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97.3680 · Mozione · 1997-12-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

A. Contributo di risanamento da parte di coloro che versano contributi all'assicurazione

Ad punto A1:

Nell'ambito del programma di stabilizzazione 1998, il Consiglio federale proporrà di mantenere il punto di contribuzione supplementare. Questo provvedimento avrebbe effetto sino alla fine del 2003. Il mantenimento di questa entrata è indispensabile, in quanto l'attuale aliquota del 2 per cento non consente di coprire le spese con cui è confrontata attualmente l'assicurazione contro la disoccupazione. A. Contributo di risanamento da parte di coloro che versano contributi all'assicurazione.

Ad punto A2

L'articolo 34 novies capoverso 4 della Costituzione federale prescrive che: "La legge delimita il reddito lavorativo soggetto a contribuzione". A questo riguardo, la LADI si basa sull'importo di riferimento previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e limita il guadagno massimo assicurato a 97'200 franchi l'anno. L'aliquota di contribuzione è attualmente pari al 3 per cento. Inoltre, nell'ambito della seconda revisione parziale della LADI, il salario determinante per il pagamento dei contributi è stato aumentato sino a due volte e mezzo (fr. 243'000) l'importo massimo del guadagno assicurato determinante per l'assicurazione contro gli infortuni. Sulla parte di salario situato fra 97'200 e 243'000 franchi viene prelevata attualmente un'aliquota di contribuzione dell'1 per cento. Queste entrate rappresentano un contributo di solidarietà per il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione poiché non ne deriva alcun diritto a prestazioni.

Con il limite massimo di contribuzione a franchi 243'000 si prende in considerazione il 99% della popolazione attiva. C'è quindi da chiedersi se un nuovo aumento del reddito lavorativo sottoposto a contribuzione non rischierebbe di svuotare di fatto della sua sostanza l'articolo costituzionale 34 novies capoverso 4, che prevede una limitazione del contributo di solidarietà da parte dei redditi superiori.

Nell'ambito del programma di stabilizzazione 1998, il Consiglio federale esaminerà l'aumento dell'aliquota di contribuzione prelevata sulla parte del salario situata fra 97'200 e 243'000 franchi.

B. Contributo di risanamento da parte dei beneficiari di prestazioni dell'assicurazione

Sul piano delle prestazioni, il programma di stabilizzazione 1998, prevede misure che dovrebbero consentire di riequilibrare i conti dell'assicurazione contro la disoccupazione entro l'anno 2000 con un tasso di disoccupazione del 4 per cento. Tuttavia, le misure proposte dall'autore della mozione non sono previste dal programma di stabilizzazione.

Ad punto B1

Già ora una persona può essere obbligata ad accettare un impiego per il quale le viene corrisposto un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato. L'assicurazione contro la disoccupazione le versa in questo caso indennità compensative. Questo sistema è vantaggioso sia per gli assicurati che per l'AD. L'assicurato può infatti aumentare leggermente il proprio reddito mentre l'AD realizza dei risparmi non dovendo più pagare l'intero importo dell'indennità giornaliera.

Ad punto B2

La teoria economica del "moral hazard" si fonda sul presupposto che più è basso l'importo dell'indennità giornaliera che il disoccupato percepisce tanto maggiori saranno gli sforzi da lui profusi per trovare un impiego. Indennità di disoccupazione inferiori dovrebbero quindi determinare una diminuzione della disoccupazione. La portata di questo effetto è tuttavia controversa, in quanto mancano prove empiriche.

Il legislatore ha rinunciato volontariamente a reintrodurre la decrescenza delle indennità di disoccupazione in occasione, nel 1995, della seconda revisione della LADI, in quanto ha introdotto al suo posto l'obbligo per i disoccupati di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro nonché un periodo generale di attesa di cinque giorni.

Ad punto B3

Questa misura è paragonabile alla decrescenza. Se dopo sei mesi di disoccupazione il guadagno assicurato venisse ridotto a 80'000 franchi, ciò significherebbe semplicemente una riduzione delle indennità giornaliere. Una tale riduzione, inoltre, riguarderebbe "soltanto" i redditi più elevati. Per i motivi surriferiti si è dunque rinunciato ad una reintroduzione della decrescenza.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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