98.3352 · Mozione · 1998-06-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Con la legge federale del 9 giugno 1977 per la lotta contro la frode fiscale, entrata in vigore il 1° gennaio 1978, è stato fra l'altro introdotto il nuovo articolo 130bis DIFD. Il capoverso 1 di questo articolo puniva con una nuova pena, ossia con la detenzione o con la multa fino a 30'000 franchi, chiunque, in una sottrazione, faceva uso a scopo di sottrazione d'imposta di documenti falsi, alterati o inesatti; tale pena doveva essere inflitta dal giudice penale ordinario. La pena per sottrazione d'imposta restava espressamente riservata; la multa per sottrazione d'imposta veniva fissata dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni e poteva ammontare sino a quattro volte l'importo sottratto (art. 129 cpv. 1 DIFD).
Questa regolamentazione si trova, anche se con alcune differenze, nella legge sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990, entrata in vigore il 1° gennaio 1995. Di conseguenza, un contribuente che per commettere una sottrazione d'imposta fa uso di documenti falsi è punito due volte: prima per sottrazione d'imposta e poi anche per frode fiscale. Entrambe le pene sono pronunciate da autorità diverse: la pena per sottrazione d'imposta dalle autorità fiscali e quella per frode fiscale dalle autorità ordinarie del perseguimento penale. Finora per questa regolamentazione è stata negata l'esistenza di un'infrazione contro il divieto della doppia pena ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 del Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla CEDU, poiché l'autorità fiscale punisce la sottrazione d'imposta e l'autorità del perseguimento penale l'uso di documenti falsi.
2a) Attualmente, la sottrazione d'imposta è punita come contravvenzione con una multa. Quindi già oggi la sottrazione d'imposta è considerata un reato. La mozione persegue lo scopo di garantire un'imposizione più completa del reddito e dell'utile grazie all'applicazione di disposizioni penali più restrittive. Chiede pertanto che sia introdotta una disposizione nel Codice penale che permetta di perseguire come delitto e di punire la sottrazione fiscale di un reddito o di un utile superiore ai 10'000 franchi. Ciò significherebbe che una sottrazione di questo importo potrebbe venir punita con una detenzione fino a tre anni (art. 36 CP).
b) Con l'introduzione di una disposizione ai sensi della mozione e in applicazione della stessa, le autorità fiscali punirebbero la sottrazione d'imposta con una tale multa fiscale, mentre il giudice penale potrebbe infliggere ancora anche una pena privativa della libertà personale. Infatti, nella mozione e nella relativa motivazione non si dice se la possibilità finora contemplata dalla legge - vale a dire la pena con una multa fiscale sino al triplo dell'imposta sottratta - debba essere mantenuta o no. Se questa possibilità dovesse essere mantenuta, si verificherebbe una chiara infrazione contro il divieto della doppia pena. Infatti, secondo questo divieto, ancorato all'articolo 4 capoverso 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
c) Secondo il testo della mozione, l'inasprimento della punibilità dovrebbe dipendere dall'ammontare del reddito o dell'utile sottratto. Il limite oltre il quale deve essere applicata una pena più severa sarebbe di 10'000 franchi. Una siffatta delimitazione del reato cela particolari insidie. Anzitutto, si dovrebbe stabilire a livello di legge se nel sistema della tassazione biennale (tuttora predominante) l'importo di 10'000 franchi si riferisce a una sottrazione effettuata durante uno degli anni di computo oppure durante entrambi gli anni di computo. Poiché le imposte sono un tributo prelevato sempre a scadenze regolari, si dovrebbe fissare nella legge il periodo in cui questo reddito non sarebbe stato dichiarato. Si pone inoltre la domanda se l'ammontare del reddito o dell'utile sottratto sia veramente un criterio valido. Il diritto penale fiscale vigente si basa regolarmente sulle imposte sottratte e non sull'importo del reddito o dell'utile dissimulato. Nonostante un reddito dissimulato di 10'000 franchi, l'imposta sottratta può risultare proporzionalmente bassa, segnatamente per contribuenti con un basso reddito imponibile. Inoltre, bisognerebbe partire dal presupposto che le autorità fiscali competenti si vedrebbero confrontate con un enorme mole di lavoro, dovendo applicare la punibilità più severa in base al limite proposto. Di conseguenza il disbrigo degli affari subirebbe dei ritardi. Pertanto, la definizione del reato proposta nella mozione si rivela alquanto problematica.
