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99.1073 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Anche il Consiglio federale è consapevole che il commercio tramite le vie di comunicazione elettroniche assumerà rapidamente un'importanza sempre più significativa nei prossimi anni. In funzione di questa prospettata amplificazione, già da parecchio tempo l'Amministrazione federale delle contribuzioni è occupata intensamente con i problemi fiscali legati al commercio tramite i mezzi di comunicazione elettronici. Il compito dell'Amministrazione consiste nel trovare delle soluzioni che consentano un'imposizione conforme alla legge ed uniforme della cifra d'affari realizzata con transazioni nel commercio attraverso le vie elettroniche: soluzioni che siano nel contempo praticabili. Il Consiglio federale si rende conto che la Svizzera, vista la globalità del commercio su Internet, non può raggiungere questo traguardo isolatamente. E' soprattutto indispensabile introdurre delle normative generali sull'imposizione delle operazioni commerciali eseguite attraverso le vie elettroniche, coinvolgendo il maggior numero possibile di Stati.

2. A livello internazionale sono confrontate con questi problemi non solo l'Unione Europea bensì anche l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE). La massima attenzione è stata rivolta alla conferenza dei ministri OCSE, tenutasi dal 7 al 9 ottobre 1998 ad Ottawa e dedicata al tema " A Borderless World: Realising the Potential of Global Electronic Commerce ". Già ai margini di questa conferenza è tuttavia emerso che il processo di risoluzione nei singoli Stati membri dell'OCSE non è ancora progredito in modo tale da consentire un'approvazione delle condizioni quadro generali per l'imposizione delle transazioni nel commercio tramite le vie elettroniche. Il compito del comitato tributario OCSE (Committee on Fiscal Affairs) consiste ora nel produrre le necessarie basi fondamentali per la decisione. A questo scopo, il comitato tributario OCSE ha formato un gruppo di lavoro (Sub-Group on Electronic Commerce to Working Party No. 9 on Consumption Taxes), al quale spetta il compito di valutare diversi metodi di riscossione dell'imposta e di presentare delle proposte di normative in riferimento al luogo del consumo. In questo gruppo di lavoro anche la Svizzera è rappresentata con una sua delegazione.

3. Non appena l'OCSE, la quale lavora in stretti rapporti con la Commissione Europea, ha deliberato in materia d'imposizione delle cifre d'affari realizzate con le transazioni nel commercio per via elettronica, spetterà agli Stati membri dell'OCSE adattare in modo corrispondente le proprie leggi interne se del caso. Se le deliberazioni prese dall'OCSE renderanno necessaria una modifica della Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto non è attualmente ancora prevedibile.

Risposta del Consiglio federale.