97.1137 · Interrogazione ordinaria · 1997-10-08
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Prima che il Consiglio federale risponda dettagliatamemnte alle domande, s'impone una presentazione succinta dei fatti.
Conformemente al decreto federale (DF) del 20 dicembre 1962 concernente gli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche, gli averi dei proprietari in questione dovevano essere dichiarati a un'autorità designata dalla Confederazione e dovevano essere effettuate ricerche in collaborazione con questa autorità e l'autorità tutoria. Se la morte dei proprietari era constatata o se questi ultimi erano dichiarati scomparsi in seguito a una procedura di ricerca, doveva essere aperta la successione. Se non si potevano trovare gli aventi diritto, gli averi venivano versati al Fondo averi non rivendicati.
Lo stesso decreto prevedeva di rinunciare alle misure di ricerca e alle procedure di dichiarazione di scomparsa se vi era motivo di credere che avrebbero procurato noie alle persone ricercate. In pratica, si partiva generalmente da questa supposizione quando i titolari dei conti avevano il loro ultimo domicilio nei Paesi comunisti dell'Europa dell'Est. Se per questa ragione gli aventi diritto non erano ricercati, gli averi in questione erano direttamente versati al Fondo.
Inoltre, nessuna misura di ricerca era presa quando l'ultimo domicilio e la cittadinanza del titolare restavano sconosciute o quando si trattava di "bagattelle" (ammontari inferiori a 500 franchi, dal 1970 a 1000 franchi). Gli averi erano direttamente versati al Fondo.
Conformemente al DF del 3 marzo 1975, il saldo del Fondo "averi non rivendicati" (3'180'104 fr.) è stato versato in ragione di due terzi alla Federazione svizzera delle comunità israelitiche, a Zurigo, e in ragione di un terzo all'Ufficio centrale svizzero di aiuto ai rifugiati, pure a Zurigo.
Il 13 dicembre 1996, i due storici Peter Hug e Marc Perrenoud hanno presentato un rapporto per la Confederazione su "Gli averi depositati in Svizzera dalle vittime del nazismo e gli accordi di indennizzo conclusi con gli Stati dell'Est". Il mandato conferito agli storici era inteso segnatamente a chiarire da un punto di vista storico se, ed eventualmente come, quando e in che misura gli averi non rivendicati di cittadini della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Jugoslavia, della Polonia, della Romania e dell'Ungheria erano stati presi in considerazione negli accordi d'indennizzo conclusi con questi Stati. Gli storici dovevano inoltre esaminare in che misura il DF del 20 dicembre 1962 aveva influenzato i negoziati o l'applicazione degli accordi di indennizzo. Il rapporto conclude in merito che la Svizzera ha fatto pervenire alla Polonia e all'Ungheria averi non rivendicati nel quadro degli accordi d'indennizzo conclusi con questi Stati (nel caso dell'Ungheria, ha effettuato un'operazione contabile di compensazione). Nessuna somma è stata versata agli altri Stati.
Il 17, rispettivamente il 27 gennaio 1997, il DFAE (Task force) ha consegnato ai Governi polacco e ungherese liste di nomi di proprietari i cui averi erano stati dichiarati non rivendicati e dei quali era stato tenuto conto negli accordi di indennizzo conclusi con questi due Paesi. In base alle liste trasmesse loro, questi ultimi si sono impegnati oralmente a ricercare a posteriori gli eventuali aventi diritto ed eventualmente i loro eredi. Finora, né la Polonia né l'Ungheria hanno proceduto a versamenti. Secondo informazioni della Polonia al DFAE, segnatamente la fondatezza delle richieste pone grandi difficoltà.
Punto 1.:
Il 26 febbraio 1997, il Consiglio federale ha deciso, in seguito al rapporto degli storici Peter Hug e Marc Perrenoud, di indennizzare i proprietari o gli eredi di averi non rivendicati, che all'epoca erano stati versati al Fondo per essere in seguito distribuiti, nella misura in cui queste persone possano ancora essere identificate attualmente. Oltre agli aventi diritto (o ai loro eredi) allora domiciliati in Stati del vecchio blocco dell'Est, devono pure essere indennizzati anche aventi diritto (o i loro eredi) dell'Ovest, il cui ultimo domicilio e la cui ultima cittadinanza erano sconosciuti o i cui averi erano stati considerati una "bagattella" o che erano stati ricercati ma non erano stati rintracciati.
