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99.1060 · Interrogazione ordinaria · 1999-04-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La scuola media superiore e la maturità rientrano prevalentemente nelle competenze dei Cantoni. Per il riconoscimento a livello svizzero dei certificati cantonali di maturità in vista dell'ammissione agli studi di medicina e alle scuole politecniche federali esiste, da ben cento anni, una regolamentazione federale: i Cantoni che aspirano a tale riconoscimento devono rispettare i requisiti minimi imposti da questa regolamentazione. Nel 1995, il riconoscimento dei certificati di maturità è stato impostato su una nuova base. Contemporaneamente anche le condizioni di riconoscimento sono state adeguate alle nuove esigenze. Ora, il riconoscimento rientra nelle competenze congiunte della Confederazione e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). I due organi hanno adottato ciascuno un proprio regolamento di riconoscimento, uguali nel loro contenuto. Si tratta dell'ordinanza del Consiglio federale del 15 febbraio 1995 e del regolamento della CDPE del 16 febbraio 1995 sul riconoscimento dei certificati di maturità liceale. I Cantoni che aspirano ad un riconoscimento a livello federale hanno, a partire dal 1995, otto anni per adeguarsi alle nuove norme. Inoltre essi devono sottomettere il nuovo regolamento cantonale di maturità a una procedura di riconoscimento affinché i certificati emessi in base alle sue disposizioni possano essere riconosciuti. La Commissione svizzera di maturità esamina le domande di riconoscimento inoltrate dai Cantoni e presenta delle proposte al Dipartimento federale dell'interno e al Comitato della CDPE.

Alla luce di queste spiegazioni, si può rispondere alle due domande poste dal Consigliere nazionale Rennwald come segue:

1. I criteri per il riconoscimento dei certificati cantonali di maturità sono definiti in modo esaustivo nei regolamenti sopracitati (ordinanza federale e regolamento della CDPE del 1995). Questi criteri rappresentano requisiti minimi e definiscono tra altro l'obiettivo pedagogico, la durata degli studi, le qualifiche degli insegnanti, i piani di studio nonché la natura e il numero di discipline di maturità. I Cantoni possono imporre, se lo desiderano, disposizioni più restrittive. Per quanto riguarda la durata degli studi, la regolamentazione precisa che almeno durante gli ultimi quattro anni, l'insegnamento deve essere specialmente pensato e organizzato in funzione della preparazione della maturità. Un insegnamento sull'arco di tre anni è possibilie, "quando a livello di scuola secondaria I si prevede una preparazione di tipo liceale". In alcuni Cantoni è stata adottato un ciclo liceale di tre anni. Quest'ultimo deve essere preceduto da una preparazione di tipo liceale a livello di scuola secondaria I (scolarità obbligatoria). La durata di tale preparazione non è definita, essa può durare 1, 2, 3 anni o anche di più. Per quanto riguarda il contenuto e l'obiettivo, la preparazione deve avere "un carattere liceale", in conformità all'art. 5 del regolamento sopracitato.

Le due autorità responsabili del riconoscimento della maturità, il DFI e la CDPE, stanno attualmente discutendo con la Commissione svizzera di maturità in merito all'interpretazione e all'applicazione di alcune disposizioni del regolamento in vista delle prime decisioni di riconoscimento.

Per quanto riguarda le condizioni d'ammissione ai licei o ginnasi, alle quali l'autore della domanda si riferisce, la regolamentazione sul riconoscimento dei certificati cantonali di maturità non contiene disposizioni in merito. In questo ambito la competenza spetta esclusivamente ai Cantoni.

2. Come già menzionato, il riconoscimento dei certificati cantonali di maturità a livello svizzero viene pronunciato congiuntamente dal DFI e dal Comitato della CDPE. La Commissione svizzera di maturità, in quanto organo di consultazione di queste due autorità, esamina le domande di riconoscimento dei Cantoni e inoltra la proposta in merito.

Risposta del Consiglio federale.