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97.3638 · Mozione · 1997-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Come l'autore della mozione, il Consiglio federale segue con apprensione l'evoluzione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Per tale motivo, il Consiglio federale sottoporrà alle Camere federali nel corso del primo semestre, in conformità con il programma di risparmio 1998, un progetto che contiene proposte, sia dal profilo delle entrate che da quello delle uscite, miranti al risanamento della cassa di disoccupazione. Questo progetto terrà ovviamente conto anche del risultato della votazione del 28 settembre 1997.

1.Gli sforzi intrapresi dal Consiglio federale coincidono con le proposte dell'autore della mozione. Il numero delle pratiche professionali effettuate nel corso degli ultimi anni è aumentato in modo costante. Sino alla fine del 1995 esse sono state svolte come progetti pilota, mentre dal 1° gennaio 1996 sono entrate a far parte del diritto ordinario. Dei 20'411 posti/anno preventivati nel 1997 nell'ambito dell'occupazione temporanea, 1'873 erano già previsti per pratiche professionali.

Le disposizioni legali prevedono che il datore di lavoro debba assumersi, durante il periodo di pratica di sei mesi, il 20% dei costi salariali. I Cantoni possono comunque fissare anche a un livello più elevato la quota del datore di lavoro, come è il caso per esempio dei Cantoni di Zurigo (30%), di Basilea Campagna (30%), di Sciaffusa (30%), del Ticino (40%) e di Vaud (28%). I salari versati oscillano tra Fr. 2'213.- e Fr. 3'800.-. Se il salario è inferiore all'importo dell'indennità giornaliera, si può far valere una perdita di guadagno.

Un ulteriore provvedimento che mira a integrare i disoccupati nelle aziende esistenti è costituito dagli assegni per il periodo di introduzione, di cui l'anno scorso hanno approfittato circa 4'000 persone senza lavoro. Durante un periodo d'introduzione al lavoro che dura normalmente sei mesi, i datori di lavoro sono tenuti ad assumersi il 60% dei relativi costi salariali.

Nel corso di quest'anno sono inoltre previste ulteriori misure vincolanti che hanno lo scopo di dare progressivamente la priorità alla pratiche professionali sui programmi d'occupazione temporanea.

2.L'UFSEL ha conferito ai Cantoni un mandato di prestazioni per la gestione degli Uffici regionali di collocamento (URC), la cui realizzazione può essere controllata a scadenze regolari in base a cifre disponibili mensilmente. Inoltre, il Consiglio federale ha fatto eseguire, alla fine del 1996, una valutazione degli URC e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Uno studio tratto da questo programma di valutazione esamina l'efficienza degli URC dal profilo dell'economia aziendale; il rapporto finale, che sarà presentato alla fine di quest'anno, formulerà proposte di ottimizzazione. Fondandosi su tali proposte l'UFSEL adotterà in seguito, in collaborazione con i Cantoni, i necessari provvedimenti. Per quanto concerne la valutazione dell'efficienza degli URC, occorre in particolare tenere conto anche del fatto che i consulenti del personale degli URC devono occuparsi, oltre che del collocamento dei disoccupati, anche di numerosi altri compiti esecutivi previsti nella LADI (p. es. esame dell'idoneità al collocamento, controllo degli sforzi intrapresi per effettuare ricerche di lavoro, sanzioni).

3.L'articolo di legge concernente l'occupazione adeguata (art. 16 LADI) è stato riformulato dal Parlamento nell'ambito della seconda revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, conclusa nel mese di giugno 1995. In linea di massima i disoccupati sono obbligati ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. Un'occupazione non è considerata adeguata, e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione, se si verifica una delle disposizioni d'eccezione menzionate all'articolo 16 capoverso 2 LADI. Le esperienze fatte in pratica nell'applicazione di questo articolo hanno dimostrato che le relative disposizioni erano pertinenti. Il Consiglio federale ritiene adeguato il disciplinamento attualmente in vigore e considera inopportuna in questo momento un'estensione della nozione di occupazione adeguata. Esso condivide l'opinione dell'autore della mozione, secondo cui l'applicazione dell'articolo sull'occupazione adeguata rappresenta uno dei compiti fondamentali degli URC.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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