97.3667 · Interpellanza · 1997-12-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.- Nella risposta del Consiglio federale del 26 novembre 1997 all'interrogazione ordinaria (97.1109) Jans concernente "Imposta sull'utile in capitale. Reddito e onere amministrativo " si è stabilito che non vi sono basi statistiche sugli utili in capitale privati realizzati in Svizzera.
Riguardo alle istituzioni della previdenza professionale la risposta ha il medesimo tenore; anche in questo campo non è noto il livello degli utili in capitale annui realizzati. Perciò naturalmente non è possibile avere dati sul rapporto tra gli utili in capitale degli istituti della previdenza professionale e il totale di tutti gli utili in capitale realizzati in Svizzera.
In base alle esperienze del passato si deve presupporre che pure in futuro il portafoglio titoli amministrato dalle casse pensioni aumenterà. Non è inoltre escluso che il loro volume, a confronto del volume dell'intera svizzera, evolverà in futuro in modo sproporzionato. Anche se ciò è vero non si può concludere che anche la quota degli utili in capitale dagli istituti di previdenza professionale agli utili in capitale complessivi aumenterà in modo analogo. Ciò in quanto secondo l'articolo 50 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) l'investimento del patrimonio di un istituto di previdenza deve soddisfare in primo luogo le esigenze di sicurezza.
2.- Gli istituti di previdenza professionale sono esenti tanto dalle imposte dirette federali, che da quelle cantonali e comunali. In tal modo anche gli utili in capitale sui titoli realizzati dagli istituti di previdenza non sono considerati fiscalmente. Con l'introduzione dell'imposta sull'utile in capitale per gli utili privati derivanti dai titoli non dovrebbe necessariamente cambiare qualcosa. Gli utili in capitale degli istituti di previdenza potrebbero essere lasciati esenti da imposta anche in futuro.
3.- Secondo il diritto svizzero (articolo 71 LPP) gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. Competente per la decisione di investimento è l'organo paritetico (articolo 51 LPP), che deve effettuare gli investimenti secondo questo principio. L'organo paritetico deve di principio darsi direttive per gli investimenti patrimoniali, che tengano sufficientemente conto di questioni centrali come gli aspetti sociali e economici. In questo senso, gli istituti di previdenza devono investire il loro denaro con prospettive a lungo termine tenendo conto delle condizioni specifiche delle casse e non devono effettuare operazioni speculative con lo scopo di realizzare utili borsistici a breve termine.
Risposta del Consiglio federale.