti di un organo regionale; fra queste figurava anche la Manpower SA, a cui è stata affidata la regione di Ginevra, Vaud e Basso Vallese. Altri quattro organi regionali sono gestiti direttamente dalla Divisione del servizio civile. I contratti hanno una durata di tre anni e tre mesi e sono parte integrante di un progetto pilota con il quale s'intende creare una situazione di concorrenza fra organi pubblici e privati. Gli obiettivi del progetto pilota sono: aumentare complessivamente e a lungo termine l'efficienza e l'efficacia dell'esecuzione del servizio civile, sfruttare gli effetti sinergetici, ridurre i costi di esecuzione e aumentare la qualità delle prestazioni fornite. Una supervisione e una valutazione complessive di tale progetto consentiranno di dimostrare se questi importanti obiettivi possono essere raggiunti.

Il contratto con la Manpower SA è stato concluso a seguito di un concorso pubblico. La Manpower SA è stata scelta quale parte contrattuale perché ha soddisfatto appieno i criteri di scelta e perché offre la garanzia di fornire alle persone tenute a prestare servizio civile la stessa qualità di assistenza degli uffici regionali della Confederazione.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge sul servizio civile, gli enti pubblici hanno, quali istituti d'impiego, gli stessi diritti degli enti privati che svolgono un'attività di pubblica utilità. Il servizio civile deve apportare un uguale beneficio ad entrambi i settori, sia a quello pubblico che a quello privato. Né il concetto di esecuzione del servizio civile né la legge sul servizio civile intendono preferire gli istituti d'impiego pubblici.

In merito alle singole domande il Consiglio federale si esprime come segue:

1. La disdetta del contratto stipulato fra la Divisione del servizio civile dell'UFIAML e la Manpower SA, senza che si verifichi uno dei motivi di disdetta previsti nel contratto, è esclusa. La creazione di un secondo organo di esecuzione per la stessa regione da affiancare alla Manpower SA non sarebbe peraltro conciliabile con il mandato di prestazioni stabilito nel contratto. Una tale operazione contrasterebbe inoltre con gli obiettivi del progetto pilota.

2. L'UFIAML non è in grado, vista l'attuale disponibilità di personale, di eseguire il servizio civile in tutta la Svizzera senza la collaborazione di terzi. Sarebbe nondimeno poco saggio, considerata l'attuale situazione delle finanze federali, rinunciare a un organo di esecuzione il cui obiettivo è di sgravare il bilancio della Confederazione.

3. La collaborazione del Cantoni presupporrebbe una revisione della legge sul servizio civile. Nel dibattito relativo alla legge sul servizio civile, il Consiglio degli Stati ha esaminato e respinto per ben due volte la questione della collaborazione dei Cantoni nell'esecuzione della legge. Per il Consiglio federale non vi sono motivi sufficienti per sottoporre di nuovo la questione al Parlamento.

Dichiarazione del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.