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98.3563 · Interpellanza · 1998-12-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In numerosi Cantoni, segnatamente nei Cantoni maggiori di Zurigo, Berna, Basilea (ambedue), Argovia, Ticino, Vaud e Ginevra la formazione degli insegnanti di scuola elementare di regola è già ora (a Berna a partire dal 2001) legata alla formazione preparatoria ginnasiale e alla maturità riconosciuta. La formazione delle maestre d'asilo di solito non si effettua passando per la maturità ginnasiale. Tuttavia esiste una chiara tendenza a considerare l'asilo e i primi anni delle elementari quale unità pedagogica (chiamata a volte ciclo elementare) rendendo la formazione delle maestre d'asilo simile a quella degli insegnanti delle elementari.

Tali considerazioni, nonché il fatto che la formazione degli insegnanti nei settori menzionati rientra nelle competenze cantonali, sono elementi da prendere in considerazione nel rispondere alle domande poste.

1. I singoli Cantoni regolano la formazione degli insegnanti secondo quanto ritengono giusto ed in base alle esperienze fatte. Sicuramente tengono conto soprattutto degli aspetti pedagogici, ma non perdono di vista gli sviluppi e le tendenze nel nostro Paese e all'estero. Il Consiglio federale non desidera esprimersi in merito all'evoluzione attuale nella formazione svizzera degli insegnanti per motivi di competenze.

2. Dopo ampi chiarimenti ed alla conclusione delle consultazioni, la CDPE ha consigliato ai Cantoni, in virtù del mandato del concordato scolastico del 1970, di inserire la formazione del corpo insegnante nel livello terziario, cioè nelle scuole superiori professionali di pedagogia (scuole superiori universitarie), nelle università o in particolari istituzioni di formazione le quali potrebbero servire nel frattempo per formare le maestre d'asilo. In breve, le ragioni di tali raccomandazioni della CDPE possono essere riassunte come segue: migliorare la qualità della formazione degli insegnanti, riunire le istituzioni di formazione per gli insegnanti finora molto isolate, ognuna limitata ad una sola categoria professionale (la stessa tendenza riscontrata in altre scuole superiori universitarie), collegare tra loro la formazione di base ed il perfezionamento, armonizzare la formazione svizzera degli insegnanti, permettere maggiore libertà di movimento e di scambio tra il personale insegnante. L'accordo intercantonale per i diplomi da parte sua incarica la CDPE di render validi in tutta la Svizzera i diplomi cantonali di insegnamento, quando rispondono a determinati requisiti minimi. Il disegno di regolamento elaborato finora prevede che dopo un periodo di transizione di 10 anni saranno riconosciuti solo i diplomi di una scuola superiore di pedagogia (o università). I singoli Cantoni restano liberi di decidere se seguire o meno le raccomandazioni citate e di far riconoscere i propri diplomi.

3. Secondo le indicazioni della CDPE in vari Cantoni esistono calcoli che dimostrano come il nuovo modello di formazione non causerebbe costi supplementari, o che tutt'al più questi resterebbero relativamente modesti.

4. Il Consiglio federale non vede la necessità di proporre una base legale per un suo intervento nel settore della formazione degli insegnanti, tradizionalmente di competenza dei Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.

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