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98.3226 · Interpellanza · 1998-06-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad domanda 1

Il 12 giugno 1998, il capo del DFGP ha deciso di prorogare sino alla fine del mese di luglio 1998 i termini di partenza per i richiedenti l'asilo respinti provenienti dalla provincia del Kosovo. La decisione è stata presa sulla base della valutazione che sussista un rischio considerevole di un ulteriore acuirsi del conflitto. Tale valutazione è condivisa dagli Stati a noi vicini e dalla NATO e ha nel frattempo trovato conferma. Mediante la proroga dei termini di partenza si tiene conto di un possibile pericolo cui sarebbero esposte le persone soggette ad obbligo di partenza provenienti dal Kosovo. La proroga del termine non coinvolge le persone che in Svizzera si sono rese colpevoli di reati. Il Consiglio federale coordina il rimpatrio di persone nel Kosovo con gli Stati limitrofi. Una gran parte dei Länder tedeschi e l'Austria hanno parimenti sospeso il rimpatrio eccezion fatta per le persone resesi colpevoli di reati.

ad domanda 2

Il Consiglio federale è disposto a interporre i suoi buoni uffici al fine di contribuire a una soluzione pacifica del conflitto del Kosovo. Egli ha reso nota tale disponibilità alle diverse parti. All'inizio del mese di marzo 1998, la Svizzera ha proposto, in seno al Consiglio permanente dell'OSCE, l'organizzazione di una conferenza internazionale sul Kosovo con la partecipazione della Repubblica federale di Jugoslavia. Benché la proposta svizzera sia stata giudicata, per quanto interessante, prematura, l'offerta di buoni uffici della Svizzera resta valida. Le possibilità della Svizzera di contribuire alla composizione del conflitto sono per il resto limitate. Dinanzi al crescente inasprimento del conflitto le attività principali della comunità internazionale si concentrano presso organizzazioni e comitati internazionali come l'ONU, la NATO, l'UE e il gruppo di contatto, dei quali la Svizzera non fa parte.

Risposta del Consiglio federale.