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99.3005 · Mozione · 1999-01-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1.- Il diritto penale accessorio della Confederazione è sparso in centinaia di atti legislativi. L'attribuzione di una disposizione penale al diritto penale accessorio o al Codice penale dipende soprattutto dal fatto che essa sia strettamente legata a una regolamentazione di diritto amministrativo o a una di un altro diritto speciale. Se ciò è il caso, la relativa disposizione di diritto penale figurerà nel diritto penale accessorio.

Il legislatore ha voluto la molteplicità che caratterizza il diritto penale accessorio al fine di tener conto di situazioni e rapporti specifici. L'articolo 333 del Codice penale (CP) ne tiene conto dichiarando applicabili le disposizioni generali del Codice penale, invece del diritto penale accessorio, solo se queste leggi federali non contengono disposizioni sulla materia.

2.- La mozione si propone di coordinare il diritto penale accessorio e, per quanto possibile, di unificarlo. In particolare, la persona colpevole di più infrazioni deve potere essere condannata a una multa cumulativa. Ciò deve pure essere possibile se sono contemporaneamente soddisfatte fattispecie penali di leggi federali diverse come pure di leggi federali e cantonali.

L'articolo 68 numero 1 del Codice penale svizzero prescrive che l'autore di più reati sia giudicato in una procedura unica e che anche la questione della commisurazione della pena sia oggetto di un'unica decisione. Il vigente articolo 9 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) dispensa da tale procedura unitaria in base all'articolo 68 CP, se sono state contemporaneamente soddisfatte fattispecie penali di leggi diverse che comportano multe o pene da commutazione in virtù del DPA.

3.- Un'armonizzazione del diritto penale accessorio sarebbe tutt'al più ipotizzabile in singoli settori parziali caratterizzati da una situazione di fatto e di diritto comparabile, come ad es. nel diritto fiscale. Anche in questi casi un'armonizzazione sarebbe però problematica per diversi motivi. Da un lato, l'organo competente per infliggere la pena unica dovrebbe familiarizzarsi con differenti settori ad esso estranei prima di potere emettere un giudizio e ciò provocherebbe ritardi procedurali. D'altro lato, l'unificazione sopprimerebbe uno dei vantaggi del vigente articolo 9 della DPA, che consiste nel fatto che un'amministrazione possa giudicare con cognizione di causa, in modo uniforme davanti alla legge, i reati di sua competenza in base ad una procedura semplice e unitaria.

Ma neanche dal punto di vista giuridico l'unificazione non convince. Se, ad esempio, un'infrazione comporta allo stesso tempo sottrazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta federale diretta, esiste il pericolo che la sottrazione dell'imposta sul valore aggiunto non possa più essere punita dalle istanze competenti poiché essa si prescrive in maniera assoluta dopo sette anni e mezzo. Diverso è il trattamento nel caso della sottrazione dell'imposta federale diretta, visto che la prescrizione assoluta subentra solo dopo 15 anni. Qualora venisse inflitta una multa cumulativa si porrebbe sempre la questione se nel caso concreto sia applicabile il diritto procedurale federale o quello del Cantone. Non è neppure chiaro quali rimedi giuridici si debbano adottare contro la pena cumulativa inflitta.

4.- Da queste poche considerazioni risulta evidente che molti argomenti depongono a favore della vigente regolamentazione del diritto penale accessorio e del suo mantenimento. Prima di prendere un'eventuale decisione a favore dell'unificazione del diritto penale accessorio, nel suo complesso o in suoi settori parziali, dovrebbero perciò essere valutati e ponderati a fondo i suoi vantaggi e inconvenienti.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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