97.1122 · Interrogazione ordinaria · 1997-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.Il Consiglio federale è cosciente della gravità dei danni che possono essere provocati dal fuoco batterico sulle colture di frutta a granella svizzere (meli, peri e cotogni). Nel 1962 ha adottato le prime misure volte a evitare l'introduzione di questa malattia nel nostro paese, inserendo il batterio che ne è responsabile nell'elenco degli organismi di quarantena. Nel 1972 ha decretato il divieto d'importazione delle piante ospiti. Nel 1982 ha emanato l'ordinanza sulla lotta contro la cocciniglia di San-José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta di generale pericolo che funge da base legale per le misure adottate dai cantoni in vista di bloccare o limitare la diffusione del fuoco batterico. Sulla base di tale ordinanza la Confederazione partecipa finanziariamente ai provvedimenti presi dai cantoni per la lotta contro tale malattia.
2.Visto il gran numero di specie di piante ospiti del fuoco batterico, prima di prendere una decisione è necessario stabilire in quale misura ogni singola specie contribuisce alla diffusione di questa malattia.
L'Ufficio federale dell'agricoltura, in collaborazione con la Stazione federale di ricerche di Wädenswil, sta verificando l'ipotesi secondo la quale il Cotoneaster salicifolius contribuirebbe ad accrescere i focolai d'infezione sul territorio e rappresentebbe una minaccia decisamente maggiore per le colture frutticole rispetto ad altre specie di piante ospiti.
3.Qualora dovesse rivelarsi giustificato lo sradicamento a titolo preventivo del Cotoneaster salicifolius, in un primo tempo la Confederazione potrebbe chiedere ai cantoni di applicare l'ordinanza citata precedentemente. Essi hanno infatti la competenza di ordinare la distruzione di piante ospiti particolarmente recettive nei dintorni di frutteti e vivai.
4.La base legale per la distruzione a titolo preventivo del Cotoneaster salicifolius esiste. L'articolo 64 della legge sull'agricoltura autorizza il Consiglio federale a ordinare la distruzione del materiale vegetale che potrebbe essere contaminato dal fuoco batterico. Le misure previste nell'ordinanza citata precedentemente sono di competenza dei cantoni, mentre per la coordinazione della distruzione a titolo preventivo del Cotoneaster salicifolius sull'insieme del territorio svizzero è necessaria una decisione del Consiglio federale.
5.L'importazione di Cotoneaster salicifolius è già vietata. La decisione di vietare la moltiplicazione di tale pianta in Svizzera dipende dall'esito dei lavori menzionati al punto 2. In virtù dell'ordinanza citata precedentemente, i cantoni possono vietare la coltura di piante ospiti particolarmente recettive nei dintorni di frutteti e vivai.
6.Finora alle autorità competenti non è pervenuta alcuna domanda d'autorizzazione a commercializzare il prodotto "Plantomycin". Nel 1996 un gruppo d'esperti, composto di rappresentanti degli uffici federali interessati, ha trattato diversi aspetti inerenti a una simile omologazione. In base ai risultati di questa prima analisi si è constatato che l'efficacia del prodotto "Plantomycin" è controversa. Inoltre, i dati indispensabili per valutare l'impatto di tale prodotto sulla salute dell'essere umano e degli animali nonché sull'ambiente in caso di utilizzazione all'aperto erano insufficienti. L'autorità competente potrà decidere in merito all'autorizzazione di un simile prodotto per la lotta contro il fuoco batterico soltanto sulla base di sarà una domanda d'omologazione comprendente tutti questi dati.
Risposta del Consiglio federale.