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99.1177 · Interrogazione ordinaria · 1999-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

A proposito dell'invio all'estero delle prestazioni di garanzia, il Consiglio federale ha preso piú volte posizione in modo dettagliato [mozione Fankhauser del 12 marzo 1997 (Boll. Uff. 1999, N 671 seg.), interrogazione ordinaria Fankhauser del 17 dicembre 1998 (n. 4; Boll. Uff. 1999, N 599), interrogazione ordinaria urgente Günter del 30 agosto 1999 (n. 5; Boll. Uff. 1999, N 2355) e risposta del consigliere federale Koller alla relativa domanda della consigliera nazionale Fankhauser dell'8 marzo 1999 (Boll. Uff. 1999, N 160 seg.)]. Per quanto riguarda le attività del progetto "Task Force SiRück" nonché lo stato del disbrigo delle pendenze nel settore delle prestazioni di garanzia e del rimborso, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) sottopone un rapporto semestrale alla delegazione delle finanze e alle commissioni delle finanze delle Camere federali; l'ultimo rapporto intermedio V risale al 23 dicembre 1999.

La domanda d'asilo del signor P. cui fa riferimento l'interrogante è stata respinta dopo un esame esauriente (sia l'UFR sia la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo hanno valutato a più riprese la situazione del signor P. nell'ambito del ricorso e delle richieste di revisione e di riesame). Il termine di partenza, prorogato fino alla fine del trattamento medico, fu fissato infine per il 15 febbraio 1997. Prima della scadenza del termine di partenza il sig. P. ottenne un conteggio provvisorio del suo conto di garanzia; egli fornì quindi all'UFR un recapito in Turchia in vista della procedura di conteggio e di versamento. Successivamente il sig. P non lasciò la Svizzera in modo controllato, ma si rese irreperibile ancor prima della scadenza del termine di partenza. Secondo il diritto vigente fino al 30 settembre 1999, la sparizione di un richiedente l'asilo non costituiva un motivo legale per allestire il conteggio finale del conto di garanzia, poiché in questo modo l'interessato non può comprovare la partenza definitiva dalla Svizzera. E' vero che il rappresentante legale in Svizzera del signor P. comunicò all'UFR che il suo cliente si trovava nuovamente in Turchia dopo un breve soggiorno a Londra e chiese il conteggio del conto di sicurezza; tuttavia la partenza definitiva verso la Turchia non era ancora provata; prova questa, che era necessaria, vista la sparizione del signor P. Nell'ambito del disbrigo delle pendenze in corso attualmente nel settore delle prestazioni di garanzia e del rimborso (progetto "Task Force SiRück") non si è purtroppo tenuto conto, per errore, delle informazioni fornite dal rappresentante legale del signor P. Per tale motivo, il signor P. non fu immediatamente sollecitato a comprovare la partenza definitiva dalla Svizzera onde poter allestire in seguito il conteggio finale del conto di garanzia. Il caso è stato trattato secondo il normale ordine di priorità previsto dal progetto "Task Force SiRück"; l'intera procedura di conteggio è stata avviata soltanto nel gennaio del 2000. Non si è quindi ancora proceduto al versamento di un eventuale saldo positivo del conto di garanzia. La "Task Force SiRück" ha nel frattempo allestito il conteggio finale e lo ha inviato al rappresentante legale del signor P.

Ad domanda 2

Il conteggio di un conto di garanzia avviene sei mesi dopo l'insorgere del motivo di conteggio, ad esempio, la partenza definitiva (art. 17 cpv. 3 ordinanza 2 sull'asilo). Il titolare del conto o l'avente diritto al momento del conteggio finale provvisorio può esprimersi in merito al conteggio. Dopodiché si procede al versamento del saldo.

Dall'1 gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1999, sono all'incirca 850 i titolari di conti che hanno lasciato la Svizzera in modo controllato e i cui conti di garanzia registrano o registreranno un saldo positivo dopo la detrazione dei costi assistenziali, di partenza e d'esecuzione cagionati alla Confederazione. L'intero saldo positivo è di 4,4 mio di franchi circa.

Ad domanda 3

Dall'1 gennaio 1997 in 475 casi di conteggio conclusi è stato versato ai titolari dei conti un saldo positivo di 2,5 mio di franchi circa. Il versamento avviene in media otto mesi dopo la partenza controllata.

Ad domanda 4

Quando l'interessato ha adempiuto l'obbligo di partecipare in occasione del conteggio finale provvisorio e ha indicato all'UFR un suo recapito o un rappresentante legale, il versamento del saldo positivo è sempre avvenuto. Se in assenza di un recapito non è stato possibile versare il saldo positivo, l'interessato ha la possibilità in ogni momento - nel rispetto del termine di perenzione - di far valere successivamente il diritto di versamento. Se il diritto non ha potuto essere fatto valere per motivi scusabili, la Confederazione può restituire il saldo attivo all'interessato anche dopo la scadenza del termine di perenzione. Dall'1 gennaio 1997 in 59 casi di partenza controllata non è stato possibile effettuare il versamento del saldo positivo in ragione dell'assenza di un recapito postale.

Ad domanda 5

Dopo la conclusione del progetto "Task Force SiRück" e con l'inizio dell'outsourcing del settore delle prestazioni di garanzia e del rimborso, previsto per il 1° maggio 2000 (l'aggiudicazione nella relativa procedura di gara pubblica è stata pubblicata il 28 dicembre 1999 nel Foglio ufficiale svizzero di commercio), i lavori nell'ambito delle prestazioni di garanzia e del rimborso saranno liquidati nel rispetto dei termini fissati secondo la legge. Ciò vale anche per il versamento degli eventuali saldi positivi di persone che hanno lasciato la Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.

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