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98.3334 · Interpellanza · 1998-06-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il mercato delle telecomunicazioni è caratterizzato da una forte dinamica e si trova attualmente in una fase di cambiamenti strutturali. Gli sviluppi tecnici e la liberalizzazione dei mercati a livello mondiale portano alla creazione di nuove imprese e alla stipula di alleanze. Non tutte sono sempre stabili e questo si può constatare sul mercato svizzero, la cui liberalizzazione ha preso il via il 1° gennaio 1998. Numerosi nuovi fornitori di servizi di telecomunicazione su reti fisse entrano sul mercato del nostro Paese con la propria infrastruttura o con un'infrastruttura affittata. L'obbligo di concessione incombe tuttavia solo ai fornitori che possiedono una propria infrastruttura (art. 4 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni LTC). Per questo segmento di mercato, il legislatore ha voluto introdurre poche restrizioni all'accesso e non ha imposto alcun limite in materia di concorrenza (art. 6 LTC). Secondo l'art. 23 cpv. 3 LTC, le concessioni di radiocomunicazione vengono invece rilasciate solo se le frequenze disponibili sono sufficienti, poiché in questo caso di tratta di una risorsa limitata. Inoltre, secondo il capoverso 4 dello stesso articolo, il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace. In caso dubbio, l'autorità di concessione consulta la commissione della concorrenza. A questo proposito va notato che la commissione federale delle comunicazioni è l'autorità di concessione nell'ambito dei servizi di telecomunicazione, per i quali viene indetto un bando di concorso, della telefonia mobile e del servizio universale. In questi settori essa gode di autonomia decisionale e non è soggetta alle direttive del Consiglio federale. Infine, sulla base dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio concernente la liberalizzazione del servizio universale relativo alle telecomunicazioni nell'ambito del GATS (General Agreement on Trade in Services), che la Svizzera ha firmato e ratificato, è vietata la discriminazione delle ditte estere.

Oltre agli strumenti forniti dal diritto sulle telecomunicazioni, per il mercato delle telecomunicazioni valgono anche le norme generali del diritto sulla concorrenza. La commissione della concorrenza esamina un progetto di concentrazione, se esso adempie i criteri di annuncio di cui all'art. 9 della legge federale sui cartelli (LCart). In base all'art. 10 cpv. 2 della stessa legge, la commissione può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che tale concentrazione crea o rafforza una posizione dominante sul mercato che può sopprimere una concorrenza efficace.

Oltre al controllo delle concentrazioni di imprese, la commissione della concorrenza può anche procedere contro limitazioni inammissibili alla concorrenza (accordi illeciti, art. 5 e 6 LCart e pratiche illecite di imprese che dominano il mercato, art. 7 LCart).

Il Consiglio federale segue sempre con grande attenzione gli sviluppi in atto sul mercato delle telecomunicazioni liberalizzato. Insieme alla commissione delle comunicazioni e alla commissione della concorrenza, esso è pienamente consapevole dei rischi che comportano i cambiamenti strutturali e le eventuali concentrazioni di imprese a livello mondiale. Attualmente si può dire che gli strumenti e le competenze di cui si dispone sono sufficienti. I nuovi fornitori di servizi detengono quote di mercato relativamente piccole e finora non sono emerse posizioni dominanti da parte di queste imprese sul mercato svizzero. L'interazione tra diritto delle telecomunicazioni e diritto della concorrenza permette uno sviluppo efficace di quest'ultima sul mercato delle telecomunicazioni del nostro Paese.

Risposta del Consiglio federale.