Lexipedia

98.1086 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Già da sempre il Consiglio federale si impegna a tutelare gli utenti della strada più deboli (pedoni, conducenti di veicoli a due ruote - cfr. la risposta alla mozione Leuenberger del 21 maggio 1980 sulla costruzione di veicoli e la protezione dei pedoni, 80.365). Per questo motivo, in virtù dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), parti quali gli archetti di protezione frontale sono ammesse soltanto se in caso di collisioni, segnatamente con pedoni e conducenti di veicoli a due ruote, non costituiscono un ulteriore rischio di ferite. Tale condizione corrisponde ai principi delle relative prescrizioni CE.

Per concretizzare tale regolamentazione e allo scopo di ottenere in Svizzera una prassi in materia di controllo e di ammissione possibilmente unitaria, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato delle istruzioni che permettono alle autorità svizzere di controllo di valutare la conformità dei veicoli alle prescrizioni.

Nell'ambito dei provvedimenti adottati per rilanciare l'economia di mercato, nel 1993 il Consiglio federale ha deciso di adattare alla legislazione della CE le diverse prescrizioni relative a prodotti, tra cui anche quelle applicabili ai veicoli stradali, per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio. Ciò è avvenuto progressivamente, di pari passo con i progressi raggiunti in seno alla CE in materia di unificazione. Tali misure permettono attualmente di immatricolare in Svizzera un'automobile conforme alle norme della CE senza effettuare adattamenti tecnici e costituiscono dunque la base per la liberalizzazione dell'importazione dei veicoli richiesta dal Parlamento (cfr. mozione David del 1° febbraio 1995 relativa all'introduzione dei principi di economia di mercato nell'importazione di automobili, 95.3037, e la raccomandazione dell'8 settembre 1994 della Commissione dei cartelli per migliorare le condizioni di concorrenza nel mercato automobilistico). Il Parlamento ha confermato la politica adottata dal Consiglio federale emanando la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).

Secondo la legislazione attualmente in vigore le autorità d'immatricolazione svizzere sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate all'estero in base a prescrizioni equivalenti (p. es. in virtù del diritto CE). Tale obbligo, oltre a presentare vantaggi quali la liberalizzazione dell'importazione di veicoli e la riduzione degli oneri per i controlli, comporta anche uno svantaggio: le nostre severe disposizioni in merito alle parti non necessarie dei veicoli, tra cui anche gli archetti di protezione frontale, che possono costituire un ulteriore rischio di ferite, possono essere attuate soltanto parzialmente, vale a dire solo se l'omologazione dei veicoli viene effettuata in Svizzera.

Per quanto concerne l'autorizzazione di archetti di protezione frontale nella CE, la tendenza è di introdurre una prassi più severa, che avrebbe un immediato effetto positivo anche sul nostro Paese. Attualmente, la CE sta elaborando nuove norme più precise in merito alla parte anteriore dei veicoli e agli archetti di protezione frontale. Nella prassi tali disposizioni permetteranno di tutelare meglio gli utenti della strada più deboli.

Con l'entrata in vigore degli standard definiti dalla CE dovrebbe essere possibile ridurre notevolmente le attuali disparità in seno alla CE concernenti l'attuazione delle disposizioni sulle sporgenze esterne dei veicoli. In questo modo si crea inoltre una base adatta per introdurre in Svizzera una prassi unitaria, adeguata a quella adottata dagli altri Paesi della CE. Attualmente, il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario un intervento della Confederazione presso i Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.