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98.3043 · Mozione · 1998-01-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 329 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO, RS 220), il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori attivi nel settore privato "le ore e i giorni di libero usuali". Tale diritto è dato per esempio in caso di matrimonio, nascita di un figlio o in caso di decesso in seno alla famiglia del lavoratore. Durante tali congedi, il lavoratore è retribuito conformemente all'articolo 324a CO. In occasione della nascita di un figlio, la durata usuale del congedo è di un giorno, più raramente di due giorni.

I funzionari e gli impiegati della Confederazione hanno diritto in caso di nascita di un figlio a un giorno di congedo (art. 11 cpv. 1 delle Istruzioni del DFF concernenti i presupposti per la concessione di congedi). I Cantoni e i Comuni hanno adottato un disciplinamento equivalente o più generoso (fino a due gioni nel Canton Berna, fino a tre giorni nella Città di Berna).

La mozione intende introdurre una settimana di congedo di paternità pagato per tutti i salariati.

Il Consiglio federale respinge suddetta proposta. La durata del congedo, oggetto della mozione, è una delle questioni trattate da numerosi contratti collettivi di lavoro. Il compito di rispondere a tale questione deve rimanere affidato ai partner sociali. Tale soluzione offre il vantaggio di non privilegiare un singolo evento - segnatamente la nascita di un figlio - bensì di tener conto, nell'ambito di una regolamentazione globale, anche di altre circostanze che giustifichino la concessione di un congedo pagato.

Inoltre, non incombe al legislatore federale prescrivere a Cantoni e Comuni il numero di giorni liberi da accordare ai loro funzionari e impiegati in caso di nascita di un figlio. Un siffatto intervento sulla loro autonomia è per principio da respingere.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.