3. Con l'introduzione del reato di sottrazione d'imposta nel Codice penale la mozione vuole inoltre che sia garantita l'assistenza giudiziaria internazionale anche per questo delitto. Secondo il diritto vigente l'assistenza giudiziaria è possibile soltanto in caso di truffa in materia di tasse ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 DPA. La politica della Svizzera in materia di assistenza giudiziaria è sempre stata caratterizzata da una certa cautela. Ad esempio, il 17 marzo 1978 è stato sottoposto per firma ai membri del Consiglio d'Europa il Protocollo addizionale n. 99 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Tale Protocollo addizionale prevede che la Convenzione debba essere applicata a delitti fiscali e che inoltre debba essere offerta assistenza giudiziaria nell'esecuzione delle pene e di altre misure e che siano fornite informazioni sul casellario giudiziale. Il 17 novembre 1981 la Svizzera ha firmato il Protocollo addizionale con riserva di applicare il Titolo I riguardante i delitti fiscali soltanto in caso di una truffa in materia di tasse. Dopo la ratificazione da parte di cinque Stati, il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 12 aprile 1984. In un messaggio del 31 agosto 1983 il Consiglio federale ha proposto alle Camere federali di ratificare il Protocollo addizionale con la summenzionata riserva. Tuttavia, le Camere federali volevano approvare una ratificazione soltanto a condizione che si escludesse del tutto il settore dell'assistenza giudiziaria in affari penali fiscali, ragion per cui il Consiglio federale ha rinunciato alla ratificazione. Il DFGP è stato incaricato di elaborare a tempo debito un nuovo messaggio concernente la ratificazione. Frattanto, 31 Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato il Protocollo addizionale (fra cui anche il Lussemburgo, ma con una riserva) e 24 l'hanno ratificato. Il destino del Protocollo addizionale numero 99 dimostra che in Svizzera l'assistenza giudiziaria in affari penali fiscali incontra una grande resistenza. Per questo motivo si dovrebbe rinunciare ad inserire nel Codice penale la disposizione richiesta con la mozione.
4. Le autorità fiscali cantonali che perseguono le sottrazioni d'imposta nel settore delle imposte dirette non hanno a disposizione nessun mezzo d'indagine di ordine penale (perquisizione domiciliare, audizione di testimoni, ottenimento di atti ecc). Al contrario, alla persona accusata devono essere accordate tutte le garanzie della procedura penale. Per il diritto penale amministrativo della Confederazione, invece, è diverso: per i delitti fiscali di questo genere (nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo) le autorità dispongono di mezzi d'indagine di ordine penale.
Sulla base di queste osservazioni, il rapporto pubblicato nel luglio 1998 della Commissione peritale per l'esame del sistema delle imposte dirette riguardo alle lacune (Commissione peritale Behnisch) raccomanda di esaminare se non debbano essere introdotte alcune misure coercitive di ordine penale anche per perseguire la sottrazione d'imposta nel settore delle imposte dirette. Pertanto, il Consiglio federale dovrà comunque chiarire se e in quale misura questa raccomandazione debba essere seguita e potrebbe cogliere l'occasione anche per rivedere la ripartizione delle competenze tra le autorità fiscali e le autorità penali nel settore del diritto penale fiscale. Già oggi è chiaro che le autorità fiscali potrebbero combattere meglio la sottrazione d'imposta, se disponessero delle necessarie competenze d'inchiesta e, come già ripetutamente espresso dal Consiglio federale, del personale indispensabile a tutti i livelli dello Stato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.