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98.3685 · Interpellanza · 1998-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale attribuisce notevole importanza al riconoscimento reciproco e integrale da parte dell'UE e della Svizzera dei diplomi di istruzione superiore poiché esso rappresenta una condizione essenziale per un'effettiva libera circolazione delle persone. Il caso particolare dei diplomi di architettura, evocato dall'autore della presente mozione, è stato espressamente trattato dai negoziatori.

Secondo le indicazioni della Commissione delle CE, alcuni Stati membri dell'UE si sono manifestamente opposti alla soluzione che consentiva agli architetti svizzeri diplomati presso una scuola universitaria professionale di integrare la loro formazione con uno studio postuniversitario di un anno o di fornire la prova di un'esperienza professionale di svariati anni poiché, a loro avviso, tali diplomi non possono essere considerati di livello universitario.

Nella fase finale dei negoziati, i negoziatori svizzeri e comunitari incaricati del riconoscimento reciproco dei diplomi non hanno purtroppo realizzato che stavano lavorando sulla base di testi divergenti. Negli otto mesi che hanno preceduto la parafa, la Svizzera ha presentato alla Commissione delle CE, a tre riprese, il testo del progetto d'accordo comprensivo anche dei diplomi di architettura definiti "non-universitari", ma la Commissione non ha mai reagito. Siccome le divergenze d'opinioni fra i negoziatori sono rimaste latenti sin dopo l'apposizione della parafa, né i negoziatori incaricati dell'accordo sulla libera circolazione delle persone né i coordinatori dei negoziati sono stati informati circa l'esistenza di una divergenza d'opinioni in merito al riconoscimento dei diplomi.

Il Consiglio federale deplora questa situazione. Esso mantiene la propria posizione secondo la quale i diplomi di architettura svizzeri soggetti al riconoscimento rispondono alle norme europee e ritengono pertanto arbitrario il non riconoscimento di alcuni cicli di studio. Il Consiglio federale fa quanto è in suo potere per rimediare a questa situazione inaccettabile senza tuttavia rimettere in questione il calendario della conclusione dei sette accordi.

Se l'UE dovesse emanare delle riserve giustificate in merito alla formazione d'architettura impartita dalle scuole universitarie professionali - soggetto che peraltro non è mai stato discusso nel corso dei negoziati - la Svizzera sarebbe disposta a procedere ai necessari adeguamenti.

Versione corretta dell' 8 settembre 1999

Il Consiglio federale sottolinea l'importanza di un riconoscimento integrale e reciproco da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, da un lato, e della Svizzera, dall'altro, dei diplomi di istruzione superiore. Esso ritiene che tale riconoscimento sia una condizione essenziale della libera circolazione delle persone.

1. Il Consiglio federale attribuisce un'importanza particolare al riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle SUP nel settore dell'architettura. Esso ammette di essere stato sorpreso dal voltafaccia fatto all'ultimo momento dall'UE nei confronti del progetto di contratto iniziale, che prevedeva chiaramente il riconoscimento dei diplomi di architetto STS/SUP. L'inchiesta amministrativa ordinata dal Dipartimento federale dell'economia non ha fornito la prova di errori commessi dai negoziatori svizzeri. Siccome finora i passi intrapresi dalla Svizzera per tentare di convincere l'UE a riconsiderare la sua posizione sono purtroppo falliti, la Svizzera ha inserito nell'accordo sulla libera circolazione delle persone una dichiarazione secondo cui il comitato misto è invitato, fin dalla sua entrata in funzione, a pronunciarsi in favore del riconoscimento dei diplomi di architetto SUP. Inoltre l'UE si è dichiarata disposta a specificare i motivi del rifiuto di riconoscere i diplomi di architetto rilasciati dalle SUP svizzere.

Il Consiglio federale è perfettamente consapevole del significato che un riconoscimento europeo di tali diplomi assume per i nostri professionisti. Di conseguenza non è sufficiente attendere passivamente una ridefinizione della posizione dell'UE. Occorre piuttosto compiere ulteriori sforzi nel senso dell'articolo 6 capoverso 4 della legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP) per preparare il terreno in previsione di un riconoscimento europeo.

2. Il rischio di creare un precedente sarebbe fondato soltanto se la durata degli studi venisse prolungata senza necessità apparente. Del resto, la LSUP contiene una deroga secondo cui la durata degli studi deve essere stabilita secondo criteri internazionali e in particolare europei (art. 6 cpv. 4).

Un aumento della durata degli studi, attualmente fissata a tre anni, richiede un esame approfondito. A questo scopo un gruppo di esperti sarà incaricato di valutare i diplomi SUP in architettura, segnatamente la durata e il contenuto degli studi, e di presentare delle proposte. La composizione di tale gruppo di esperti dovrebbe fornire la garanzia che si terrà conto sia degli aspetti internazionali che di quelli nazionali.

3. Lo statuto di scuola universitaria delle nostre SUP non è messo in questione. La durata degli studi di quattro anni, prevista dalla direttiva speciale del 10 giugno 1985 concernente l'architettura (85/384/CEE), costituisce già oggi un caso particolare nell'ambito del diritto comunitario in confronto alla direttiva generale dell'UE (89/48/CEE) del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi dell'insegnamento superiore che prevedono cicli di studio della durata minima di tre anni. Come l'autore dell'interpellanza rileva a giusto titolo, un eventuale prolungamento della durata degli studi non avrebbe ripercussioni negative o una "deriva" verso un allungamento del periodo di formazione negli altri cicli di studio.

4. Il Consiglio federale si impegna a fare tutto il possibile per creare le condizioni giuridiche quadro richieste al fine di ottenere per gli architetti SUP lo statuto che spetta loro e che permetterà loro di accedere senza limitazioni al mercato europeo. Nel frattempo gli architetti STS/SUP hanno ottenuto l'accesso, mediante esame, al registro A della Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG A). Quest'ultimo è espressamente riconosciuto nell'ambito dell'accordo bilaterale e deve essere menzionato all'articolo 11 della direttiva speciale del 10 giugno 1985 concernente l'architettura (85/384/CEE).

5. I provvedimenti richiesti sono stati avviati. Il Consiglio federale è consapevole dell'urgenza della questione e ne ha tenuto debitamente conto sia nella composizione del gruppo di esperti che nell'assegnazione dei mandati.

Risposta del Consiglio federale.