Lexipedia

98.3280 · Interpellanza · 1998-06-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha in corso una consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale per ridurre il tasso di alcolemia dallo 0,8 allo 0,5 per mille. Le intenzioni del dipartimento sono di mettere in vigore questa modifica dal 1 dicembre 1998. In questa consultazione nulla si dice sull'eventuale riesame delle sanzioni previste.

Personalmente ritengo opportuno che chi conduce in manifesto stato di ebrietà venga punito severamente. Una ulteriore sensibile riduzione dell'attuale tasso di alcolemia sul sangue potrebbe però avere conseguenze eccessive per molti conducenti che si sono limitati a guidare dopo aver avuto un normale pasto, senza con ciò aver creato pericoli per i terzi o non aver manifestamente guidato in stato di ebrietà.

Pur non opponendomi a questa possibile riduzione, ritengo tuttavia indispensabile che la stessa sia accompagnata da una revisione delle sanzioni. Le disposizioni in vigore prevedono che se si supera il tasso di alcolemia ci sono severe conseguenze penali (prigione, multe elevate, iscrizione obbligatoria nel casellario giudiziale centrale), amministrative (ritiro obbligatorio del permesso di circolazione per almeno 2 mesi; in caso di recidiva ritiro di 12 mesi, costi di diverse centinaia di franchi) e civili (in caso di incidenti ricorso dell'assicuratore).

Nel dicembre 1997 il consigliere federale Koller ha riconosciuto la durezza di queste sanzioni e anche la necessità di esaminare l'introduzione di conseguenze meno pesanti per tassi tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille.

Anche all'estero, nelle nazioni con già un tasso dello 0,5 per mille, non c'è un delitto e ci si limita a delle multe (Germania 200 franchi) o a altre forme meno severe tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille.

Visto che nella procedura di consultazione non si fa più nessun cenno a sanzioni meno severe per infrazioni tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille interpello il Consiglio federale per sapere:

1. È cosciente delle conseguenze estremamente pesanti che subirebbero i conducenti trovati con un tasso di alcolemia tra 0,5 e 0,8 per mille?

2. Come può giustificare per una nazione turistica tali dure sanzioni anche nei confronti di conducenti stranieri che visitano il nostro Paese e che conoscono disposizioni punitive ben diverse (tra 0,5 e 0,8 per mille di alcolemia)?

3. È pronto ad accompagnare la modifica dell'ordinanza da un riesame della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) che preveda disposizioni più ridotte per tassi di alcolemia compresi tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille sull'esempio di altre nazioni europee (Germania, Francia)?

4. È pronto a impegnarsi a ridurre il tasso di alcolemia allo 0,5 per mille solo se la consultazione sarà chiaramente favorevole e solo alla condizione che le attuali norme legali sulle sanzioni vengano corrette per questa infrazione tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille in senso meno punitivo (rinuncia alla qualificazione di delitto e al ritiro della patente, ecc.)?

Begründung

Nel dicembre 1997 l'On. Koller ha riconosciuto la durezza di queste sanzioni e anche la necessità di esaminare l'introduzione di conseguenze meno pesanti per tassi tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille.

Anche all'estero, nelle nazioni con già un tasso dello 0,5 per mille, non c'è un delitto e ci si limita a delle multe (Germania fr. 200.--) o a altre forme meno severe tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille.

Visto che nella procedura di consultazione non si fa più nessun cenno a sanzioni meno severe per infrazioni tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille interpello il Consiglio federale per sapere:

1. E' cosciente delle conseguenze estremamente pesanti che subirebbero i conducenti trovati con un tasso di alcolemia tra 0,5 e 0,8 per mille?

2. Come può giustificare per una nazione turistica tali dure sanzioni anche nei confronti di conducenti stranieri che visitano il nostro Paese e che conoscono disposizioni punitive ben diverse (tra 0,5 e 0,8 per mille di alcolemia)?

3. E' pronto ad accompagnare la modifica dell'ordinanza da un riesame della legge sulla circolazione stradale che preveda disposizioni più ridotte per tassi di alcolemia compresi tra lo 0,5 e lo 0,8 sull'esempio di altre nazioni europee (Germania, Francia)?

4. E' pronto a impegnarsi a ridurre il tasso di alcolemia allo 0,5 per mille solo se la consultazione sarà chiaramente favorevole e solo alla condizione che le attuali norme legali sulle sanzioni vengano corrette per questa infrazione tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille in senso meno punitivo (rinuncia alla qualificazione di delitto e al ritiro della patente, ecc.)...

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sì.

2. Sulla base delle attuali conoscenze in campo medico, nella maggior parte degli Stati europei una concentrazione di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli nella misura dello 0,5 per mille al massimo è considerata un limite tollerabile. Chi supera questo valore viene punito. Il grado di severità delle sanzioni dipende dalla giurisprudenza dei singoli Paesi.

Per questo motivo, Germania e Francia impongono sanzioni più leggere per lo stesso tipo di violazione delle norme, mentre la Gran Bretagna (0,8 per mille) prevede il ritiro della patente per almeno dodici mesi già la prima volta in cui un conducente viene sorpreso a guidare in stato di ebbrezza.

L'intenzione del Consiglio federale non è quella di sanzionare una determinata concentrazione di alcol nel sangue, bensì la guida in stato di ebbrezza. Questa condizione è già adempiuta anche in presenza di quantità relativamente basse di alcol nel sangue. Infatti, i conducenti in questione rappresentano un pericolo per gli altri utenti della strada, anche se non manifestano segni di ebbrezza, in quanto non dispongono più dei riflessi necessari a far fronte a situazioni del traffico impreviste e pericolose.

3./4. La procedura di consultazione relativa alla riduzione del tasso di alcolemia ha dimostrato che la maggior parte degli interpellati approva il progetto di legge nei suoi principi fondamentali, ma chiede che il testo entri in vigore insieme al controllo dell'alito in assenza di sospetto previsto nell'ambito della revisione della LCStr attualmente in corso. Questo controllo permette di individuare in occasione di un controllo di polizia quelle persone il cui tasso alcolemico nel sangue si situa tra lo 0,50 e lo 0,79 per mille. Inoltre, la maggior parte dei fautori del progetto di legge e tutti gli avversari di una riduzione del tasso alcolemico, nel caso le nuove norme entrassero in vigore, chiedono comunque sanzioni meno severe per chi è sorpreso con un tasso di alcol nel sangue tra lo 0,5 e lo 0,79 per mille.

In particolare viene proposto quanto segue:

- la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra lo 0,50 e lo 0,79 per mille non deve essere considerata un delitto, bensì un'infrazione.

- per quanto riguarda il tasso tra lo 0,50 e lo 0,79 per mille, deve essere prevista quale provvedimento minimo la possibile revoca della patente (come ammonimento) o la revoca per un mese.

Il Consiglio federale è d'accordo con la maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione. Ai fini dell'applicazione efficace delle norme, la diminuzione del tasso alcolemico dallo 0,8 allo 0,5 per mille deve essere necessariamente accompagnata dal controllo dell'alito in assenza di sospetto.

Poiché un tasso dallo 0,50 allo 0,79 per mille comporta un rischio di incidente minore rispetto ad un tasso superiore allo 0,8 per mille, si giustifica l'applicazione di sanzioni meno severe. Il Consiglio federale terrà conto di queste considerazioni nell'ambito della revisione della LCStr.

Risposta del Consiglio federale.

98.3280 | Lexipedia | Lexipedia