99.1169 · Interrogazione ordinaria · 1999-12-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La prescrizione e l'esecuzione delle diverse misure corcitive sottostà in definitiva alla competenza dei Cantoni. Nell'esecuzione delle misure coercitive i Cantoni non sono sottoposti per principio a nessun obbligo di notificazione nei riguardi della Confederazione. Ragion per cui quest'ultima non ha a disposizione i dati richiesti.
Stando alle prime informazioni l'Associazione dei responsabili cantonali di polizia degli stranieri ha fatto notare la seguente problematica: molti Cantoni non dispongono di nessuna statistica in merito. Inoltre, nelle disposizioni introduttive alle misure coercitive, essi stabiliscono criteri diversamente severi per l'applicazione. Perciò, anche se fossero rilevati, i dati richiesti sarebbero difficilmente paragonabili.
Nella primavera del 1997 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha pubblicato un "Rapporto sulla valutazione del questionario relativo alle misure coercitive nel diritto degli stranieri". Riguardo all'efficienza delle misure coercitive è apparsa chiara, in quest'occasione, la discrepanza tra i dati statistici e le valutazioni dei Cantoni. È possibile ottenere tale rapporto presso l'Ufficio federale dei rifugiati (segretariato della Divisione Affari giuridici e internazionali).
In merito all'ultima domanda è possibile stabilire quanto segue nel campo dell'asilo:
Totale delle partenze (partenze obbligate, rinvio in patria, nello Stato di provenienza o in un terzo Stato)
Numero delle persone con dimora sconosciuta
Percentuale delle persone con luogo sconosciuto di dimora rispetto al totale delle partenze
1995
7'024
4'762
67,8%
1996
6'627
4'663
70,4%
1997
9'219
6'513
70,6%
1998
12'135
8'595
70,8%
1999
11'789
8'385
71,1%
La percentuale delle persone, la cui dimora è sconosciuta, è aumentata minimamente rispetto al totale delle partenze. Le partenze di bosniaci e di kosovo-albanesi non sono comprese in queste statistiche. Non sono neppure comprese le partenze di persone che sono in relazione con la legislazione sugli stranieri.
Risposta del Consiglio federale.