Il Consiglio federale ha incaricato il DFI (Archivio federale) di riunire, oltre alle liste già trasmesse all'inizio dell'anno alla Polonia e all'Ungheria, le liste di tutti i proprietari degli averi non rivendicati prelevati dal Fondo "averi non rivendicati" e distribuiti conformemente al DF del 1975, affinché esse possano essere comunicate ai Governi e alle organizzazioni interessate. L'Archivio federale ha stabilito in seguito, con grande dispendio, una banca di dati generale in base agli incartamenti individuali e alle schede corrispondenti. Le liste provenienti da questa banca di dati sono state trasmesse al DFAE all'inizio di luglio 1997. Attualmente, con ricerche supplementari, l'Archivio federale cerca di trovare altri indizi relativi agli aventi diritto che figurano sulle liste.
L'Ufficio federale di giustizia del DFGP ha chiarito, in collaborazione con la Direzione del diritto internazionale pubblico, se basi legali - ed eventualmente quali - fossero necessarie per l'esecuzione delle misure d'indennizzo previste. La risposta a questa questione di diritto è, per sua natura, strettamente legata alla procedura prevista per l'esame della fondatezza dell'indennizzo. Determinando questa procedura, è apparsa una difficoltà supplementare consistente nel fatto che, in mancanza di documenti pertinenti, le persone interessate potranno spesso soltanto molto difficilmente far valere il loro diritto a un indennizzo. Inoltre è risultato che tutta la procedura d'indennizzo e di pubblicazione deve essere organizzata con mezzi maggiori di quelli previsti originariamente.
Il Consiglio federale deciderà prossimamente il tipo e l'estensione della pubblicazione delle liste, nonché la procedura d'indennizzo. Una proposta in questo senso gli sarà sottoposta fra qualche settimana. D'altronde, un primo credito di 2 milioni di franchi è previsto per questa procedura d'indennizzo nel preventivo 1998.
Punto 2.:
Il Consiglio federale condivide il parere che la questione vada trattata urgentemente. Tuttavia, come già detto, la procedura di ricerca e di indennizzo degli aventi diritto è molto complessa. Gli elementi apparsi dal 26 febbraio 1997 devono inoltre essere pure considerati nel quadro delle ricerche. È evidente che le esperienze fatte dalle banche con le loro pubblicazioni generali di conti non rivendicati nel luglio e nell'ottobre 1997 saranno prese in considerazione per rendere più efficaci i metodi di ricerca.
D'altronde, l'Archivio federale ha incontrato numerose difficoltà durante l'allestimento delle liste, per esempio dati rudimentali in rapporto al nome, al domicilio o alla cittadinanza. Le conseguenze di tali difficoltà appaiono per esempio per la Polonia. Certamente, questo Paese ha avviato una ricerca attiva degli aventi diritto in seguito alla ricezione delle liste di nomi nel gennaio 1997. Ma a causa delle indicazioni in parte troppo scarse che figurano sulle liste di nomi, la ricerca attiva da parte delle autorità polacche si è rivelata dall'inizio molto difficile e poco fruttuosa.
Problemi si sono pure posti all'atto dell'attribuzione della cittadinanza agli aventi diritto poiché all'epoca dell'obbligo di dichiarare gli averi non era stato applicato alcun criterio uniforme per quanto concerne l'obbligo di fornire informazioni in merito. L'Archivio federale tenta attualmente, in stretta collaborazione con gli istituti bancari e altri amministratori di beni, di completare i dati mancanti e di trovare altre informazioni sugli aventi diritto nonché sulla sorte riservata agli averi. In merito, è importante sottolineare che una procedura di ricerca e di eventuale indennizzo di circa 630 aventi diritto, i cui dati sono spesso soltanto frammentari, si presenta in modo essenzialmente più complessa della ricerca vertente su casi isolati, specificamente scelti e ben documentati.
Punto 3.:
Nell'accordo di indennizzo del 26 marzo 1973 tra la Svizzera e la Repubblica popolare di Ungheria, la Svizzera ha accreditato all'Ungheria una somma totale di 325'000 fr., a titolo di averi non rivendicati in Svizzera. All'atto della consegna delle liste di nomi di aventi diritto ungheresi all'Ungheria nel gennaio 1997, le autorità ungheresi hanno d'altronde dichiarato oralmente che si sarebbero incaricate esse stesse di ricercare gli aventi diritto e di versar loro gli averi dovuti.
Risposta del Consiglio federale.