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97.3427 · Postulato · 1997-09-25

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 4 dell'Ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA), soggiacciono all'imposta, fra l'altro, le forniture di beni (lett. a) e le prestazioni di servizi (lett. b) effettuate da contribuenti nella Svizzera a titolo oneroso, nella misura in cui non sono espressamente escluse dall'imposta. L'imposta è calcolata sulla controprestazione (art. 26 cpv. 1 OIVA). Secondo l'articolo 26 capoverso 2 OIVA, la controprestazione comprende tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o prestazione di servizi. Nel caso di una fornitura o prestazione di servizi ad una persona vicina, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti. È in conformità di questa disposizione che, ad esempio un grande magazzino che concede ai propri collaboratori un cosiddetto ribasso del personale, è tenuto ad imporre le prestazioni a titolo oneroso al prezzo di vendita al dettaglio (vedi opuscolo "Consumo proprio", ediz. ital. dic. 1996, pag. 56, esempio 4). Il principio del confronto con terzi è applicabile anche per altre specie d'imposte, come ad esempio in materia d'imposta preventiva.

Nella Sesta Direttiva UE (Direttiva UE), nonché nella legge germanica d'imposizione della cifra d'affari (UStG) è stata decisa un'altra soluzione, nel senso che le prestazioni non effettuate a titolo oneroso alle persone vicine sono parificate in linea di massima alle prestazioni effettuate a titolo oneroso (vedi art. 5 cpv. 6 ed art. 6 cpv. 2 della Sesta Direttiva UE; § 1, cpv. 1, n. 3 UStG). Al fine di evitare vantaggi fiscali ingiustificati viene quindi definito un livello di riferimento minimo per le prestazioni effettuate a titolo oneroso alle persone vicine, come ad esempio la fornitura di beni al personale verso concessione del cosiddetto ribasso del personale (vedi § 10 cpv. 5, n. 2 in relaz. all'art. 10 cpv. 4, n. 1 e 2 UStG). È quindi in applicazione di detto criterio che per tali prestazioni è riscossa almeno l'imposta altrimenti dovuta per il consumo proprio, nel senso che si verifica una compensazione della controprestazione fino all'ammontare dei costi sostenuti dall'azienda, rispettivamente fino a livello del prezzo d'acquisto maggiorato dei costi accessori delle componenti che confluiscono nella prestazione. Per l'azienda, il prezzo d'acquisto maggiorato dei costi accessori ed i costi che essa ha sostenuto comprendono tutto ciò che l'azienda investe per il conseguimento del potere di disporre rispettivamente per la costituzione della possibilità di disporre (cfr. art. 11, parte A cpv. 1, lett. b e cpv. 2 della Sesta Direttiva UE).

La determinazione del prezzo d'acquisto aumentato dei costi accessori, come anche dei propri costi, richiede calcolazioni relativamente complicate, in particolare in relazione alle prestazioni di servizi. Una soluzione, come quella introdotta ad esempio dal diritto fiscale germanico, sarebbe quindi in netta contraddizione con il principio dell'economicità di riscossione e non sarebbe certamente interessante né per il contribuente, né per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Per contro, la citata soluzione consente di determinare in modo relativamente semplice il prezzo praticato nei confronti di terzi (di regola il prezzo di mercato) ed è una delle ragioni per cui, nel caso di forniture o prestazioni di servizi ad una persona vicina, il legislatore ha deciso di considerare come controprestazione il valore che verrebbe convenuto fra terzi indipendenti.

Anche dal profilo della giustizia fiscale la regola secondo cui i ribassi concessi al personale (differenza rispetto al prezzo di vendita ad un terzo) vengono attribuiti, nel risultato, alla controprestazione, si dimostra equa. Questo sistema consente infatti di creare un certo equilibrio fra i collaboratori che non beneficiano di un ribasso del personale ed i collaboratori il cui stipendio è lievemente inferiore ma che possono tuttavia approfittare della possibilità di acquisto a condizioni preferenziali. E' in considerazione di quanto esposto che non reputiamo opportuno che l'AFC modifichi la sua prassi in materia di trattamento fiscale dei ribassi concessi al personale.

Anche il fatto che nell'ambito dell'imposizione diretta e d'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) i ribassi al personale non sono normalmente attribuiti al reddito non modifica la situazione. In tale contesto, i ribassi concessi al personale vengono considerati come facilitazioni particolari riscontrabili sotto varie forme (p. es. vantaggi d'acquisto, prestazioni di servizi gratuite o ribassate, prestiti a condizioni favorevoli), largamente diffuse nei rapporti di lavoro. Tali facilitazioni vengono attribuite fondamentalmente al reddito imponibile (cfr. art. 17 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta; DTF 106 V 136). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, nella prassi queste prestazioni rimangono libere da imposte, nella misura in cui sono di proporzioni normali, nel contesto di un ragionevole rapporto rispetto all'autentico compenso lavorativo, in modo tale da escludere evasioni fiscali intenzionate (vedi le istruzioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in materia di stipendi determinanti nell'AVS, AI e IPG, n. 2049). Ciò è spiegabile soprattutto dal fatto che sovente queste prestazioni raggiungono minime proporzioni e sono solo difficilmente rilevabili. Ne consegue che le prestazioni in questione, valutabili in denaro, sebbene appartengano di per sé al reddito anche in materia d'imposizione diretta e di legge sull'AVS, fiscalmente rispettivamente contributivamente non vengono prese in considerazione.

Occorre infine evidenziare che il trattamento IVA, criticato nel postulato, dei ribassi concessi al personale non è imputabile ad un cambiamento di prassi, come lasciano supporre il tenore del postulato e gli articoli sul tema pubblicati nei giornali. Il concetto fondamentale di questa prassi era già stato infatti instaurato nelle Istruzioni per i contribuenti IVA, pubblicate nell'autunno 1994. In detta pubblicazione era stato fra l'altro disposto che nei casi in cui la controprestazione chiesta o convenuta per il vitto dei dipendenti fosse stata inferiore alla quota stabilita dall'AFC, l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata attenendosi all'importo valido secondo l'AFC (n. 377). Il fatto che una compensazione è comportata anche da altre specie di facilitazioni al personale, le quali nelle medesime condizioni non sarebbero concesse ad un terzo indipendente, è stato tuttavia reso noto nell'opuscolo "Consumo proprio", pubblicato in seguito. Per questo motivo, probabilmente, può essere sorta l'impressione che si sia verificato un cambiamento di prassi in materia.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.