99.3188 · Mozione · 1999-04-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Sino alla fine del 1991, sposando un cittadino svizzero, una cittadina straniera acquisiva automaticamente la cittadinanza svizzera, mentre il cittadino straniero che sposava una cittadina svizzera poteva ottenere la cittadinanza svizzera solo mediante la naturalizzazione ordinaria. La Svizzera era allora l'unico Stato dell'Europa occidentale a conferire automaticamente la cittadinanza per matrimonio. Tale disciplinamento presentava due inconvenienti: anzitutto era in contraddizione con il principio della parità di trattamento fra uomo e donna nell'ambito della naturalizzazione, inoltre comportava il rischio che venissero contratti matrimoni unicamente allo scopo di conseguire la cittadinanza svizzera. In tali circostanze, la lotta contro gli abusi era assai ardua: si doveva infatti essere in grado di dimostrare al giudice che la donna, contraendo il matrimonio, non intendeva fondare una comunità di vita bensì eludere le prescrizioni in materia di naturalizzazione (vecchio art. 120 cifra 4 CC).
Dal 1° gennaio 1992 non vi è più la possibilità di ottenere automaticamente la cittadinanza svizzera per matrimonio. Essa è stata sostituita da due disposizioni concernenti la naturalizzazione agevolata del coniuge straniero di un cittadino svizzero. La nuova regolamentazione rispetta la parità di trattamento tra uomo e donna.
Per poter presentare una domanda di naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 27 della legge sulla cittadinanza (LCit), il candidato deve aver risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, risiedervi da un anno e vivere da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero.
Per poter presentare una domanda di naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 28 LCit, il candidato deve vivere da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero e avere vincoli stretti con la Svizzera.
In ambo i casi, la naturalizzazione agevolata conformemente alla prassi del DFGP o secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è possibile unicamente se i coniugi convivono in unione coniugale stabile ed effettiva e non hanno l'intenzione di separarsi o divorziare. Concretamente, nella maggior parte dei casi si chiede dunque ai due coniugi di firmare una dichiarazione in tal senso. Nella dichiarazione è precisato che in caso di indicazioni false, la naturalizzazione giusta l'articolo 41 LCit può essere annnullata. Va detto però che nella stragrande maggioranza dei casi non vi è abuso.
Il disciplinamento vigente previsto all'articolo 27 LCit permette di conciliare il principio della naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di cittadini svizzeri con l'obiettivo della lotta agli abusi. Il legislatore è partito dal presupposto che, dopo una dimora di cinque anni, il pericolo di abusi è assai ridotto rispetto a una dimora molto breve. La durata di tre anni costituisce una garanzia di una certa stabilità del matrimonio. I disciplinamenti degli altri Stati europei sono in parte assai più blandi al proposito; la Francia, ad esempio, conferisce la naturalizzazione agevolata senza dimora nel Paese già dopo due anni di matrimonio. A motivo delle loro prescrizioni assai più generose in materia, alcuni Stati europei sono confrontati ad abusi molto più frequenti che non la Svizzera. A ciò si aggiunga che, all'articolo 27, i cinque anni di residenza garantiscono un certo grado d'integrazione del richiedente in Svizzera. Per quanto concerne i cinque anni di residenza, occorre inoltre considerare che in parecchi altri Stati (ad esempio la Francia e la Gran Bretagna) il termine per la naturalizzazione ordinaria è per l'appunto di cinque anni.
L'articolo 28 LCit parte dal presupposto che, in caso di residenza all'estero, una maggiore durata del matrimonio (sei anni anziché tre) dovrebbe garantire un vincolo minimo con la Svizzera. Il richiedente che ha vincoli stretti con il nostro Paese può ottenere la naturalizzazione agevolata anche se non risiede in Svizzera. Il disciplinamento dell'articolo 27 LCit va inoltre paragonato a quello dell'articolo 28 LCit. Non sarebbe giustificato aumentare a cinque gli anni di matrimonio richiesti per i richiedenti che risiedono in Svizzera - e che hanno quindi con il nostro Paese un rapporto assai più stretto - mentre si mantengono a sei gli anni di matrimonio richiesti per i richiedenti che risiedono all'estero.
Giusta l'articolo 41 capoverso 1 LCit, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.
L'articolo 41 LCit è fra le disposizioni della legge sulla cittadinanza che, dall'entrata in vigore della stessa nel 1953, sono rimaste invariate e hanno dato buoni risultati. Il termine di cinque anni per l'annullamento della naturalizzazione risponde a criteri di proporzionalità. Più a lungo una persona - segnatamente se risiede in Svizzera - è in possesso della cittadinanza Svizzera, più i suoi rapporti con la Svizzera sono stretti e dunque meno si giustifica l'annullamento della naturalizzazione. Lo stesso vale per coloro che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera sulla base della naturalizzazione agevolata.
Nell'abuso classico, poco dopo l'acquisizione della cittadinanza svizzera, interviene il divorzio. Più il periodo che separa la naturalizzazione dal divorzio è prolungato, più è difficile dimostrare il sussistere di una naturalizzazione ottenuta con dichiarazioni false. Aumentando il termine di prescrizione al di là degli attuali cinque anni non è da prevedere un vero e proprio aumento del numero degli annullamenti.
È tuttavia esatto che esistano problemi in relazione a matrimoni abusivi che concernono sia il campo della LDDS (ricerca o ottenimento di una migliore posizione sul piano del diritto degli stranieri grazie a mediazione o conclusione di un matrimonio fittizio) sia quello della validità di diritto civile di un matrimonio (cfr. risposta del Consiglio federale alla mozione del consigliere nazionale Jürg Scherrer, 99.3083). È quindi giustificato un esame piú approfondito dell'intera problematica, includendo le norme attuali degli articoli 27, 28 e 41 CC.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.