99.1097 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l'esercizio di un'attività indipendente comporta determinati rischi. Contrariamente ai membri di una società anonima o di una società a garanzia limitata, i titolari di una ditta individuale non possono versare contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. Come illustrato qui di seguito, il Consiglio federale si adopera per migliorare la situazione degli ex proprietari di imprese.
1. L'Ufficio federale di statistica (UFS) raccoglie, nell'ambito della rilevazione sulla forza lavoro in Svizzera (RIFOS), informazioni sulla disoccupazione rispettivamente sulla non occupazione delle persone a suo tempo indipendenti. La RIFOS intervista annualmente circa 16'000 economie domestiche e registra la disoccupazione secondo criteri internazionali. È considerato senza attività lucrativa colui che durante la settimana di riferimento non lavora, cerca attivamente un'occupazione ed è pertanto immediatamente disponibile ad assumere un lavoro. Questa definizione permette inoltre di registrare come senza lavoro le persone che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione e che non sono iscritte presso un Ufficio del lavoro. Siccome in occasione di questa rilevazione si pone anche la questione dello statuto professionale precedente alla disoccupazione, è possibile determinare il numero delle persone senza lavoro che a suo tempo erano indipendenti.
Secondo l'UFS, nel secondo trimestre del 1998 il numero dei senzalavoro che corrispondono alla definizione internazionale ammontava a 142'000 unità, di cui 7'000 persone a suo tempo indipendenti.
Tuttavia, il sondaggio della RIFOS non è ancora stato sufficientemente sviluppato per poter fornire informazioni più dettagliate in merito a questo gruppo di persone. Attualmente si sta esaminando se, nonostante la situazione finanziaria della Confederazione, tale sondaggio possa essere ampliato a partire dal 2002. Questo ampliamento consentirebbe infatti di affinare i dati e di suddividere eventualmente questo gruppo in base al sesso e al settore di attività. Inoltre, un'analisi affidabile dei mutamenti che si verificano da un anno all'altro necessita anch'essa di uno sviluppo del sondaggio per campionatura.
2. Chiunque desideri beneficiare dei provvedimenti in materia di formazione previsti dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) deve soddisfare i presupposti del diritto all'indennità conformemente all'articolo 8 LADI. Ciò significa in particolare che egli deve aver adempiuto il periodo di contribuzione ed essere disoccupato. Con il consenso del Cantone possono partecipare ai corsi anche le persone che non adempiono le condizioni relative al periodo di contribuzione e che non ne sono esonerate (cfr. art. 60 cpv. 4 LADI). Le persone a suo tempo indipendenti fanno parte della cerchia degli aventi diritto, a prescindere dalla forma giuridica che rivestiva la loro azienda.
L'assicurazione contro la disoccupazione versa alle persone non esonerate e che non possono giustificare il periodo di contribuzione richiesto, le quali frequentano un corso con il consenso del Cantone allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente, un contributo alle spese se ne forniscono la prova (art. 60 cpv. 4 congiuntamente all'art. 61 cpv. 3 LADI). Tale contributo comprende le necessarie spese comprovate per le quote di iscrizione e il materiale didattico, le spese di viaggio tra il luogo del domicilio e il luogo del corso nonché un contributo adeguato per le spese di vitto e alloggio nel luogo del corso.
Questa misura di promovimento non si prefigge tuttavia di finanziare una formazione di base o un perfezionamento professionale di carattere generale: si tratta piuttosto di un provvedimento di riqualificazione, di perfezionamento e di reintegrazione professionale. Secondo l'articolo 59 capoverso 1 LADI, l'assicurazione contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurati (unicamente) quando il loro collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro. Si tratta a tale proposito di un presupposto materiale del diritto, il cui adempimento dovrà essere controllato singolarmente dall'Ufficio competente (Ufficio regionale di collocamento o Ufficio cantonale del lavoro).
Le persone a suo tempo indipendenti hanno inoltre la possibilità di annunciarsi all'Ufficio regionale di collocamento per poter beneficiare del servizio di collocamento.
3. Le persone che hanno esercitato un'attività lucrativa indipendente soltanto per un breve periodo di tempo possono riscuotere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nella misura in cui hanno svolto un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno sei mesi nel corso degli ultimi due anni. Esse devono tuttavia adempiere i presupposti del diritto all'indennità previsti dall'articolo 8 LADI per poter beneficiare di tali prestazioni. Le persone che erano titolari di una ditta individuale e che non hanno esercitato un'attività soggetta a contribuzione per lungo tempo, non sono attualmente assicurate dall'assicurazione contro la disoccupazione. Il mandato costituzionale, secondo il quale la Confederazione provvede affinché le persone che esercitano un'attività indipendente abbiano la facoltà di assicurarsi a determinate condizioni (art. 34novies Cost.), non è stato finora adempiuto.
Per quanto riguarda le persone che svolgono un'attività indipendente, il Consiglio federale esaminerà la possibilità di assicurarsi contro la disoccupazione nell'ambito della revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, prevista per il 2003.
4. La previdenza per la vecchiaia degli ex imprenditori divenuti disoccupati e che si trovano nel bisogno è coperta dall'AVS e, all'occorrenza, dalle prestazioni complementari a cui hanno diritto tutti i pensionati che vivono in condizioni molto modeste.
Il Consiglio federale ritiene che nessun provvedimento si imponga per questa categoria di pensionati, dato che le persone che dispongono di un reddito medio o modesto sono già avvantaggiate dall'AVS e che la 11a revisione dell'AVS prevede ulteriori miglioramenti.
La rendita di vecchiaia viene calcolata, da un lato, in base agli anni di contribuzione computati e, dall'altro, secondo il reddito annuo medio determinante dell'avente diritto. In linea di massima si considerano tutti i redditi soggetti ai contributi AVS che la persona in questione ha conseguito tra il 20° anno di età e l'anno che precede l'età del pensionamento, come pure i bonus educativi e di assistenza nonché, per le persone sposate, la metà dei redditi del coniuge (splitting). Se una persona subisce una diminuzione di reddito per il fatto di essere disoccupata, questa riduzione può certamente ripercuotersi sul suo reddito medio, ma non determina necessariamente una diminuzione della sua rendita. Non possono tuttavia esserci lacune assicurative, in quanto i disoccupati che non percepiscono prestazioni devono pagare i contributi all'AVS quali persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Secondo le disposizioni costituzionali, la rendita di vecchiaia massima non può superare il doppio della rendita minima. Occorre un reddito annuo medio determinante di 72'360 franchi per percepire la rendita massima di 2'010 franchi, mentre la rendita minima di 1'005 franchi viene già versata per un reddito annuo medio di almeno 12'060 franchi.
La 11a revisione dell'AVS prevede di introdurre una rivalutazione annua del reddito professionale. Le rendite delle persone che hanno avuto soltanto lievi aumenti salariali nel corso della loro carriera professionale risulterebbero migliorate, come pure, per esempio, quelle dei disoccupati a suo tempo indipendenti i cui redditi erano molto irregolari.
Risposta del Consiglio federale.