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98.3298 · Interpellanza · 1998-06-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1:

Dall'introduzione il 1° gennaio 1996 dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, tutte le persone, che sottostanno alla legislazione in materia d'asilo (richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati), sono per legge assicurate contro le conseguenze di malattie e infortuni. Il diritto in materia d'assicurazione malattie prevede che tutte le persone tenute ad assicurarsi hanno il diritto di scegliere liberamente l'assicuratore/gli assicuratori e il fornitore/i fornitori di prestazioni. Conseguentemente anche tutte le persone, che sottostanno alla legislazione in materia d'asilo, possono per principio scegliere liberamente il/i loro assicuratore/i e il/i loro fornitore/i di prestazioni. Una deroga a tale regola è prevista soltanto nel caso di richiedenti l'asilo e stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano nell'indigenza. Per le persone che rientrano i questa categoria il Consiglio federale ha - segnatamente nell'interesse di un'esecuzione semplice ed economicamente conveniente dell'obbligatorietà assicurativa - escluso il diritto di libera scelta nel caso in cui i Cantoni garantiscono la copertura assicurativa per esempio mediante un contratto collettivo. La Confederazione rimborsa ai Cantoni, per i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi provvisoriamente, nonché alle istituzioni di soccorso cui è stata assegnata per mandato l'assistenza ai rifugiati, soltanto al massimo i premi dell'assicurazione obbligatoria di base e non altresì i premi delle assicurazioni complementari. A tal riguardo i Cantoni e le istituzioni di soccorso sono tenute a compiere scrupolose comparazioni dei premi. L'Ufficio federale verifica il rispetto di siffatta indicazione in base agli accordi fissati tra Cantoni e istituzioni di soccorso, da una parte, e assicuratori malattia, dall'altra. Cantoni e istituzioni di soccorso presentano all'Ufficio federale annualmente un rapporto sugli accordi.

Ad domande 2 e 3:

La Confederazione non deve assumersi le spese dell'assicurazione contro le malattie di tutte le circa 140'000 persone che rientrano nel settore dell'asilo. Mentre a carico dei Cantoni sono esclusivamente le spese per 40'000 persone circa (rifugiati con permesso di domicilio e altri stranieri con permesso di dimora), ulteriori 40'000 persone pagano autonomamente la loro assicurazione contro le malattie. Nel 1999 la Confederazione dovrà rimborsare ai Cantoni premi ascendenti a circa 96 milioni di franchi per l'assicurazione obbligatoria di base per le restanti 60'000 persone.

Ad domande 4 e 5:

Dall'introduzione dell'obbligatorietà dell'assicurazione, la Confederazione rimborsa i premi assicurativi delle persone bisognose di assistenza e soggiacenti al diritto d'asilo soltanto nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria di base. Il Consiglio federale ha quindi già tenuto conto della richiesta dell'interpellante con la modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

Ad domanda 6:

L'assicurazione delle persone, che soggiacciono alla legislazione in materia d'asilo, inizia al momento della presentazione della domanda d'asilo o d'ammissione provvisoria. L'assicurazione cessa il giorno in cui provatamente queste persone hanno lasciato la Svizzera oppure 30 giorni dopo la partenza ordinata con decisione cresciuta in giudicato o con la morte dell'assicurato (art. 7 cpv. 5 OAMal). Se giusta detta disposizione l'obbligo d'assicurazione cessa, la Confederazione non rimborsa più alcuna spesa per queste persone ai Cantoni. I premi di stranieri che soggiornano illegalmente nel nostro Paese non sono pertanto finanziati con il denaro dei contribuenti e di conseguenza non sussiste motivo per modificare le pertinenti disposizioni dell'ordinanza.

Risposta del Consiglio federale.