97.3525 · Mozione · 1997-10-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Invitiamo il Consiglio federale a definire i diritti dei pazienti e, in collaborazione con i Cantoni, a provvedere che vengano garantiti. Il Consiglio federale potrebbe fissare delle esigenze minime ed incaricare i Cantoni di instaurare una procedura sulla base dell'art. 58 cpv. 2 LAMal (oggetto: la garanzia della qualità).
È parimenti di grande importanza che il diritto di ricorso abbia una struttura semplice e sia facile da far valere. Inoltre bisogna dare informazioni chiare.
Begründung
In seguito alla regionalizzazione dell'organizzazione ospedaliera i concordati stipulati dai Cantoni nell'ambito della sanità sono in aumento. Già oggi succede che degli ammalati vengano ospedalizzati al di fuori del loro Cantone di domicilio. Questa tendenza è destinata a rafforzarsi. Un mezzo efficace per garantire la qualità della sanità pubblica è il dirittto di ricorso dei pazienti.
Attualmente i Cantoni si stanno occupando dei diritti dei pazienti. Nel Canton Ginevra, p. es., il rapporto tra personale medico e pazienti è regolamentato da ben cinque leggi. Una di queste, emanata circa dieci anni fa, si occupa particolarmente dei diritti dei pazienti. Altri Cantoni - in Svizzera romanda p. es. il Canton Vaud - garantiscono nelle loro leggi concernenti la sanità pubblica certi diritti dei pazienti.
Da una parte molti pazienti sono male informati sui loro diritti, dall'altra si possono constatare lacune nella legislazione. Le disposizioni in proposito sono piuttosto vaghe e non si può affatto escludere che due pazienti dividano la stessa stanza, ma non abbiano gli stessi diritti.
I diritti dei pazienti sono molteplici: accesso al dossier del paziente, diritti dei pazienti minorenni, trattamenti nel contesto di insegnamento e ricerca, partecipazione di personale medico esterno all'ospedale, trapianto d'organi. Questa lista è incompleta, ma dà un'idea di quanto i diritti dei pazienti tocchino i doveri del personale medico e paramedico e, naturalmente, anche il segreto professionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce l'importanza dei diritti dei pazienti descritti nel testo dell'intervento e la cui regolamentazione, come sottolinea l'autore della mozione, è di competenza dei Cantoni.
L'art. 58 cpv. 2 della legge del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) citato nella mozione ha per oggetto la garanzia della qualità delle prestazioni e si rivolge soprattutto, nel contesto di una legge sul finanziamento delle cure, ai fornitori di prestazioni ed agli assicuratori. Il suo scopo è stato definito nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione malattie del 6 novembre 1991 (FF 1992 I 161): "Solo i fornitori di prestazioni coscienti sia dei costi che della qualità delle cure, possono contribuire al raggiungimento dello scopo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ossia la garanzia di terapie ottimali a prezzo ragionevole. Di conseguenza, provvedimenti concernenti la garanzia della qualità e l'impiego appropriato delle risorse disponibili devono completare quelli relativi al carattere economico della cura".
Questa disposizione non permette dunque di fissare esigenze minime applicabili dai Cantoni. Il Consiglio federale si è per altro rifatto al cpv. 2, che gli permette di delegare la competenza di concludere convenzioni di garanzia e di qualità. Ha infatti incaricato i fornitori di prestazioni o le loro associazioni professionali di stabilire le procedure di controllo della qualità (art. 77 OAMal).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.