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98.1014 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-03-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.L'articolo 6 cpv. 3 dell'ordinanza sulle poste (OPO) concretizza l'art. 9 cpv. 1 lett. a della legge sulle poste (LPO). Esso precisa che la Posta può gestire per conto della clientela conti con o senza limiti di prelievo, versare interessi a condizioni di mercato e, in considerazione delle esigenze nel traffico dei pagamenti, autorizzare scoperti di conto alle condizioni praticate sul mercato.

Per la concretizzazione dell'articolo summenzionato il Consiglio federale si è basato sulle deliberazioni svoltesi in Parlamento e in particolare in seno alle commissioni. Quest'ultime erano a conoscenza di un rapporto attestante che la Posta può offrire tutte le prestazioni finanziarie legate ai pagamenti che non necessitano di un'autorizzazione in virtù della legislazione bancaria. Secondo tali disposizioni essa è autorizzata a offrire alla propria clientela operazioni passive, come ad esempio l'incasso di fondi di terzi, ma non può procedere a operazioni attive, in particolare non può svolgere attività creditizie.

Il Consiglio federale è del parere che la concretizzazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LPO prevista nell'ordinanza summenzionata sia legale e che non violi l'art. 36 della Costituzione federale.

2.La LPO conferisce alla Posta il mandato di garantire un servizio universale di buona qualità e a prezzi adeguati su tutto il territorio nazionale. Il Consiglio federale ha formulato in modo chiaro tale obbligo negli obiettivi strategici 1998 - 2001 stabiliti per la Posta. Secondo la legge sull'organizzazione delle poste (LOP), la Posta è autorizzata a collaborare con terzi. Rientra tuttavia nelle competenze di quest'ultima decidere come adempiere il mandato relativo al servizio universale. Una tale procedura rispetta la suddivisione dei compiti ambita con la riforma della posta (separazione della responsabilità politica da quella imprenditoriale).

3.Secondo quanto enunciato al punto 1, il Consiglio federale non ritiene che la regolamentazione prevista all'art. 6 cpv. 3 OPO violi le disposizioni dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LPO. Non intende pertanto adottare alcun provvedimento.

4.In virtù della nuova legislazione sulle poste, il Consiglio federale deve definire gli obiettivi strategici, nominare il consiglio d'amministrazione e approvare il conto annuale. Non può tuttavia influenzare la Posta nella scelta dei suoi partner.

Risposta del Consiglio federale.