98.1156 · Interrogazione ordinaria · 1998-10-06
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
I numeri " 156 " del servizio telechiosco, utilizzati per fornire servizi commerciali a valore aggiunto (presso la Swisscom SA, ad esempio, nell'ambito della consulenza, della conversazione e dell'intrattenimento), rimarranno attivati fino al 31 dicembre 2000 al più tardi. Già attualmente si procede tuttavia ad una sostituzione progressiva di tali numeri con i numeri " 0906 ", molto più flessibili, soprattutto per quanto concerne la fatturazione delle prestazioni fornite.
Oltre ad alcune prestazioni offerte soprattutto nel campo "dell'intrattenimento per adulti", che possono costituire un rischio per le persone instabili o con problemi psicologici, il servizio telechiosco presenta anche un'offerta seria. Con i numeri " 0906 " più flessibili in futuro tale offerta sarà sicuramente ampliata.
Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che in singoli casi tali servizi possono produrre effetti sociali indesiderati. Per questo motivo esso intende migliorare la trasparenza per i consumatori. Con la revisione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, attualmente in corso, tutti i servizi di telecomunicazione e i relativi servizi a valore aggiunto saranno sottoposti all'obbligo d'indicazione del prezzo. Inoltre, la Swisscom SA offre ai propri clienti la possibilità di fare bloccare gratuitamente le chiamate ai servizi telechiosco. Infine, in casi di assoluto rigore la Swisscom SA si dimostra generosa rinunciando, dopo un attento esame del dossier, a una parte del debito.
Se si dichiarassero inesigibili i debiti derivanti da tali servizi, come i debiti di gioco o di scommessa ai sensi degli artt. 513-515 del codice delle obbligazioni, si danneggerebbero l'offerta di prestazioni "serie" e il futuro sviluppo di nuovi settori economici e di possibilità di commercio alternative. Ciò limiterebbe la libertà di commercio e d'industria e richiederebbe una base legale formale, la cui creazione, oltre a non essere compito del Consiglio federale, non è nemmeno opportuna.
Inoltre, occorre precisare che lo scopo degli articoli del CO summenzionati è un altro. Tali disposizioni si riferiscono infatti unicamente ad accordi in cui il guadagno o la perdita di una parte contraente è legata ad una condizione che dipende soltanto dal caso.
Ci si può inoltre chiedere se una tale regolamentazione speciale sia applicabile, visto che i debiti risultanti dall'utilizzazione dei servizi forniti attraverso i numeri in questione contengono anche le tasse telefoniche. Quest'ultime, non essendo legate direttamente ai servizi a valore aggiunto, non possono essere dichiarate inesigibili.
Con la possibilità di bloccare gratuitamente le chiamate ai servizi telechiosco è già oggi adempiuta la richiesta dell'autrice del presente intervento. Inoltre, nell'ambito della revisione e dell'attuazione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi saranno esaminati in modo approfondito tutti i provvedimenti volti a migliorare l'attuale situazione (p. es. l'obbligo di indicazione del prezzo tramite liste dei prezzi, la pubblicazione di annunci informativi oppure la registrazione di messaggi informativi da trasmettere prima di accedere ai vari servizi). In quest'ottica le misure supplementari proposte nella presente interrogazione ordinaria sono da considerare troppo incisive.
Risposta del Consiglio federale.