98.3413 · Interpellanza · 1998-09-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per quanto concerne le deroghe, le eccezioni e la forfetizzazione il Consiglio federale si atterrà in primo luogo alle condizioni formulate nel messaggio ed espresse dal Parlamento. Secondo tali indicazioni è prevista una regolamentazione speciale per i seguenti veicoli o per le seguenti categorie: veicoli militari, veicoli di imprese di trasporto della Confederazione e di imprese di trasporto concessionarie del traffico di linea, veicoli agricoli, veicoli elettrici, trasporti umanitari, pullman e veicoli del trasporto combinato. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha ricevuto numerose richieste di deroga. Il Consiglio federale sottoporrà tali domande a un esame integrale nell'ambito dell'elaborazione dell'ordinanza, tenendo particolarmente conto dell'articolo 4 della Costituzione federale, che sancisce il principio dell'eguaglianza di diritti. Oltre a tale principio occorre integrare nelle riflessioni anche i seguenti criteri:
* scopo della tassa
* principio della copertura dei costi
* ammontare di eventuali perdite di profitti
* equiparazione dei veicoli svizzeri ed esteri
* tutela del principio della verità dei costi
* mezzi tecnici per il rilevamento dei dati
* compatibilità con il diritto europeo
* particolarità delle singole categorie di veicoli
* forfetizzazione: adempimento delle condizioni secondo l'art. 9 LTTP.
2. L'introduzione di una TTPCP inferiore all'aliquota prevista è teoreticamente possibile, ma poco opportuna dal punto di vista pratico per i seguenti motivi:
* Un'aliquota di 1 centesimo nel 2001 sarebbe insufficiente per compensare adeguatamente il traffico supplementare dovuto all'aumento del limite di peso dei camion a 34 tonnellate, concordato con l'Ue nell'ambito dei negoziati bilaterali per tale anno.
* I proventi totali della TTPCP sarebbero troppo esigui per finanziare i grandi progetti dei trasporti pubblici.
3. Il Consiglio federale prevede di effettuare una procedura di consultazione su larga scala dopo aver elaborato l'ordinanza (presumibilmente nell'autunno del 1999).
Risposta del Consiglio federale.