97.3432 · Interpellanza · 1997-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Giusta l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza, del 10 aprile 1946, concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (RS 142.211), l'entrata e l'uscita devono avvenire attraverso determinati valichi di confine o aeroporti dichiarati aperti al gran traffico dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il 29 novembre 1955, il DFGP dichiarò aperti al gran traffico tutti i posti di confine ove si trovi un ufficio doganale. Tale decreto non pubblicato prosegue : " Gli alpinisti stranieri che passano la frontiera in alta montagna, al di fuori dei valichi ufficiali, sono tenuti ad annunciarsi al posto di confine o di polizia più vicino per il controllo dei documenti di legittimazione. Gli alpinisti che si fermano solo temporaneamente in Svizzera, senza lasciare le regioni di alta montagna, sono dispensati da questo obbligo ". Tale disciplinamento, introdotto con riguardo ai turisti stranieri, è stato validato da lunghi anni di esperienza. I numerosi accordi bilaterali esistenti prevedono inoltre ulteriori facilitazioni che non è possibile menzionare qui in dettaglio.
L'alleggerimento delle formalità d'entrata per gli stranieri in alta montagna presuppone che gli stessi adempiano alle condizioni generali richieste per l'entrata (documento di legittimazione valido e, se del caso, visto valido, mezzi finanziari sufficienti, nessun divieto personale d'entrata). I cittadini svizzeri possono varcare il confine in qualunque punto.
Con ciò, il diritto federale svizzero non impedisce né le escursioni in alta montagna lungo il confine con ripetuti passaggi della frontiera, né la diffusione di prospetti o carte che descrivano sentieri di montagna transfrontalieri. Non si può dunque parlare di ostacolo allo sviluppo del turismo nelle zone di frontiera. Per questi motivi il Consiglio federale non vede necessità alcuna di adeguare le disposizioni vigenti.
Risposta del Consiglio federale.