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99.3083 · Mozione · 1999-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0) non prevede più, dal 1° gennaio 1992, l'acquisizione automatica della cittadinanza in caso di matrimonio. Il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, vi risiede da un anno e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (art. 27 cpv. 1 LCit). Nel corso della procedura, l'autorità cantonale competente accerta se il coniuge adempie le condizioni per la naturalizzazione. La naturalizzazione agevolata è rifiutata, in particolare, se risulta che i coniugi non vivono da tre anni in unione coniugale. Anche dopo l'ottenimento della cittadinanza svizzera, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 41 cpv. 1 LCit).

Il problema dei matrimoni fittizi si pone anche - e spesso in primo luogo - nell'ambito del diritto di soggiorno in Svizzera. Infatti il coniuge straniero di un cittadino svizzero (o di una cittadina svizzera) è privilegiato rispetto agli altri stranieri. Giusta l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20), il coniuge straniero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni. Tale diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione. Allo scopo di evitare abusi, l'articolo 7 capoverso 2 LDDS prevede che non sussiste alcun diritto se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri. Nel corso della procedura per il rilascio e la proroga del permesso di dimora o per il rilascio del permesso di domicilio, l'autorità cantonale competente verifica che le necessarie condizioni siano adempiute. In caso di dubbio, può accadere che sia costretta per mancanza di prove a rilasciare il permesso, anche se esiste il sospetto che si tratti di un matrimonio fittizio.

Benché nel diritto in materia di stranieri e di cittadinanza siano previste procedure d'accertamento delle circostanze concrete in cui è contratto il matrimonio o in cui avviene l'unione coniugale, è un dato certo che si verificano abusi. In altri termini, l'introduzione di un nuovo articolo 120 numero 4 CC, nella forma proposta dal mozionante, non costituisce una misura sufficientemente efficace per combattere gli abusi. La norma proposta comprende soltanto la naturalizzazione e pertanto non è sufficiente. Del resto, la procedura di annullamento del matrimonio davanti a un tribunale civile presenterebbe le stesse difficoltà di addurre prove della citata procedura amministrativa. Infine, anche le statistiche dimostrano che il vecchio articolo 120 numero 4 CC raramente era applicato davanti ai tribunali civili.

Il Consiglio federale è assolutamente consapevole del problema sollevato dal consigliere nazionale Scherrer. Nell'ambito della revisione totale della LDDS, attualmente in corso, si dovrà perciò esaminare quali misure concrete si potranno trovare per contrastare i matrimoni fittizi. Ma questo problema non può essere impugnato solo dal punto di vista del Codice civile, bensí dev'essere ridiscusso in modo piú globale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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