97.1165 · Interrogazione ordinaria urgente · 1997-12-02
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il nuovo regime delle indennità giornaliere introdotto dalla seconda revisione parziale della LADI prevede che l'assicurato ha diritto alle cosiddette indennità giornaliere normali il cui numero è fissato in funzione dell'età. Oltre a queste indennità giornaliere normali, l'assicurato ha diritto alle cosiddette indennità giornaliere speciali durante il termine quadro biennale per la riscossione della prestazione a condizione che, su istruzione o con il consenso del servizio competente, egli partecipi a un provvedimento inerente al mercato del lavoro (art. 27 cpv. 2 LADI congiuntamente all'art. 59b LADI). Se il Cantone non è in grado di autorizzare o assegnare all'assicurato un'occupazione temporanea e quest'ultimo ha esaurito il diritto alle indennità giornaliere normali, ha diritto, a titolo di compensazione, a indennità giornaliere speciali (art. 72a cpv. 1 e 3 LADI).
1.+3. Il sistema delle indennità giornaliere speciali versate a titolo di compensazione, al quale l'autore dell'interrogazione fa allusione, non è stato introdotto a livello di ordinanza ma è stato ancorato nella legge (art. 72a cpv. 3 in relazione all'art. 72a cpv. 1 LADI). Per diversi motivi, il legislatore ha rinunciato volontariamente all'introduzione di una particolare procedura di domanda per le indennità giornaliere speciali rispettivamente all'introduzione di una rigorosa distinzione fra questi due tipi di indennità giornaliere. Tutti gli assicurati sono infatti tenuti e autorizzati a partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro sin dal momento in cui iniziano a percepire le indennità giornaliere e non - come erroneamente supposto dall'autore dell'interrogazione - dal momento in cui l'assicurato ha esaurito il diritto alle indennità giornaliere normali. Tuttavia, la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro genera - secondo la volontà del legislatore - il diritto a percepire indennità giornaliere speciali. L'introduzione di una rigorosa distinzione tra indennità giornaliere normali e indennità giornaliere speciali - come auspicato dall'autore dell'interrogazione - potrebbe dare all'assicurato l'impressione che egli sia tenuto a fornire una partecipazione attiva soltanto a partire dal momento in cui ha esaurito le sue indennità giornaliere normali.
È opportuno ricordare che il legislatore obbliga i Cantoni a offrire agli assicurati i necessari provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Ne consegue che l'assicurato ha diritto a partecipare a tali provvedimenti o a percepire indennità giornaliere speciali nel caso in cui il Cantone non sia in grado di offrirgli un'occupazione adeguata. A ciò si aggiunge che il legislatore non ha previsto alcuna procedura speciale di domanda e di conseguenza nessun termine per far valere tale diritto e tantomeno delle sanzioni. In fondo, una tale procedura cagionerebbe agli organi di esecuzione un palese aumento dei compiti amministrativi del tutto sproporzionato rispetto ai risultati.
I colloqui di consulenza e di controllo che hanno luogo due volte l'anno presso il consulente del personale degli uffici regionali di collocamento garantiscono, tra l'altro, che l'assicurato potrà partecipare il più rapidamente possibile a un provvedimento con il consenso o su istruzione del servizio competente, se non può essergli assegnata alcuna occupazione adeguata.
2. L'attuale concezione del sistema delle indennità giornaliere tiene conto della volontà del legislatore. Il Consiglio federale non ritiene che attualmente sia necessario emanare disposizioni a livello di ordinanza nel senso richiesto dall'interrogazione ordinaria urgente.
4.Viste le considerazioni che precedono, sembra in linea di principio superfluo risponderea questa domanda. Tuttavia, il Consiglio federale è disposto a esaminare se l'automa-tismo che nella pratica ha potuto diventare di uso corrente in materia di versamenti delle indennità giornaliere speciali a titolo di compensazione non debba essere sottoposto a una verifica.
Risposta del Consiglio federale.