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96.3611 · Mozione · 1996-12-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La questione degli averi non rivendicati risalenti al periodo che precede, comprende e segue immediatamente la Seconda Guerra mondiale è attualmente oggetto di un'approfondita ricerca storica e giuridica condotta da una commissione peritale indipendente, diretta dal professore J.-F. Bergier.

Il comitato Volcker è incaricato di indagare presso le banche svizzere sui valori patrimoniali risalenti a tale periodo. Lo scopo è di esaminare se le banche hanno registrato in modo completo e corretto gli averi non rivendicati e di accertare che gli aventi diritto identificabili o i loro eredi entrino in possesso di tali averi. Sulla base del Memorandum of Understanding del 2 maggio 1996 concluso fra l'Associazione svizzera dei banchieri e Organizzazioni ebraiche, dei "Terms of Reference" convenuti il 31 luglio 1996 e delle istruzioni alle società di revisione, il comitato Volcker si prefigge anzitutto di risalire, in collaborazione con l'ombudsman delle banche, agli averi ancora depositati presso le banche appartenuti a vittime di persecuzioni religiose, razziste o politiche all'epoca del regime nazista e di devolverli ai singoli aventi diritti (compresi gli eredi), raccomandando, per valori senza proprietario, un'utilizzazione conforme agli interessi delle organizzazioni interessate. La normativa vigente consente tutti i passi necessari a tal fine; ciononostante le banche devono tutelare le pretese di singoli proprietari.

In relazione ai valori patrimoniali non rivendicati appartenuti a vittime del regime nazista e risalenti al periodo che precede, comprende e segue immediatamente la Seconda Guerra mondiale tuttora depositati presso banche svizzere, il comitato Volcker si prefigge essenzialmente di adempiere lo stesso postulato che la mozione vuole affidare ad un fondo pubblico della Confederazione sulla base di una normativa speciale. Il Consiglio federale non ritiene opportuno al momento attuale interferire mediante l'adozione di un nuovo disciplinamento nei lavori in corso del comitato e nelle convenzioni su cui poggia la sua attività.

Per quanto concerne i rimanenti valori patrimoniali risalenti a tale epoca che non sono stati rivendicati e che sono tuttora depositati preso le banche, non vi è alcun motivo, dal punto di vista materiale o della sistematica del diritto, di adottare una soluzione giuridica speciale. Essi possono di fatto essere considerati nell'ambito di una normativa generale relativa agli averi non rivendicati. In risposta ai pertinenti interventi parlamentari, il Consiglio federale si dichiara disposto ad esaminare approfonditamente la questione e a sottoporre alle Camere proposte di soluzione.

Quanto ai valori patrimoniali non rivendicati depositati in settori diversi da quello bancario e risalenti al periodo della Seconda Guerra mondiale, che la commissione peritale Bergier potrebbe rinvenire durante le proprie ricerche, occorrerà esaminare se sia necessaria una normativa speciale o se sia piuttosto il caso di prevedere la normativa generale sugli averi non rivendicati attualmente oggetto di discussione. Se del caso, le necessarie disposizioni speciali potrebbero essere emanate anche nell'ambito di una normativa generale.

Il 7 gennaio 1997, il Consiglio federale ha dichiarato che i fondi non rivendicati depositati su conti bancari devono essere destinati ad un impiego sensato. Ha inoltre annunciato di essere disposto ad avviare tempestivamente colloqui con le banche e le organizzazioni interessate sull'istituzione di un fondo a favore delle vittime dell'olocausto e dei loro eredi. Il 22 gennaio 1997, il Consiglio federale ha accolto favorevolmente la disponibilità delle cerchie bancarie di alimentare rapidamente un fondo mediante contributi volontari quale gesto di solidarietà. In seguito all'annuncio del 5 febbraio 1997 delle principali banche svizzere dell'intenzione di versare 100 milioni di franchi su un conto bloccato della Banca nazionale svizzera destinati all'istituzione di un "Fondo umanitario per le vittime dell'olocausto", il Consiglio federale ha immediatamente assunto la direzione dei lavori concettuali relativi all'istituzione di tale fondo. Alfine di agire celermente, ha optato per un procedimento a due tappe, provvedendo dapprima ad istituire in tempi brevi, sulla base dell'articolo 12 della legge sulle finanze della Confederazione, un fondo speciale a favore delle vittime dell'olocausto/shoa che si trovano nel bisogno. L'ordinanza elaborata in stretta collaborazione fra le cerchie di beneficiari e di donatori e adottata dal Consiglio federale il 26 febbraio 1997 è entrata in vigore il 1° marzo 1997.

Il fondo speciale a scopo umanitario appena istituito offre una base finanziaria sufficientemente solida per attuare provvedimenti d'importanza prioritaria a favore delle vittime dell'olocausto/shoa, tanto più che si prospettano ulteriori contributi provenienti dall'economia. Non vi è pertanto alcuna urgenza di alimentare un fondo pubblico mediante averi non rivendicati.

Il Consiglio federale riconosce lo scopo principale della mozione, ossia di devolvere gli averi risalenti al periodo della Secondo Guerra mondiale per fini di utilità pubblica o umanitari, fatte salve le pretese dei singoli aventi diritti. Considerati la struttura del fondo provvisorio istituito, i lavori tuttora in corso del comitato Volcker e la necessità di garantire, nell'ambito di una normativa generale, una soluzione coerente della questione degli averi non rivendicati, il Consiglio federale ritiene prematuro adottare un normativa speciale conformemente a quanto richiesto dalla mozione. Propone pertanto di trasformare la mozione in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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