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98.1075 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-06-08

Liquidato

Wortlaut

Poniamo il caso che un cittadino germanico venga in Svizzera e che egli acquisti - pagando regolarmente, s'intende - un anello o altro oggetto di valore. E poniamo pure che, trattandosi di merce destinata ad esportazione permanente e definitiva (il cittadino germanico intende difatti portarla con sé nel suo paese d'origine), l'acquirente si presenti all'ufficio doganale di Basilea per chiedere e per ottenere il regolare rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, come noto oggi equivalente al 6,5 percento della cifra corrisposta. Sino a qui, si dirà, tutto regolare e tutto nella prassi nonché nelle regole. Allo scrivente risulta tuttavia che a questo punto l'Autorità fiscale elvetica - per il tramite della Direzione generale delle dogane - si faccia parte diligente per informare il fisco della nazione da cui proviene l'acquirente: e questo comporta inevitabilmente l'avvio di indagini - per l'appunto a carattere fiscale - sulla persona in questione.

Data la facoltà concessami, rivolgo agli onorevoli membri del Consiglio federale i seguenti quesiti:

1. È vera e credibile una vicenda di questo genere, ed è soprattutto vero quanto asserito da più parti, ovvero che l'Autorità fiscale elvetica compie un'effettiva opera di spionaggio per conto dell'autorità fiscale di un altro paese?

2. Qualora l'episodio riferito o altro analogo risulti vero, in base a quale ordinanza aliter legge aliter accordo tale opera viene compiuta?

3. Sempre con riferimento a quanto esposto nelle domande di cui alle cifre 1 e 2, quando et in quale situazione fu eventualmente ratificata dal Parlamento tale ordinanza aliter legge aliter accordo?

4. Non credono gli onorevoli membri del Consiglio federale che questo atteggiamento da parte dell'Autorità fiscale elvetica costituisca un grave danno e vada a serio detrimento delle attività economiche del nostro paese?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Svizzera ha concluso con l'Unione europea (UE) un accordo di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, firmato il 9 giugno 1997 (protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale; FF 1998 I 683). L'accordo di assistenza amministrativa viene applicato provvisoriamente dal 1 luglio 1997. A tenore del suddetto protocollo le parti si prestano "assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo delle indagini su di esse" (art. 2). Le parti contraenti si prestano tale assistenza reciproca non solo su richiesta ma anche di propria iniziativa.

2. L'assistenza amministrativa fornita senza la rispettiva richiesta (cosiddetta assistenza spontanea) si fonda sull'articolo 4 del succitato protocollo aggiuntivo. Le notifiche spontanee alle autorità doganali estere concernenti persone che lasciano la Svizzera sono ammesse solo se sussistono fondati motivi di ritenere che esse commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione doganale. "Motivi di ritenere" significa che vi è un sospetto fondato. Le semplici supposizioni non bastano. Di solito le notifiche vengono effettuate solo se si tratta di merce proibita oppure se sono in gioco tributi per un ammontare rilevante.

3. L'accordo di assistenza amministrativa reciproca tra la Svizzera e l'UE del 9 giugno 1997 è stato accettato dal Parlamento il 10 marzo 1998.

4. L'Amministrazione federale delle dogane ha applicato l'articolo 4 dall'inizio con reticenza. Se la Svizzera non fornisse assistenza amministrativa nemmeno quando vi sono sospetti evidenti e motivati, le si rimproverebbe in misura crescente di favorire le infrazioni fiscali a scapito dell'estero. Tali critiche sono sempre meno nell'interesse del nostro paese e della sua economia.

A lungo termine l'assistenza amministrativa non dovrebbe essere pregiudizievole per al piazza economica svizzera.

Risposta del Consiglio federale.